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Le linee di indirizzo per i Comitati regionali di coordinamento

Le linee di indirizzo per i Comitati regionali di coordinamento
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Normativa

04/03/2014

La Conferenza Stato-Regioni ha sancito il 20 febbraio un’intesa relativa alle indicazioni ai Comitati regionali di coordinamento per la definizione della programmazione per l'anno 2014 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Roma, 4 Mar – Il 20 febbraio 2014 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali ha sancito l'intesa recante "Indicazioni ai Comitati regionali di coordinamento per la definizione della programmazione per l'anno 2014".
 
È un’intesa che stabilisce linee di indirizzo delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro da realizzarsi attraverso una serie di azioni nell'ambito degli interventi previsti dai Piani regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione.

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Il documento, redatto dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art.5 del decreto legislativo n.81 del 2008, fornisce dunque precise indicazioni ai Comitati regionali di coordinamento.
 
In particolare l’intesa parte da alcune considerazioni.
Ad esempio ricorda l’articolo 5 del D.Lgs. 81/2008 che istituisce il suddetto "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza” e ne individua i compiti, tra cui quello di stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, di definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza e di individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi.
E sottolinea anche l'art. 7, dello stesso decreto, che prevede che, al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi presso ogni Regione e Provincia autonoma operi il Comitato regionale di coordinamento.
 
Con l’intesa si conviene - con riferimento al documento "Indirizzi 2013 del comitato ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per la realizzazione nell'anno 2014 di linee comuni delle politiche nazionali e il coordinamento della vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" – sulla realizzazione delle “seguenti azioni nell'ambito degli interventi previsti dai Piani regionali di attuazione del Piano Nazionale di Prevenzione:
 
 
- realizzazione del sistema informativo nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
 
- realizzazione della banca dati delle prescrizioni;
 
- consolidamento del sistema informativo per la rilevazione delle attività di vigilanza e prevenzione della pubblica amministrazione;
 
- realizzazione di sistema informativo dei CRC (Comitati Regionali di Coordinamento, ndr);
 
- realizzazione di azioni di sistema per la prevenzione, tese in particolare a garantire a livello centrale: l'ottimizzazione del sistema informativo di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e l'implementazione del registro degli esposti a cancerogeni e del registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale.
 
Si sottolinea infine che le “amministrazioni coinvolte sono tenute all'attuazione di quanto previsto dalla presente Intesa nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
 
 
 
 
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