Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Le immagini dell’insicurezza

Trento, 6 Giu - Vedendo la situazione illustrata nelle fotografie di oggi, mi è sorta una domanda: “quando si può considerare conclusa una fase di lavoro?”


 

Pubblicità
MegaItaliaMedia

Cerco di spiegarmi meglio: se un datore di lavoro e/o un coordinatore per la sicurezza autorizzano lo smontaggio del ponteggio (o dei parapetti bordo tetto) installati al fine di proteggere i lavoratori dal rischio di caduta nel vuoto, vuol dire che è stata correttamente analizzata e considerata conclusa la fase di lavoro - comprese le finiture - del tetto, oppure NO?
 
 
 
E qualora, pur non considerata conclusa la fase, si decida di rimuovere comunque la maggior parte delle protezioni collettive, sono state previste procedure di lavoro con l’utilizzo di D.P.I. anticaduta e relativi punti di ancoraggio per l’operatore, oppure NO?
 
 
 
 
Ed infine visto che la lavorazione viene effettuata senza la presenza di alcun tipo di protezione, sia essa collettiva, sia essa individuale, qualcuno si è posto il problema di come verranno realizzate - in sicurezza - le finiture (ad esempio dei camini), oppure NO?
 
 
Vedendo le immagini, la risposta è probabilmente
NO! alla prima domanda,
NO! alla seconda domanda,
NO! alla terza domanda.
 
Altrimenti non si assisterebbe ad una fase di lavoro:
che coinvolge varie falde del tetto di un edificio in ristrutturazione e che non è certamente una fase di lavoro non prevedibile (opere di completamento attorno a dei camini),
che viene eseguita da due operai senza l’adozione della minima protezione anticaduta,
che certamente è ad elevato rischio di infortunio.
 
OK, le foto sono state scattate un sabato pomeriggio, ed a voler essere cattivi, probabilmente qualcuno potrebbe pensare che al sabato pomeriggio i  datori di lavoro dell’impresa affidataria (e magari esecutrice) non ci sono, che i coordinatori per la sicurezza non ci sono ed allora – se succede qualcosa – i soggetti deputati alla sicurezza del cantiere possono giustificarsi: “Io non sapevo nulla, non sapevo che qualcuno sarebbe salito sul tetto il sabato pomeriggio”, mentre i lavoratori (siano essi dipendenti, siano essi autonomi) che eseguono l’attività (magari) pensano: “Che bello, nessuno che controlla. Finalmente posso dimostrare quanto valgo, saltando da una falda all’altra, tanto sono anni che lavoro sui tetti e non mi sono mai fatto male.”
 
Comunque viene da chiedersi: come era prevista l’esecuzione della lavorazione?
 
Probabilmente questa domanda rimarrà senza risposta, anche se di risposte potrebbero essercene tante.
 
Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS
 
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Maurizio Cappai RSPP - likes: 0
06/06/2014 (18:10:35)
Chiedo scusa in anticipo per l'evidente ingenuità, ma personalmente in questo caso avrei posato la macchina fotografica e avrei impugnato il telefono per chiamare i Vigili Urbani, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il 118, il 112, il 3131, il 666......
E non avendo una laurea in giurisprudenza chiedo ad eventuali gentili colleghi avvocati: quale reato si commette ad editare le foto con l'indicazione della ditta che esegue i lavori ?
grazie
Rispondi Autore: Antonio T. Caputo - likes: 0
07/06/2014 (19:24:51)
Dalle foto appare evidente che le lavorazioni sul prospetto non sono ancora concluse (intonaci, tinteggiature, marmi ed infissi esterni ecc.), anche se potrebbero essere oggetto di altro lotto; quindi sarà necessario allestire il ponteggio per quelle lavorazioni.
Se così fosse, cioè realizzazione dell'opera in 2 o più lotti (strutture e tamponamenti-tramezzi, impianti e finiture interne, infissi e finiture esterne ecc.) il progettista-CSP o il D.LL.-CSE, avrebbe comunque dovuto prevedere un sistema di linee vita (protezioni individuali) o balaustre fisse (collettive) sulle coperture, per i successivi interventi di completamento-finitura e successiva manutenzione sulle coperture (N.B.: in alcune regioni è obbligatorio "l'elaborato tecnico delle coperture", da allegare al progetto). In ogni caso, a parte i lavori "di dettaglio" eseguiti il sabato pomeriggio, il CSE deve aver autorizzato lo smontaggio del ponteggio...oppure l'Impresa ha agito in piena autonomia.

Rispondi Autore: Antonio Tommaso Caputo - likes: 0
14/06/2014 (15:04:56)
Già commentato.

Rubrica utilissima, grazie AiFoS.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!