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In merito ai DPI il comma 5 dell’art. 111 recita:
|
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di
attrezzature per lavori in quota
(…)
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di
attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le
misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle
attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di
dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono
presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da
arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto
possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione
collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei
punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. (…) |
Mentre l’articolo 115 contiene un
elenco dei sistemi di protezione contro le
cadute
dall’alto:
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Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute
dall’alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate
misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1,
lett. a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di
protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non
necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali
i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature. |
Vediamo alcune indicazioni contenute nel documento relative
ad alcuni dei
dispositivi
indicati nel Testo Unico:
-
imbracatura: “costituisce
l’elemento di presa del corpo dell’operatore e ne deve garantire l’arresto in
condizioni di sicurezza in caso di
caduta
e il successivo sostegno in sospensione.
Deve avere bretelle adeguate ai movimenti che deve fare
l’operatore e cosciali di adeguate dimensioni e imbottiti, conformi alla norma
sul posizionamento, confortevoli per il sostegno in sospensione, con attacchi
anticaduta anteriore sternale e/o posteriore dorsale, in base alla valutazione
dei rischi”. Inoltre l’
imbracatura
“deve avere incorporata una cintura di posizionamento comoda e imbottita, per
garantire adeguato sostegno e trattenuta nelle operazioni di lavoro con funi,
con attacchi sia laterali che centrale addominale”. E può “avere un sedile
incorporato nei cosciali, nel caso di uso per lunghe operazioni in sospensione”;
-
cintura bassa di
posizionamento con cosciali: “può costituire l’elemento di presa del corpo
dell’operatore, in sostituzione dell’imbracatura completa, per le sole
operazioni di trattenuta e/o di posizionamento non esposte al rischio di
caduta
dall’alto e/o di ribaltamento. Non è idonea ad arrestare in sicurezza
cadute libere”;
- connettore: “elemento
di connessione apribile e bloccabile. Può avere varie forme, di cui il tipo più
usato è il ‘moschettone’”. “Il bloccaggio della leva di chiusura può essere di
tipo automatico o manuale, da scegliere in base alle esigenze operative”;
-
cordino: “elemento
di collegamento e/o di prolunga, in genere utilizzato tra l’imbracatura e il
punto di ancoraggio”. A causa della sua possibile bassa elasticità non deve
costituire da solo un
sistema
di arresto della caduta. “Può
costituire parte di un sistema di
protezione
anticaduta, per esempio in abbinamento ad un assorbitore di energia”;
- cordino di
posizionamento: “elemento di collegamento della cintura di posizionamento
(sia di tipo integrato nell’imbracatura anticaduta che di tipo con cosciali)
alla struttura di sostegno o di trattenuta”. Deve essere conforme alle norme
tecniche e “avere lunghezza adeguata al luogo di lavoro e alla struttura di
sostegno ed essere dotato di un sistema di regolazione rapida della lunghezza.
Non è adatto ad arrestare cadute libere di altezza superiore a 0,5 m”;
-
assorbitore di
energia: “dispositivo a funzionamento passivo per arrestare in modo
progressivo una
caduta
libera, capace di dissipare l’energia cinetica della caduta tramite una
deformazione della sua struttura. Deve “garantire una forza residua di arresto
del corpo inferiore a 6,0 kN” (chilonewton) durante tutto il tempo dell’arresto
della
caduta”;
- anello di fettuccia:
“anello di fettuccia chiuso per cucitura di due lembi, che serve a realizzare
punti di ancoraggio intorno a strutture portanti, o a prolungare punti di
ancoraggio strutturali;
- discensore: “si
tratta del dispositivo che permette all’operatore di calarsi lungo la fune di
lavoro. Deve essere conforme alle norme tecniche ed “avere un sistema di
sicurezza automatico che interrompe la discesa in caso di abbandono della presa
da parte dell’operatore.
Può avere un sistema di bloccaggio sulla fune, che facilita
il posizionamento. Può essere utilizzato anche per la manovra della fune di
sicurezza scorrevole da parte di un assistente.
In relazione alla valutazione dei rischi è consigliabile un
dispositivo con funzione antipanico”;
- dispositivo
assicuratore: “dispositivo che permette di far scorrere una fune a bassa
velocità e che la frena se viene sottoposta a forte e rapida trazione”. “Può
essere utilizzato per la manovra della fune di sicurezza scorrevole da parte di
un assistente o come dispositivo di bloccaggio anti-ritorno nei sistemi di
recupero manuali”;
-
bloccante: “dispositivo
che può scorrere su una fune in un solo verso, mentre si blocca sulla fune
stessa nel verso contrario. Serve a costituire un punto fisso lungo una fune,
spostabile per tutta la lunghezza della fune stessa. Il carico applicato sul
dispositivo determina il bloccaggio del meccanismo di presa sulla fune”. “Nel
lavoro con funi non deve essere usato per arrestare
cadute
libere, in quanto il suo meccanismo potrebbe danneggiare gravemente la fune. Si
utilizza per la risalita diretta delle funi e per il bloccaggio anti-ritorno nei
sistemi di recupero manuali;
-
anticaduta
scorrevole: si tratta di un
dispositivo
anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile;
- carrucola: “dispositivo
che consente di far cambiare direzione al movimento di una fune, tramite una
puleggia rotante su un asse, in modo da diminuire l’attrito sulla fune”. “Si
usa in genere per costituire sistemi di recupero manuali demoltiplicati, in
abbinamento a dispositivi di bloccaggio anti-ritorno”.
Rimandando a futuri articoli l’approfondimento su dispositivi
di ancoraggio e norme tecniche di riferimento, ricordiamo che pur non facendo
parte dei
DPI
anticaduta, “il
casco è di
fondamentale importanza nel lavoro con funi”.
Svolge infatti la “duplice funzione di protezione del capo
dell’operatore sia dalla caduta di oggetti dall’alto che dall’impatto contro
ostacoli dell’operatore”.
Il documento indica poi la necessità di conservare e
sottoporre alle necessarie
manutenzioni
i DPI e le attrezzature utilizzate:
devono risultare sempre in perfetto stato e pronti per essere usati.
NB: Il documento presentato
è precedente all’entrata in vigore del Decreto legislativo 81/2008 per cui la
normativa indicata non è più vigente. Tuttavia offre ancora utili suggerimenti
per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota.
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