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La Cassazione sull'applicazione della Direttiva Cantieri

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Edilizia

10/05/2010

La Direttiva Cantieri si applica anche nel caso del montaggio di opere fisse di tipo metallico, quale il componente di un impianto industriale, purché esso sia svolto per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. A cura di G. Porreca.

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Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 5075 del 9 febbraio 2010 (u. p. 28/1/2010) -  Pres. Mocali – Est. Marinelli – P.M. Fraticelli - Ric. S. G.  

Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)

All’attenzione della Corte di Cassazione penale in questa sentenza è il campo di applicazione del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 attualmente abrogato e recepito nel Titolo IV Capo I del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di tutela sella salute e della sicurezza sul lavoro, e più precisamente sono i lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile gia indicati nell’allegato I del citato D. Lgs. n. 494/1996, così come modificato dal D. Lgs. 19/11/1999 n. 528, ora corrispondente all’allegato I del D. Lgs. n. 81/2008 medesimo.

Il caso riguarda in particolare il montaggio di un componente di un impianto di zincatura, operazione non ritenuta dal ricorrente rientrante nei lavori sottoposti alla applicazione delle disposizioni della cosiddetta “Direttiva Cantieri” ed in particolare l’obbligo della nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione la cui assenza è stata considerata dalla Corte di Cassazione determinante ai fini del verificarsi dell’infortunio mortale accaduto in un cantiere edile.

 


Il caso e l’iter giudiziario
Il responsabile dei lavori di un cantiere temporaneo o mobile è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale per rispondere del reato di cui agli articoli 113 e 589 c.p. per avere, in concorso con il preposto dell’impresa esecutrice, cagionato la morte di un dipendente rimasto infortunato mentre era intento, a mezzo di un paranco, a sollevare un induttore, infortunio verificatosi a causa della caduta del carico dovuto alla rottura della corda con la quale lo stesso era stato agganciato all’apparecchio di sollevamento. Al responsabile dei lavori è stato contestato di avere consentito l’esecuzione dei lavori nel cantiere in cui si è verificato l'evento, senza che fosse presente un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di non aver quindi assicurata la necessaria attività di controllo del cantiere stesso, contrariamente a quanto stabilito dall’articolo 3, comma 4) del D. Lgs. n. 494/1996 consentendo così che il lavoratore finisse per essere schiacciato dall'induttore che si è richiuso cadendo.

Il Tribunale ha condannato gli imputati alla pena di mesi 4 di reclusione ciascuno e alle spese di giudizio, pena condonata nella misura di anni 3, ed aveva altresì condannato gli stessi al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisionale di euro 15.000 per ciascuna parte civile.

Contro la decisione del Tribunale i difensori degli imputati hanno fatto ricorso alla Corte di Appello la quale, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale stesso,ha assolto il preposto della società dall'imputazione ascrittagli, per non avere commesso il fatto, ed ha convertito, d’altro canto, la pena inflitta al responsabile dei lavori nella multa di euro 4560,00.

Successivamente il responsabile dei lavori ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello alla Corte di Cassazione chiedendo alla stessa di annullare la sentenza medesima. Il ricorrente ha motivato il ricorso facendo presente che il D. Lgs. n. 494/1996,  vigente all'epoca dell'infortunio, ha definito, con l’articolo 1 comma 1, il cantiere temporaneo o mobile come "qualunque luogo in cui si effettuino lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato 1" dello stesso D. Lgs. n. 494/1996 e che l'allegato 1 stesso è stato poi totalmente modificato dal D. Lgs. n. 528/1999 non equiparando più il montaggio o smontaggio di impianti ai lavori edili o di ingegneria civile. Secondo il ricorrente, quindi, il montaggio degli impianti industriali era da escludersi dall'applicazione del D. Lgs. n. 494/1996 e che allo stesso decreto ci si doveva conformare solo quando tali lavori fossero svolti contestualmente nello stesso luogo di lavoro nel quale sono in corso lavori edili o di ingegneria civile.

Faceva inoltre rilevare il ricorrente che i lavori di edificazione erano terminati così come erano terminati anche i lavori di montaggio degli impianti essendo rimasta al momento dell’infortunio da effettuare solo l'operazione di sigillatura degli induttori alla vasca di zincatura, operazione questa che, essendo un assemblaggio di due parti di un impianto, non aveva nulla a che vedere con la normativa sopraindicata.

Il responsabile dei lavori, essendo quindi conclusi i lavori soggetti alla disciplina dal D. Lgs. n. 494/1996, non rivestiva più tale qualifica che era cessata qualche giorno prima dell’infortunio e non rivestiva più quindi la posizione di garanzia per la quale era stato condannato. Secondo il ricorrente, ancora, ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D. Lgs. n. 494/1996, il responsabile dei lavori era tenuto alla nomina del coordinatore per l'esecuzione quando nel cantiere era prevista la presenza di più imprese, presentandosi in tale caso la necessità di nominare una figura professionale per gestire quei rischi aggiuntivi dovuti all'interferenza che potessero crearsi tra attività facenti capo a diverse imprese che operano nello stesso cantiere. Nel caso in esame, invece, all'atto della sigillatura degli induttori della vasca di zincatura operava in cantiere un’unica impresa, alle cui dipendenze operava il lavoratore infortunato, ed i rischi  presenti erano i rischi propri dell'azienda alle dipendenze della quale lavorava l’infortunato e non i rischi dovuti alla presenza in cantiere di altre imprese, circostanza questa che avrebbe sì comportata la configurabilità di una posizione di garanzia in capo al coordinatore in fase di esecuzione.

La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato ed ha rigettato il ricorso presentato in quanto non ha condivisa la linea difensiva dell’imputato in merito alla non applicabilità al caso del D. Lgs. n. 494/1996. “Come hanno correttamente fatto rilevare i Giudici della Corte di Appello nella sentenza impugnata, infatti,” ha sostenuto la Sez. IV,il cit. Decreto Legislativo, articolo 2 è stato modificato dal successivo Decreto Legislativo n. 528 del 1999, ma tale modifica ne ha, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ampliato l'ambito di applicazione, prevedendo nell'articolo 21 la modifica all'allegato 1 del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, includendovi anche "gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile". Pertanto i lavori in corso quando si verificò il sinistro, che consistevano nella realizzazione di una vasca e nel montaggio di opere fisse di tipo metallico rientrano nella previsione della disposizione di cui sopra”.

In merito alla circostanza poi posta in evidenza e riguardante la presenza di una sola impresa al momento dell’evento infortunistico, la suprema Corte ha osservato che “nel cantiere era in corso la prima manutenzione della struttura, antecedente alla sua consegna. Si procedeva quindi, come correttamente hanno rilevato i Giudici della Corte di Appello, in una situazione non protocollata quanto a modalità di intervento nella compresenza di più imprese, in un contesto quindi chiaramente pericoloso, in considerazione del disordine del cantiere, in cui i lavoratori della ditta in azione in quel momento potevano facilmente reperire materiali residuati dalla lavorazione di altre imprese”, situazione questa che si è puntualmente verificata allorquando l’infortunato ha deciso di usare una corda in fibre tessili artificiali, abbandonata in seguito a precedenti lavorazioni, con la conseguenza di finire schiacciato dall'induttore richiusosi al momento dello spezzarsi della braca che non ha retto alla tensione.

È evidente pertanto” prosegue la Sez. IV,”che nella fattispecie di cui è causa, nel cantiere si registrava la convivenza di più imprese, anche se eventualmente non materialmente presenti al momento del fatto. Anzi, le circostanze in cui si è verificato l'infortunio erano particolarmente pericolose; in relazione alla particolare fase della lavorazione, che richiedeva la vigilanza del coordinatore per l'esecuzione, che doveva dare le specifiche disposizioni, sia finalizzate ad assicurare il controllo alle squadre di operai, sia finalizzate a rendere effettiva la pulizia del cantiere, specialmente in un momento in cui si doveva provvedere alla prima manutenzione di un'opera che veniva consegnata con ritardo, in un cantiere reso particolarmente disordinato a causa della compresenza di più imprese”. “Neppure può condividersi l'assunto del ricorrente” prosegue la Sez. IV, “secondo cui il (lavoratore) avrebbe posto in essere una condotta assolutamente imprevedibile, tale da costituire da sola la causa dell'incidente, decidendo, nonostante l'avviso contrario dei colleghi, di utilizzare la corda rinvenuta nel cantiere, mentre nel deposito della società per cui lavorava vi erano gli strumenti necessari ad operare in sicurezza, quali funi di acciaio e catene”.

“Se pure è ravvisabile un concorso di colpa della vittima
”, conclude la suprema Corte, “al (lavoratore), nonostante si trovasse in una fase di lavorazione assolutamente delicata, è stato consentito di lavorare in assenza del coordinatore per l'esecuzione che desse le corrette prescrizioni anche per assicurare la pulizia del cantiere e comunque in assenza di un sovraordinato che gli desse le dovute istruzioni e valutasse l'idoneità degli strumenti che si era procacciato, sebbene, sul piano della colpa specifica, a prescindere anche dalla applicazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, il S., nella sua qualità di responsabile dei lavori, fosse tenuto, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., a preservare l'incolumità fisica del dipendente”.



Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 5075 del 9 febbraio 2010 (u. p. 28/1/2010) -  Pres. Mocali – Est. Marinelli – P.M. Fraticelli - Ric. S. G. - La Direttiva Cantieri si applica anche nel caso del montaggio di opere fisse di tipo metallico, quale il componente di un impianto industriale, purché esso sia svolto per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
 



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