Pubblicità
In
occasione del convegno organizzato lo scorso 14 aprile a Trieste dal Cpt
locale, sono stati affrontati ed approfonditi molti argomenti di grande
importanza per la sicurezza nel settore delle costruzioni, a partire dalla
presentazione delle linee direttrici che hanno guidato il Piano Nazionale Edilizia
2008- 2010, i rischi specifici dei lavori in quota (come le cadute dall’alto e
la sindrome da sospensione), la sicurezza degli impianti elettrici nei piccoli
cantieri edili, le responsabilità e gli obblighi degli amministratori stabili
nei lavori privati, eccetera.
Pubblichiamo
alcuni passaggi significativi dei lavori.
Il Piano Nazionale
Edilizia
tratto
dalla relazione di Flavio Coato
Le
linee direttrici del Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia 2008-2010,
approvato dalla Commissione Salute delle Regioni e Province Autonome, si sono
concentrate sull’ottimizzazione
dell’azione
di vigilanza e controllo di sicurezza e regolarità nei rapporti di lavoro e, in
secondo luogo, sull’accrescimento della cultura della sicurezza tramite
l’assistenza alle imprese, il ricorso ad una strategia di informazione e
formazione dei lavoratori e delle figure strategiche.
L’attività
di assistenza alle imprese (soprattutto quelle di piccole dimensioni) e ai
coordinatori è stata concepita
come ricerca di soluzioni condivise per operare in sicurezza con modalità certe
e sperimentate, e per avviare percorsi formativi di qualità, al fine di produrre
piani di sicurezza e coordinamento efficaci e puntuali, praticare azioni
incisive, responsabilizzare l’affidataria, formare una classe di capi cantiere,
lavoratori e datori di lavoro.
In
particolare si è puntato alla creazione di un repertorio nazionale delle
attività formative, alla realizzazione di una sorta di kit didattico, al monitoraggio
delle attività in campo formativo ed alla verifica del rispetto degli obblighi
di formazione.
Emergenza ed
evacuazione nei lavori in quota. La sindrome da sospensione
tratto
dalla relazione di Paolo Manca e Lucia Santarpia
La
caduta è sempre un evento potenzialmente pericoloso (specialmente in
concomitanza con la sindrome da sospensione, ovvero la condizione clinica ad
evoluzione mortale che associa sospensione inerte a perdita di coscienza ed insufficienza
multiviscerale) anche quando si utilizzano gli idonei
sistemi anticaduta. Sarebbe preferibile
scongiurare, ove possibile, la caduta adottando sistemi a “caduta prevenuta” (ovvero
sistemi di trattenuta che impediscano di raggiungere la zona di “pericolo di
caduta”).
Occorre
prevedere una formazione specifica nell’ambito dei corsi D.p.i. (Dispositivi
protezione individuale) di terza categoria, nel caso in cui la gestione
dell’emergenza prevede la possibilità, da parte dei lavoratori, di eseguire
manovre di recupero e calata con D.p.i. specifici singoli o assemblati sotto
forma di kit di salvataggio.
Le
soluzioni tecniche di
evacuazione sono
necessariamente diverse a seconda dello scenario lavorativo e l’acquisizione di
un attestato generico non può garantire che il lavoratore sia in grado di
effettuare manovre di autosoccorso in qualsiasi
lavoro in quota. Inoltre mancano
delle
linee
guida in merito ai corsi D.p.i. che contengano indicazioni inerenti la durata
ed i contenuti a seconda delle diverse realtà cantieristiche (coperture,
strutture metalliche, ponteggi, eccetera).
La
formazione dovrebbe essere orientata non solo verso la gestione delle emergenze
ma dovrebbe occuparsi anche della manutenzione e delle verifiche sistematiche
dei D.p.i. anticaduta.
Per
quanto riguarda l’inquadramento normativo, il
D.lgs. 81/2008 prevede che il
sistema di accesso nei lavori in quota deve consentire l’evacuazione in caso di
pericolo imminente e impone ai datori di lavoro di designare preventivamente i
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di evacuazione dei luoghi di
lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di
gestione
dell’emergenza.
Cadute dall’alto:
il rischio legato all’assunzione di alcolici
tratto
dalla relazione di Valentino Patussi e Anna Muran
È
dimostrato che l’elevato rischio, intrinseco al lavorare in quota, aumenta in
maniera esponenziale con l’
assunzione di
alcolici,
infatti l’abuso alcolico provoca alterazioni dell’equilibrio legate agli
effetti sull’apparato vestibolare dell’orecchio interno e l’alcolismo cronico produce
una situazione di conflitto tra equilibrio dinamico e di movimento per gli
effetti sui nuclei vestibolari ed il cervelletto, portando ad un aumento del
rischio di cadute.
Non
a caso nel settore delle costruzioni, tra le vittime di infortuni mortali dovuti
a cadute dall’alto, c’è una prevalenza del 9-9,5 % di infortunati che
presentavano una alcolemia elevata.
Fortunatamente
l’attuale contesto normativo dedica al fenomeno la necessaria considerazione,
introducendo
–
con la legge 125/2001 (Legge quadro in materia di alcol)
–
il divieto di assunzione e somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche nelle
attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, con la possibilità
di effettuare controlli alcolimetrici ai lavoratori.
La
legge 125/2001 si applica anche ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro i
quali, se svolgono in prima persona attività lavorative che comportano un
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o
la salute dei terzi, nel caso assumano alcolici sono puniti con una sanzione
amministrativa.
Nel
loro caso i controlli alcoli metrici possono essere effettuati esclusivamente dai
medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti
di lavoro con funzioni di vigilanza, competenti per territorio delle aziende
unità sanitarie locali.
Il
dovere di non assumere o somministrare alcolici nelle “costruzioni” e nei
“lavori in quota” viene ribadito nell’art. 111, comma 8 del D.lgs. 81/08: “il
datore di lavoro dispone affinché sia
vietato assumere e
somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai
cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota” (l’omessa disposizione è
sanzionata ex art. 159, comma 2, lett. c).
Dunque
il legislatore ha previsto che il datore di lavoro valuti tutti i rischi per la
salute e sicurezza, programmi l’attività di prevenzione, elimini i rischi e,
ove ciò non sia possibile, li riduca al minimo in base al progresso tecnico,
effettui il controllo sanitario dei lavoratori, allontani il lavoratore
dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e lo
adibisca, ove possibile, ad altra mansione, dia una informazione e formazione
adeguata ai lavoratori, ai dirigenti ai preposti e ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza.
Fonte:
Edilnews.it
questa pagina sul Social Network a cui sei già loggato!