L’articolo 96, comma 2 prevede che: “L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3 e 5, e all’articolo 29, comma 3”, pertanto nel caso di lavori con più imprese, sotto i 200 uomini/giorno e senza rischi particolari, cioè senza la stesura del P.S.C. le imprese non risultano ottemperare a quanto previsto dalla normativa e pertanto si rende comunque necessaria, ad esempio, la stesura del Documento di Valutazione Rischi attività Interferenti (DUVRI), in questo caso, essendo nominato il Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, sarebbe forse meglio chiarire che la redazione di tale documento (o di procedure analoghe) spetta a C.S.E. e che l’accettazione di tali procedure è sufficiente come adempimento.
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