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I quesiti sul decreto 81: obblighi nella realizzazione di infrastrutture

I quesiti sul decreto 81: obblighi nella realizzazione di infrastrutture
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: I quesiti sul decreto 81

02/07/2014

Un quesito sull'applicazione delle disposizioni di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili ai lavori per la realizzazione di infrastrutture per servizi. Va applicato il Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008? Risposta a cura di Gerardo Porreca.

Bari, 2 Lug – Un quesito sull'applicazione delle disposizioni di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili ai lavori per la realizzazione di infrastrutture per servizi. Va applicato il Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008? Risposta a cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
 
Quesito
Un azienda deve realizzare sul tetto di un edificio già abitato delle infrastrutture per un impianto termico per la cui effettuazione è richiesta, oltre al  nolo a caldo dell'autogru necessaria per sollevare il materiale per la lavorazione, la presenza anche di ditte subappaltatrici. Va applicato in tal caso il Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 alla luce delle disposizioni di cui all’art. 88 considerato che i lavori avranno breve durata e che gli stessi non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI?

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Risposta
Il quesito fa riferimento a dei lavori finalizzati alla realizzazione di infrastrutture per un impianto termico da effettuare in un edificio già abitato per l’esecuzione dei quali, oltre all’ utilizzo di una autogru necessaria per sollevare i materiali per la lavorazione, è prevista la presenza di più imprese appaltatrici e in esso viene richiesto se all’esecuzione di tali lavori siano da applicare le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguardante i cantieri temporanei o mobili.
 
I primi dubbi sull’applicazione o meno delle disposizioni sui cantieri temporanei o mobilialla installazione, ristrutturazione, trasformazione, rinnovamento, riparazione e smantellamento di impianti in genere sono sorti a seguito della lettura del comma 2 dell’allegato I del D. Lgs. n. 14/8/1996 n. 494 allorquando, nel riportare l’elenco dei lavori edili o di genio civile per l’esecuzione dei quali si doveva considerare installato un cantiere temporaneo o mobile, veniva indicato che:
 
“Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II”.
 
(...)
 
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