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Gli obblighi documentali negli appalti pubblici e privati

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

17/09/2010

Da parte di committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza esistono una serie di verifiche di congruità che il nuovo impianto normativo prescrive in caso di appalto. A cura di Gianni Piras.


Gli obblighi documentali negli appalti pubblici e privati

Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) ed il successivo correttivo (D.Lgs. 106/2009), al Titolo IV ha cercato di armonizzare la precedente normativa riguardante i lavori edili (D. Lgs. 494/96, D.P.R. 164/56, D.P.R. 222/03) con quella generale (D.Lgs. 626/94, D.P.R. 547/55) operando una certa “ripulitura” di norme ormai obsolete o superate dal progresso tecnologico.

Anche il professionista Coordinatore alla Sicurezza risulta essere attuatore di una serie di verifiche di congruità delle idoneità tecnico professionali che il nuovo impianto normativo prescrive alle imprese presenti in cantiere.

Ci riferiamo in particolare alla idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, a quella delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che il committente, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lettera a) dello stesso T.U., è tenuto a verificare in relazione ai lavori da affidare.


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La norma definisce questa idoneità come “il possesso di capacità organizzative, nonché di disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera” ed inoltre, all’allegato XVII del T.U., viene indicata la documentazione che le imprese stesse devono esibire al committente o al responsabile dei lavori per attestare la loro idoneità tecnico-professionale.
 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

c)documento unico di regolarità contributiva “di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;”

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

(** questa parte dell'articolo è stata aggiornata al D.lgs. 106/2009)
 
Mentre per quanto riguarda i lavoratori autonomi questi devono esibire almeno:
a) l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) una specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Testo Unico di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) un elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal Testo Unico;
e) il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il T.U. introduce poi all’articolo 90 la sospensione del titolo abilitativo nel caso di assenza della certificazione della regolarità contributiva e che opererà anche in assenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento o del fascicolo dell’opera (i cui contenuti vengono indicati in un allegato al Testo Unico) in assenza della notifica preliminare quando previsti.

L’art. 93 introduce, la responsabilità del Committente ed il rapporto fra questi ed il responsabile dei lavori.

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori.

In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.

Il committente è comunque obbligato a verificare che il responsabile dei lavori adempia ai propri obblighi (art. 90), a verificare che il coordinatore per l’esecuzione segnali le inosservanze delle imprese alle norme di sicurezza, proponga la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Inoltre la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

L’accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e la redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS), costituisce assolvimento dell’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 dello schema di Decreto.

Questo è un risultato importante in quanto si evita di duplicare lo stesso documento.

Le responsabilità del Datore di lavoro

Il Testo Unico evidenzia con l’art. 97 gli obblighi a carico del Datore di lavoro delle imprese affidatarie, i quali sono chiamati a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al Coordinatore per l’esecuzione.

Circa l’obbligo di trasmissione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), con l’art. 101 del Testo Unico viene imposto che tutte le imprese esecutrici debbano trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio Piano Operativo di Sicurezza, lo trasmette al Coordinatore per la Esecuzione.

“Art. – 97. Obblighi del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.”

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del presente Capo;
b) verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani Operativi di Sicurezza al Coordinatore per l’Esecuzione.
 
 
Gianni Piras
(Per gentile concessione di "Professioni & Incontri magazine", n. 02/2010).


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Rispondi Autore: Marco Surace - likes: 0
17/09/2010 (08:34:50)
Questo articolo si riferisce al DLgs 81/08 prima delle modifiche introdotte dal 106/09. Diciamo che siete indietro di un anno...
Rispondi Autore: Telmo - likes: 0
17/09/2010 (12:59:03)
Dall'articolo: "d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal Testo Unico;" MA L'ARTICOLO 21, PER I LAVORATORI AUTONOMI DICE:
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico
hanno FACOLTA' di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi
propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali.
l'ALLEGATO XVII DICE
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal
presente decreto legislativo.

MI SEMBRA FOLLIA CHIEDERE AD UN AUTONOMO DI FARE LA VISITA MEDICA O IL CORSO RSPP..

Rispondi Autore: Stefano Bergonzi - likes: 0
19/09/2010 (09:00:28)
per la precisione si parla di FORMAZIONE, il corso RSPP è un'altra cosa, ad esempio il classico 16ore di cui al DM 16/1/97 è propedeutico per lo svolgimento dei compiti di RSPP da parte del Datore di Lavoro (art.34), un Laavoratore Autonomo non potrà mai essere datore di lavoro, una cosa esclude l'altra.
Fatta questa precisazione, è del tutto evidente che il legislatore poteva essere più preciso, possono esserci due diverse interpretazioni.
Rispondi Autore: Jan Spaic - likes: 0
27/10/2010 (12:23:06)
In effetti non è aggiornato.

Il D.Leg.vo del 03/08/2009 n. 106 ha infatti soppresso Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 93 così recitava: «In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.».

Pertanto, copo il 106/2009, il committente che da' delega efficace al resposabile dei lavori è esonerato dall'obbligo di vigilanza sul suo operato.
Rispondi Autore: Mirko D'Amario - likes: 0
07/03/2011 (15:45:40)
Vorrei capire cosa bisogna produrre nel caso in cui:
all'azienda A viene commissionato da un'ente pubblico dei lavori di realizzazione di impianti di condizionamento e la stessa chiede all'azienda B di darle una mano, senza effettuare un sub-appalto.
L'azienda A deve produrre un POS, così come richiestogli dall'ente;
nello stesso POS l'azienda A può inserire i dati dell'azienda B oppure cosa bisogna fare?
Rispondi Autore: Pamela Bucci - likes: 0
29/07/2014 (14:49:35)
Esiste obbligo di verifica (connesso con la sicurezza ambientale) per la Pubblica Amministrazione in merito allo smaltimento rifiuti prodotti da propri cantieri? Nella fattispecie, nel momento in cui sulle condizioni tecniche allegate alla Scrittura privata, è evidenziato l'obbligo per la ditta che effettua lavori di conferire il materiale di risulta in discarica autorizzata, la P.A. deve accertarsi che l'abbia davvero fatto?
Rispondi Autore: Filip Valenti - likes: 0
07/08/2017 (22:05:50)
la direzione dei D.L. Dopo aver fornito tutto e di piu ultima richiesta e le ultime buste paga dei Operai
Una ristrutturazione un Privato
Aiuto
E una richiesta giusta o e una cavolata
Grazie

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