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Edilizia: recinzione di cantiere e tabella descrittiva dei lavori

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

12/11/2010

Dal CPT di Siracusa alcune indicazioni per il comparto edile: la recinzione di cantiere, la protezione di terzi e la tabella descrittiva dei lavori. Come realizzare la recinzione, le norme di prevenzione, le caratteristiche del cartello di cantiere.

Sappiamo che le norme antinfortunistiche non sono solo per la tutela dei lavoratori, ma anche per la tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono agli ambienti di lavoro o ad ambienti con macchine che, se non munite delle protezioni richieste dalla normativa, possono essere causa di eventi dannosi.
Per questo motivo nei giorni scorsi PuntoSicuro ha affrontato il tema dell’ impedimento  dell’accesso involontario dei non addetti ai lavori alle zone di cantiere.
 


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Continuiamo e ampliamo il discorso tramite alcuni materiali prodotti e pubblicati sul sito del Comitato Paritetico Territoriale di Siracusa.
Ricordiamo che il C.P.T. di Siracusa (Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Siracusa), costituito nel 1997, nasce con lo scopo di promuovere e divulgare una cultura del lavoro fondata sui principi della sicurezza, ai lavoratori e ai tecnici, e per offrire una consulenza alle imprese edili, al fine di ridurre il rischio di infortunio sui cantieri.
 
Nel primo documento che presentiamo, dal titolo “ Recinzione di cantiere e protezione di terzi”, si ricorda che “l'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzioni robuste e durature, munite di segnali ricordanti il divieto di accesso e di segnali di pericolo”.
 
In particolare  le “modalità di realizzazione della recinzione del cantiere sono dettate dai Regolamenti Edilizi dei vari Comuni e sono funzione della loro localizzazione all’interno del territorio comunale”.
Ad esempio, “all’interno dei centri storici sono più frequenti recinzioni in tavolato o pannelli in legno, più solide e decorose, mentre nelle zone periferiche a bassa densità abitativa, sono consentite anche recinzioni in rete metallica e paletti”.
Mentre per “ cantieri allestiti in zone di particolare pregio può essere prescritto nella Concessione Edilizia che i pannelli siano verniciati e dipinti anche con motivi di facciata o trompe d’oil”.
 
Rimandandovi alle immagini esplicative contenute nei documenti pubblicati dal CPT, ricordiamo che per qualsiasi tipo di recinzione valgono le norme generali di comune prudenza:
 
- “le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori;
- quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. I sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro;
- recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili; Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l' illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne”.
 
Si indica poi che “quando per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, è necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo”.
 
Nel caso di cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. i cantieri stradali) “devono essere adottati provvedimenti che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti”.
 
Si ricorda poi che laddove sia  possibile il “passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi”.
E “fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone”.
 
Si indica, in conclusione, che a livello normativo l’allegato XV del Decreto legislativo 81/2008 al punto 2.2.2. lett. a), “prevede che il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto a cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, deve contenere le modalità d’esecuzione per la recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni”.
 
Ricordiamo che la presenza di un cantiere deve essere anche adeguatamente segnalata e a questo proposito riportiamo quanto indicato nel documento “ Tabella descrittiva dei lavori”.
 
In questo documento del CPT di Siracusa, si ricorda che Il Testo Unico Edilizia di cui al D.Lgs. n. 380/2001 (riprendendo quanto disposto dall’art. 4 della Legge 47/85), “obbliga l’Impresa esecutrice all’esposizione del cartello (tabella) contenente i dati indispensabili per individuare la concessione e i responsabili dei lavori, nonché a tenere in cantiere copia del permesso di costruire”.
 
Questa tabella “deve essere collocata all’ingresso del cantiere in modo da poter essere chiaramente leggibile, possibilmente dall’esterno del cantiere stesso”.
Inoltre l’articolo 90, comma 7 del D.Lgs. 81/2008 dispone che in tale cartello informativo di cantiere debbano essere riportati i nominativi del Coordinatore in fase di Progettazione e d’Esecuzione.
 
In particolare “le dimensioni e la tipologia di cartello di solito sono stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto di ogni singolo lavoro.
Per i lavori pubblici, la Circolare Min. LL.PP. n. 1729/UL del 1990, stabilisce che le dimensioni minime del cartello” sono 1 m (base) x 2 m (altezza).
“Sempre per gli appalti pubblici l’art 118, comma 5 del D.Lgs. 163/06 stabilisce che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati tutti i nominativi delle imprese subappaltatrici con il numero d’iscrizione alla Camera di Commercio”.
 
Infine si ricorda che il cartello di cantiere “deve altresì contenere, ai sensi dell’art 12 del D.Lgs.
37/08, il nome delle imprese installatrici e degli eventuali progettisti degli impianti tecnici”.
 
 
 
Comitato Paritetico Territoriale di Siracusa:
 
- “ Recinzione di cantiere e protezione di terzi” (formato PDF, 126 kB);
- “ Tabella descrittiva dei lavori” (formato PDF, 143 kB);
 
 
Tiziano Menduto
 


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