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Articolo 26, comma 5:
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. |
Secondo quanto indicato nell’articolo nei singoli contratti devono dunque essere indicati i
costi relativi alla
sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi relativi a rischi da eventuali "
interferenze".
Ma esistono dei
prezzari dedicati ai costi di sicurezza che possano aiutare a redigere la
stima dei costi in modo completo ed analitico, sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni legislative e normative (ad esempio in modo “analitico per voci singole, a corpo o a misura”, come prescritto dall’art. 7 del
Decreto 222/2003)?
La risposta è positiva e vi proponiamo una breve raccolta, assolutamente non esaustiva, di prezzari pubblicati da alcune amministrazioni.
Ricordiamo inoltre che vi sono anche Regioni che hanno pubblicato specifiche leggi sui costi della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Veniamo ai prezzari:
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