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Costi della sicurezza: dubbi e risposte dell’Autorita’ di Vigilanza

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

16/06/2009

Disponibili in rete alcuni documenti relativi ai quesiti posti dal CISC Udine e alle relative risposte dell’Autorità di Vigilanza in merito al problema della determinazione dei costi e agli obblighi del committente.

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In relazione all’indicazione del costo della sicurezza nei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, continuiamo a presentare documenti che possono essere di utilità per trovare la giusta rotta nel mare di prezzari e normative sull’argomento.
 
 
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Dopo aver segnalato i prezzari regionali presenti in rete, abbiamo presentato nei giorni scorsi un documento del Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine (CISC Udine) dedicato all’individuazione, all’analisi, computo e pagamento dei costi della sicurezza.
 
Sul sito del CISC Udine sono presenti tuttavia altri documenti che possono risolvere gli eventuali dubbi interpretativi in merito all’applicazione della normativa vigente: i quesiti, con le relative risposte, inviati dal CISC all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in merito ai costi della sicurezza.
 
Riguardo la determinazione dei costi, nel documento con i quesiti inoltrati all’Autorità di Vigilanza il CISC scrive che la “definizione del costo della sicurezza, da non assoggettare a ribasso negli appalti, (…), comporta a nostro avviso problemi gestionali non indifferenti”.
In particolare “non esistono, in numerose regioni, parametri di valutazione che il RUP  (Responsabile Unico del Procedimento, ndr) possa utilizzare per valutare la congruità dei costi della sicurezza “ex lege” indicati dalle singole imprese. Alcuni  prezziari (tra cui quello della regione Friuli Venezia Giulia, ad es.) non contengono infatti alcuna indicazione in proposito”.
In assenza dei parametri necessari il RUP “deve decidere autonomamente quale è il range corretto per il costo della sicurezza, nell’incertezza di dover scegliere l’impresa che indica un costo della sicurezza maggiore, considerandolo un metodo per dimostrare di non aver accettato sconti sulla sicurezza”.
Insomma “come può il RUP dimostrare di non aver accettato sconti sulla sicurezza, se su una quota parte di essa non ha parametri di riferimento?
Inoltre nella Determinazione n. 3/2008 è indicato che “anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore”.
In questo caso il “direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice. Quindi, al committente deve essere noto l’ammontare degli oneri della sicurezza; ma su tale importo, ha solo il dovere di controllare che venga corrisposto, in base a definizione contrattuale, o di garantire che su tali oneri non c’è stato ribasso?”.
 
Ed ecco le risposte dell’Autorità di Vigilanza secondo quanto approvato nell’adunanza del 21 gennaio 2009.
 
Intanto “si rileva che, come previsto nella Determinazione n. 3/2008 di questa Autorità, nel caso in cui non siano disponibili prezziari che evidenziano la quota del costo ascrivibile alla sicurezza, la stazione appaltante valuta la congruità dei costi della sicurezza "ex lege" facendo riferimento al mercato”.
 
Riguardo alla seconda questione (se oltre a verificare la corresponsione dei costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice, il committente debba anche verificare che gli stessi non siano stati soggetti a ribasso) “si osserva che l’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 detta una specifica disciplina agli oneri della sicurezza in caso di subappalto prevedendo, al comma 4, che "l'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione”.
Alla luce del dettato normativo – continua l’Autorità di Vigilanza -  “appare dunque evidente che il committente è tenuto a verificare che gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni oggetto del subappalto, già stimati in sede di redazione del progetto e non soggetti a ribasso, siano corrisposti al subappaltatore senza essere soggetti a ribasso neppure nell'ambito del sub affidamento”.
 
Riguardo poi alle modalità di individuazione degli oneri da trasferire con il subappalto l’Autorità di Vigilanza indica che per gli oneri cosiddetti “diretti”, ossia inclusi nei prezzi unitari del progetto, possono applicarsi “i coefficienti K noti in letteratura con un minimo ed un massimo da ragguagliare alla singole voci e specificità. (cfr. a titolo esemplificativo le Linee Guida della Regione Lombardia, ecc)”.
Mentre per gli oneri cosiddetti "indiretti", ossia tutti gli oneri non "diretti", “sarà agevole fare riferimento al progetto stesso della sicurezza, sede propria nella quale tali costi devono essere stimati”.
 
Infine l’Autorità osserva “che le evidenziate carenze di prezziari dedicati alla sicurezza, hanno natura provvisoria, dato il rapido maturarsi che si registra in varie Regioni, di specifici prezziari deputati alla valutazione della sicurezza”.
 
 
 
CISC Udine, “Quesito all'Autorità di Vigilanza sui Costi” (formato DOC, 81 kB).
 
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, “Risposta dell’Autorità di Vigilanza”, secondo quanto approvato nell’adunanza del 21 gennaio 2009, n° prot. 3569/09 (formato PDF, 231 kB).



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Rispondi Autore: Paolo Angelo Gobbo - likes: 0
16/06/2009 (08:54)
Intervengo in merito alla stima dei costi della sicurezza in quanto a me sembra che tutti si siano dimenticati che devono essere stimati anche i costi che non sono propri del lavoro in questione ma anche quelli generali del'azienda che offre il servizio o l'appalto mi riferisco in modo particolare ai costi dei DPI, Visite Mediche, formazione ma anche al costo, opportunamente ripartito, del servizio di prevenzione e protezione al costo del Medico Competente per esempio nel sopralluogo all'ambiente di lavoro, altri costi di consulenti per esempio ADR ecc... Quindi in sintesi la quotazione in stima dei costi che non sono solo quelli propri dell'appalto ma anche quelli generali per l'organizzazione che tra l'altro non potranno essere mai uguali a zero in quanto significherebbe azienda inesistente o azienda non in regola, perchè sono tutti costi derivanti da obblighi legislativi (art. 18 T.U.)
un saluto e mi augo altri commenti in tal senso.

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