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Ambienti confinati: qualificazione, interferenza e informazione

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Edilizia

25/06/2012

Gli adempimenti e le prassi da mettere in atto prima di intervenire in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Qualificazione dell’impresa, rischi di interferenza, analisi dei rischi, rappresentante del committente e informazione ai lavoratori.

Roma, 25 Giu – Per favorire l’adozione delle corrette soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, continuiamo la presentazione del primo “ Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del dpr 177/2011”.
Il documento, prodotto dalla  Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, raccoglie le buone prassi richiamate nell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 – recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati -  esemplificate e trattate attraverso il supporto narrativo di una storia illustrata.


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La prima parte della storia è relativa ad alcuni degli adempimenti e prassi da mettere in atto prima dell’intervento nell’ambiente confinato.
Li affrontiamo rimandando la trattazione dei successivi adempimenti ai prossimi articoli del nostro giornale.
 
Nella storia illustrata si vede un datore di lavoro committente (DLC) che cerca un’impresa qualificata per la bonifica di una cisterna interrata con residui di prodotti infiammabili e fondami (cioè i residui di un liquido, di una sostanza raccolta in fondo a un recipiente).
Contatta telefonicamente un’azienda e successivamente ne incontra il datore di lavoro informandosi relativamente ai requisiti necessari per operare in ambienti confinati e al possesso di idonee attrezzature e dispositivi di protezione.
 
Riguardo alla qualificazione dell’impresa il manuale indica che “qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati”.
Alcuni dei requisiti di qualificazione necessari sono:
- “presenza di personale, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro). Il preposto deve necessariamente possedere tale esperienza;
- attività di informazione e formazione di tutto il personale mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento e soggetta a verifica di apprendimento e aggiornamento; si fa presente che ciò vale anche per il datore di lavoro se impiegato per tali lavori;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature di lavoro;
- addestramento di tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione delle procedure di sicurezza”.
Si sottolinea inoltre che, “in attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente (che ha la disponibilità giuridica dei luoghi) e certificati”.
E quanto indicato “si applica anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali dovessero venire subappaltate le lavorazioni”.
 
Continuiamo con la storia.
Ora il DLC descrive le caratteristiche dell’ambiente confinato e richiede che si proceda anche alla valutazione dei rischi di interferenza, valutazione che viene elaborata dopo un sopralluogo presso la cisterna.
Ad esempio dal sopralluogo si nota che l’area dove risiede la cisterna è caratterizzata dall’accesso di veicoli: nei giorni dell’intervento sarà necessario delimitare l’area e dotarla di apposita segnaletica.
Viene fatta inoltre un’analisi dei rischi e definita una procedura operativa per i lavori...
 
Riguardo ai rischi di interferenza, il manuale indica che nel caso in cui i lavori siano dati in appalto: 
- “il datore di lavoro committente (DLC) e il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo (DLA) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera; 
- laddove previsto, il DLC promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al contratto di appalto o di opera (D.
 Lgs. 81/08 e s.m.i art. 26); 
- i lavoratori coinvolti nell’appalto devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento;
- il DLC individua un proprio rappresentante”. 
Inoltre il DLC verifica l’idoneità tecnico-professionale (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 26, comma 1, lett. a) “attraverso le seguenti modalità: 
- acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
  
Prima dell’inizio dei lavori, è poi necessario “effettuare una specifica analisi di rischio e definire una specifica procedura operativa”.  I principali rischi relativi alle diverse tipologie di ambienti confinati possono derivare, ad esempio, da asfissia (carenza di ossigeno), intossicazione o da altri fattori
Al documento è allegata una tabella con un “elenco esemplificativo di possibili fattori di rischio in ambienti confinati”, con riferimento a: rischio biologico, rumore, seppellimento, atmosfera con eccesso di ossigeno, annegamento, ustioni/congelamento, investimento/schiacciamento, contatto con organi in movimento, elettrocuzione, caduta, intossicazione, esplosione/incendio, condizioni microclimatiche sfavorevoli e asfissia. 
 
Nella storia il DLC presenta, alla ditta appaltatrice e alla squadra di lavoro, il rappresentante nominato per seguire l’attività di bonifica, una persona con molta esperienza che aiuta a condurre una giornata informativa sui rischi e sulle procedure di lavoro e di emergenza.
Nella giornata informativa sono affrontate le caratteristiche della cisterna, i pericoli relativi, la presenza di attrezzature e DPI idonei, le procedure di emergenza e le modalità di intervento immediato e quelle di soccorso e coordinamento con VVF e il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, ...
 
Veniamo dunque al capitolo relativo all’individuazione del rappresentante del Datore di Lavoro Committente e all’informazione ai lavoratori dell’impresa appaltatrice.
 
Secondo il manuale “il datore di lavoro committente (DLC) individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque ricevuto le adeguate attività di informazione, formazione e addestramento. Il rappresentante del DLC deve:
- conoscere i rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative;
- vigilare, con funzione di indirizzo e coordinamento, sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e, per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni, con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente”.
 
E prima che vengano svolte attività lavorative in ambienti confinati, il DLC deve “informare in maniera precisa e puntuale tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi, su:
- caratteristiche dei luoghi in cui i suddetti lavoratori sono chiamati ad operare;
- tutti i rischi esistenti in tali ambienti (anche quelli derivanti da precedenti utilizzi);
- misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all’attività (compreso l’eventuale coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale e i Vigili del Fuoco)”.
 
Concludiamo  ricordando che l’attività informativa va realizzata “in un tempo sufficiente e adeguato all’effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno”.
  
 
Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, “ Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 comma 3 del dpr 177/2011”, documento approvato nella seduta del 18 aprile 2012 (formato PDF, 3.33 MB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Luciano Di Donato - likes: 0
25/06/2012 (09:49:45)
Vorrei rappresentare la mia disponibiltà (come coordinatore del gruppo ambienti confinati in seno al Comitato 1 Buone Prassi della commissione consultiva permanente)e quella dei miei collaboratori ad eventuali chiarimenti ed interpretazioni in relazione al manuale che abbiamo realizzato. Cordialità Luciano Di Donato
Rispondi Autore: Giacomo Rucci - likes: 0
25/06/2012 (12:45:54)
Grazie ingegnere.
Giacomo Rucci
Rispondi Autore: Eugenio Capponi - likes: 0
31/03/2014 (09:38:51)
Buongiorno Tiziano.
Lei conclude ricordando che l'attività informativa va realizzata (da parte della Committente)con una durata di almeno un giorno. Mi sembra una richiesta bizzarra e fuori luogo (sfido chiunque a parlare per almeno un giorno di un serbatoio). spero di aver male interpretato la prescrizione riportata nel decreto. Cordiali saluti
Rispondi Autore: Elisa Capitello - likes: 0
18/04/2014 (11:09:42)
Buongiorno,
vorrei avere dei chiarimenti in merito alla "qualificazione". E' sostanzialmente un'autocertificazione dell'azienda oppure bisogna rivolgersi a qualche ente terzo?
Grazie
Rispondi Autore: Guido Fausone - likes: 0
18/06/2015 (12:32:13)
Buongiorno,
vorrei porre due domande:
1) un privato (o un amministratore di condominio) è verosimile che venga chiamato "datore di lavoro committente"? Perchè Datore di lavoro? Non sarebbe solo committente? Parlando di datore di lavoro si presuppone che ci sia un'impresa appaltatrice che affida i lavori all'esecutrice, no? In termini di responsabilità dell'amministratore cambia perchè se fosse inquadrato come datore di lavoro dovrebbe avere le figure previste dal d.lgs. 81/08 per la sicurezza (non ha senso e non è previsto dalla 81/08).
Il caso che ho in mente è la resinatura di un serbatoio interrato in un condominio, nel quale l'amministratore chiama un'impresa che fa la resinatura e basta.
2) c'è stato qualche aggiornamento o le 8 ore di sopralluogo sono ancora obbligatorie?
Grazie mille per le risposte.
Buona giornata,
Guido Fausone

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