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Commissione consultiva: buona prassi validata per l’edilizia

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Edilizia

16/07/2012

La Commissione Consultiva ha validato la buona prassi di Casole d’Elsa per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili. Gli obiettivi, il coinvolgimento partecipativo, il protocollo d’intesa e l'attuazione della prassi.

Roma, 16 Lug – Una delle buone prassi (procedure e soluzioni in grado di migliorare la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) validata dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro nella seduta del 4 luglio 2012 riguarda il settore delle costruzioni.
 
In “La Buona Pratica di Casole d’Elsa per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili” - buona prassi elaborata dall’ Azienda USL 7 di Siena, dal Comitato Tecnico Scientifico del Polo per la Promozione della Salute, Sicurezza ed Ergonomia nelle PMMI della Provincia di Siena, con la collaborazione dell’Inail e della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) di Siena - parte dalla constatazione del numero elevato di incidenti e morti sul lavoro nel mondo edile malgrado le norme vigenti e il grande impegno profuso per la sicurezza e la prevenzione nel settore delle costruzioni.
Sono dunque necessari “nuovi e più efficaci interventi” e l’occasione per elaborarli e metterli in pratica è stata un’importante opera di ristrutturazione edile di antichi casali agricoli che nel 2000 ha portato alla progettazione e realizzazione di un nuovo modello di buona prassi il cui aspetto qualificante è, come vedremo, il coinvolgimento volontario e collaborativo di vari soggetti. Modello che negli anni ha avuto diversi riconoscimenti: nel 2001 il Good Practice Award dall’Agenzia Europea di Bilbao per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro e nel 2007 il riconoscimento da parte del Network Europeo per la Promozione della Salute sul Lavoro (ENWHP) per la “perfetta corrispondenza ai principi di Buona Pratica”.


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Questi gli obiettivi principali di questa buona prassi:
- “promozione della salute, sicurezza ed ergonomia nei luoghi di lavoro;
- riduzione degli infortuni e dei rischi per i lavoratori e miglioramento delle condizioni di lavoro;
- eliminazione del lavoro ‘nero’ e irregolare;
- facilitazione del rispetto della normativa vigente;
- miglioramento dell’organizzazione del lavoro e del controllo del cantiere edile;
- aumento della consapevolezza dei lavoratori e degli altri soggetti”.
Ed è stato assunto come elemento essenziale anche “il monitoraggio dei dati di cantiere per la verifica dei risultati e per il miglioramento sia dell’efficacia degli interventi di prevenzione che dello stesso modello di buona prassi”.
 
Come si è detto l’aspetto qualificante della Buona Pratica di Casole d’Elsa è il coinvolgimento volontario e collaborativo di vari soggetti, a vario titolo interessati alla realizzazione dell’opera (Comune, Committente, organo di vigilanza, INAIL, imprese, Organizzazioni Sindacali, Associazioni dei datori di lavoro, Enti Bilaterali): “ogni soggetto, nel rispetto del proprio ruolo, si prende carico delle difficoltà e dei compiti degli altri per conseguire gli obiettivi indicati, siglando un apposito protocollo d’intesa”.
 
Il modello di protocollo d’intesa, aggiornato con i contenuti del Decreto legislativo 81/2008 prevede:
- idoneità delle imprese che svolgono i lavori:  “sia dal punto di vista tecnico-professionale che per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di regolarità contributiva”;
- conformità alle norme vigenti ed in accordo con le indicazioni presenti nel D.Lgs. 81/2008 dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza;
- coinvolgimento dei lavoratori, attraverso gli RLS e le organizzazioni sindacali: “in particolare è stata predisposta ed allegata al protocollo d’intesa un scheda di analisi del piano di sicurezza da parte degli RLS delle imprese”;
- interventi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- raccolta, da parte dei medici competenti delle imprese coinvolte, dei dati sanitari dei lavoratori: “attraverso un apposito modello, già predisposto per la raccolta anche delle informazioni sanitarie previste dal D.L.vo 81/08”;
- organizzazione degli interventi di primo soccorso;
- adozione per tutti i lavoratori di un “cartellino di riconoscimento, registrato dal Comune, che garantisca: la regolarità del rapporto di lavoro, la formazione sugli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro, la conoscenza del lavoro e delle tecniche di intervento specifico, l’idoneità sanitaria”;
- monitoraggio dei dati del cantiere relativi alla sicurezza per una “valutazione finale dei benefici e delle eventuali criticità emerse, soprattutto per quel che riguarda le ore lavorate e gli infortuni accaduti; per questi ultimi è prevista la compilazione di una apposita scheda per la descrizione dell’evento” (la raccolta ed analisi dei dati dei singoli cantieri è risultato essere risulta un “fattore fondamentale per una valutazione della riuscita dell’intervento”).
 
Queste invece le fasi del processo di attuazione della buona prassi “La Buona Pratica di Casole d’Elsa” (descritto dettagliatamente nell’allegato 1.1 al documento):
- riunioni preparatorie tra i soggetti interessati: “vengono definiti i compiti e le attività che ognuno deve svolgere; compiti che vengono poi sintetizzati nel protocollo d'intesa”;
- scelta delle ditte affidatarie: verifica dell' idoneità di ogni singola impresa/clausola di risoluzione. “Quanto previsto dalle procedure di questa buona prassi assume una maggiore valenza anche alla luce all'art. 302 bis del nuovo Testo Unico che prevede la possibilità da parte degli organi di vigilanza di disporne il rispetto al datore di lavoro che l’abbia adottata”;
- firma del protocollo d'intesa: nel documento è presente in allegato un modello di protocollo d'intesa applicabile a tutto il territorio nazionale;
- attuazione del protocollo: coinvolgimento volontario e partecipato di tutti soggetti; scelta delle ditte esecutrici; analisi del contesto lavorativo e dei relativi rischi; formazione dei lavoratori; coinvolgimento dei lavoratori e RLS; rispetto obblighi contributivi e riduzione rischi lavoro nero; sorveglianza sanitaria;
- monitoraggio dei dati e degli indicatori di processo: come per ogni intervento di prevenzione e di miglioramento è necessario organizzare la raccolta ed il monitoraggio dei dati relativi al cantiere. Nel documento, che vi invitiamo a visionare, è presente un elenco di alcuni dei dati e informazioni da raccogliere;
- analisi dei dati e valutazione dei risultati: per ogni intervento preventivo è opportuno predisporre un’adeguata valutazione dell’efficacia dei risultati conseguiti. I dati raccolti “dovranno essere elaborati ed interpretati anche al fine di evidenziare eventuali criticità e per valutare sia i risultati positivi che individuare la necessità di apportare eventuali correttivi”. Ad esempio a livello di cantiere “potranno essere calcolati gli indici infortunistici per effettuare un primo confronto con quelli forniti dall’INAIL a livello provinciale e regionale per il settore edile ed avere così un’indicazione, per quanto grezza e consapevolmente non significativa dal punto di vista statistico, sui risultati dell’impegno profuso nella prevenzione”. Particolare attenzione verrà posta “al miglioramento del sistema organizzativo e produttivo oltre alle eventuali campagne di promozione della salute e degli stili di vita sani”.
 
Ci soffermiamo brevemente  su alcuni aspetti dell’attuazione del protocollo.
 
Dopo aver sottolineato l’importanza del coinvolgimento partecipato di tutti i soggetti, il documento si sofferma sulla scelta delle ditte esecutrici.
In particolare nella scelta delle imprese in subappalto, come per le imprese affidatarie, “viene ribadita l'importanza della verifica della loro idoneità sia tecnico-professionale che nell'applicazione delle norme di legge. Tra l'altro è prevista la verifica della documentazione di sicurezza delle varie imprese anche nei casi in cui sarebbe sufficiente la sola autocertificazione. Per facilitare l’accertamento del rispetto della normativa antinfortunistica è stata predisposta una scheda per la verifica dei principali requisiti di sicurezza, richiesti alle varie imprese, da allegare al protocollo d'intesa. È inoltre previsto che nei contratti stipulati venga inserita una clausola di risoluzione in caso di mancato rispetto degli obblighi di legge e delle procedure della buona prassi”.
 
Riguardo all’analisi del contesto lavorativo e dei rischi relativi si specificano, a titolo esemplificativo, alcuni elementi di cui tener conto: “lontananza dei servizi;presenza di centri storici; servizi pronto soccorso; formazione dei lavoratori con compiti speciali; necessità di turni di lavoro particolari; creazione di dormitori/mense; applicazione delle norme per casi specifici (es. ponteggi particolari, linee vita, dislocazione servizi, disposizione impianti); utilizzo DPI e relativa formazione; gestione forme di contratto particolari. In questo modo si garantisce che la progettazione della sicurezza, contenuta nei Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nei Piani Operativi di Sicurezza (POS), avvenga nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti e che soprattutto sia aderente all'opera da realizzare”.
 
Infine riguardo al lavoro nero si ricorda che la presenza di lavoratori “irregolari” nei cantieri edili è un fenomeno abbastanza frequente: “le norme vigenti prevedono l'utilizzo da parte dei lavoratori del cartellino di riconoscimento ma certamente tale obbligo non risolve completamente il problema. Per questo motivo la Buona Pratica di Casole d'Elsa prevede il rilascio del cartellino da un ente terzo, esterno al cantiere edile, che possa garantire la ‘regolarità’ dei lavoratori che accedono al cantiere”. E il rilascio del cartellino viene qui inteso “non solo come garanzia della regolarità del rapporto di lavoro ma anche come attestato di verifica dell’effettuata formazione del lavoratore sugli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro, sulla conoscenza pratica, professionale, del lavoro da effettuare e delle relative tecniche di intervento oltre che dell'idoneità sanitaria alla specifica mansione da svolgere”.
 
Concludiamo ricordando che l’applicazione della Buona Pratica di Casole d’Elsa “favorisce la riduzione dei rischi per i lavoratori, una migliore organizzazione del lavoro, una migliore formazione dei lavoratori, il contenimento del ricorso al lavoro irregolare, la riduzione del rischio di violazione della normativa vigente; le aziende che aderiscono alla buona prassi infine possono più facilmente adottare i Sistemi di Gestione della Sicurezza e possono richiedere la riduzione del premio INAIL. I benefici ottenibili dalla applicazione della buona prassi assumono maggior valore alla luce dei contenuti costi sintetizzabili in maggior impegno nella progettazione della sicurezza, nella formazione dei lavoratori, nella raccolta e conservazione dei dati di cantiere”.
 
 
 
La Buona Pratica di Casole d’Elsa per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili”, buona prassi validata dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro nella seduta del 4 luglio 2012, elaborata dall’Azienda USL 7 di Siena e dal Comitato Tecnico Scientifico del Polo per la Promozione della Salute, Sicurezza ed Ergonomia nelle PMMI della Provincia di Siena (formato PDF, 7.21 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 
 


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