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Introduzione alla sicurezza chimica per le piccole e medie imprese

Introduzione alla sicurezza chimica per le piccole e medie imprese
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Artigianato e PMI

14/09/2015

Un documento dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per favorire la sicurezza chimica e la conoscenza dei regolamenti europei nelle piccole e medie imprese. Gli attori della catena di approvvigionamento e i regolamenti REACH, CLP e BPR.

Helsinki, 14 Sett – Da alcuni indagini e ispezioni condotte nei paesi aderenti all'Unione Europea e allo Spazio economico europeo (SEE) emerge che quasi il 70% delle piccole e medie imprese (PMI) che non operano nel settore chimico non è a conoscenza dell'impatto diretto che i regolamenti REACH e CLP possono avere sulle loro attività. E considerando il loro fatturato molte imprese piccole non pensano di doversi conformare al Regolamento REACH, con il rischio  di immettere sul mercato europeo prodotti chimici non conformi e non sicuri.

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Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008

Proprio per migliorare la conoscenza tra le piccole e medie imprese dei vari regolamenti europei e migliorare la sicurezza chimica in Europa, l' Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – un’agenzia dell’Unione Europea con sede a Helsinki – ha prodotto nel 2015 la pubblicazione “La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”, un documento che contiene informazioni pratiche tese a chiarire i ruoli e gli obblighi delle imprese a norma dei regolamenti REACH, CLP e BPR.
 
Il documento – i cui si sottolinea che al di là di quanto contenuto nella pubblicazione, “i testi dei regolamenti REACH, CLP e BPR sono gli unici veri riferimenti giuridici” - si basa sugli orientamenti per i consulenti delle PMI (Guide for SME Advisers) redatti dall'ECHA e dall'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME) per l'Enterprise Europe Network, la rete europea al servizio delle PMI.
 
L’ECHA ricorda innanzitutto che il Regolamento UE concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ( Regolamento REACH), il Regolamento UE relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ( Regolamento CLP) e il regolamento sui biocidi (Regolamento BPR) “incidono sulle attività commerciali della maggior parte delle imprese con sede nell'UE e in Islanda, Liechtenstein e Norvegia, che aderiscono allo Spazio economico europeo (SEE)”.
E si indica che se ancora “molte piccole e medie imprese ritengono che questi regolamenti non si applichino alla loro attività”, le piccole aziende informate dell'esistenza dei suddetti regolamenti e del relativo impatto sulle loro attività commerciali “sono quelle più attive nel riprogettare i processi di fabbricazione”.
Si sottolinea poi che le PMI hanno le stesse responsabilità delle grandi imprese “e non possono essere esentate da nessuna delle prescrizioni in materia di sicurezza chimica. Le uniche disposizioni specifiche previste per le PMI riguardano la riduzione delle tariffe e degli oneri da pagare”.
 
Non solo la sicurezza chimica è una risorsa per le aziende, ma la conformità ai regolamenti REACH, CLP e BPR può permettere ai clienti di soddisfare le seguenti esigenze:
- “operare legalmente sul mercato dell'UE;
- garantire la fornitura, l'uso e la gestione sicuri delle sostanze chimiche;
- rendere più sicuro l'ambiente di lavoro;
- risparmiare sui costi riducendo l'impatto sulla salute nei luoghi di lavoro e sull'ambiente;
- migliorare la loro reputazione agli occhi dei clienti, dei consumatori, degli investitori e della comunità, che sono sempre più attenti alla gestione responsabile delle sostanze chimiche e alla sostenibilità;
- trovare nuovi mercati qualora abbiano sviluppato alternative più sicure per le sostanze chimiche molto pericolose, per esempio quelle destinate a essere gradualmente eliminate perché estremamente preoccupanti per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- diventare più competitivi sui mercati internazionali”.
 
Facciamo un breve e preliminare riassunto delle principali norme relative alla fabbricazione, alla commercializzazione e all'uso delle sostanze chimiche nell'UE.
 
Il REACH è il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
È la principale normativa UE relativa alle sostanze chimiche e “prende in considerazione, in linea di principio, tutte le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o contenute in articoli per uso industriale, professionale o al consumo. Pertanto, il regolamento REACH ha ripercussioni sulla maggior parte dei settori industriali e si applica alla maggior parte delle imprese nell'UE. Il REACH stabilisce le norme più ambiziose al mondo in materia di sicurezza chimica. I fabbricanti e gli importatori sono tenuti a dimostrare come la sostanza che immettono sul mercato possa essere utilizzata in modo sicuro e a comunicare ai propri clienti le misure di gestione dei rischi. Al fine di garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche, tutti gli attori sono tenuti ad assicurare la comunicazione lungo l'intera catena di approvvigionamento. Se non è possibile gestire opportunamente i rischi, le autorità competenti possono limitare l'uso di una sostanza o assoggettarlo ad autorizzazione preventiva”. Si segnala poi che le prescrizioni del REACH per la gestione delle sostanze chimiche “incentivano le imprese a riesaminare il portafoglio delle loro sostanze chimiche e a sostituire quelle più pericolose con alternative più sicure”. E uno degli scopi del regolamento è proprio quello di “promuovere l'innovazione e migliorare la competitività dei marchi europei sui mercati internazionali”.
 
Il CLP è il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il CLP “integra il regolamento REACH e assicura che i pericoli delle sostanze chimiche siano comunicati in modo chiaro a lavoratori e consumatori attraverso etichette con pittogrammi e indicazioni standard”. Infatti prima di immettere i prodotti chimici sul mercato dell'UE, l'industria “ha l'obbligo di classificarli in base ai pericoli identificati e successivamente di etichettarli e imballarli secondo il sistema definito dal CLP. Ciò facilita la comprensione delle caratteristiche di pericolosità del prodotto nell'UE e in tutto il mondo e facilita il commercio mondiale perché il CLP attua il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, "GHS") delle Nazioni Unite”.
In particolare il regolamento CLP sostituisce la direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE) e la direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE).
 
Si segnala inoltre che “più di 20 leggi dell'UE fanno riferimento alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze chimiche; pertanto, quando una sostanza è classificata come pericolosa, si applicano altre prescrizioni di legge al fine di controllarne l'uso, come ad esempio l'obbligo di condurre una valutazione della sicurezza chimica sul posto di lavoro. Se le sostanze non possono essere immesse sul mercato per determinati usi in ragione della loro classificazione, le aziende devono trovare delle alternative. Per esempio, le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione non possono essere utilizzate nei prodotti di consumo in quantitativi superiori a determinati livelli di concentrazione”.
 
Infine il BPR è il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, che “disciplina l'immissione sul mercato e l'uso di biocidi utilizzati per la proteggere l’uomo, gli animali, i materiali o gli articoli da organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l'azione dei principi attivi contenuti nel biocida. Il BPR abroga e sostituisce la direttiva n. 98/8/CE sui biocidi. Lo scopo del regolamento sui biocidi è migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi all'interno dell'UE, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.
Prima di poter essere immessi sul mercato tutti i biocidi necessitano di un'autorizzazione e i principi attivi in essi contenuti devono essere precedentemente approvati, a eccezione di quelli soggetti a revisione”.
 
Tutti gli attori nella catena di approvvigionamento di un prodotto chimico svolgono un ruolo importante per controllare i rischi e garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche.
Concludiamo riportando un elenco di tali attori/ruoli come riportati nei regolamenti REACH e CLP:
 
- Fabbricante “indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE che fabbrica una sostanza all'interno dell'UE;
- Importatore indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE responsabile dell'importazione;
- Distributore indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi;
- Utilizzatore a valle indica ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'UE diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali”.
In particolare gli utilizzatori a valle “possono essere presenti in molti settori e in diverse professioni e per la maggior parte rappresentano le PMI. Tra gli esempi che figurano nei regolamenti REACH e CLP si possono citare:
- Formulatori: producono miscele solitamente fornite più a valle, che comprendono, per esempio, vernici, adesivi, detergenti e kit diagnostici;
- Utilizzatori finali: utilizzano prodotti chimici, ma non li forniscono più a valle nella catena di approvvigionamento. Alcuni esempi comprendono gli utilizzatori di adesivi, vernici, rivestimenti e inchiostri, lubrificanti, agenti detergenti, solventi e reagenti chimici come i prodotti sbiancanti;
- Produttori di articoli: incorporano sostanze o miscele nei o sui materiali per formare un articolo, tra cui tessuti, apparecchiature industriali, dispositivi per la casa e veicoli (sia componenti che prodotti);
- Riempitori: trasferiscono sostanze o miscele da un contenitore a un altro, generalmente nell'ambito del reimballaggio o del rebranding (attribuzione di un nuovo marchio);
- Reimportatori: importano una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, che è stata originariamente prodotta nell'UE e registrata nella stessa catena di approvvigionamento;
- Importatore con un rappresentante esclusivo: gli importatori sono utilizzatori a valle quando il loro fornitore stabilito al di fuori dell'UE ha designato un rappresentante esclusivo per adempiere gli obblighi che spettano ai dichiaranti stabiliti nell'Unione”.
 
 
L’indice del documento:
 
Lo sapevate?
 
1. Le norme relative alla fabbricazione, alla commercializzazione e all'uso delle sostanze chimiche nell'UE
1.1 QUALI SOSTANZE CHIMICHE SONO CONTEMPLATE?
1.2 CHI DEVE CONFORMARSI?
1.3 IL REGOLAMENTO REACH – COME FUNZIONA?
1.4 IL REGOLAMENTO CLP – COME FUNZIONA?
1.5 IL REGOLAMENTO SUI BIOCIDI – COME FUNZIONA?
1.6 QUALI SONO LE SCADENZE?
 
2. Come orientarsi nella legislazione dell'UE sulle sostanze chimiche
2.1 TROVARE LE PRESCRIZIONI APPLICABILI A SECONDA DEI CASI
2.2 ASSISTENZA
2.3 COME RIDURRE I COSTI
2.4 DA OBBLIGHI DI LEGGE AD OPPORTUNITÀ COMMERCIALI
 
Allegati
ALLEGATO I - NUOVI PITTOGRAMMI DEL CLP - QUALI SONO I PITTOGRAMMI PER I DIVERSI PRODOTTI
ALLEGATO II - TIPI DI BIOCIDI
ALLEGATO III - RISORSE UTILI PER LE PMI
ALLEGATO IV - VERIFICA DEI FINANZIAMENTI DELL'UE E NAZIONALI
 
 
 
Agenzia europea per le sostanze chimiche – ECHA, “ La sicurezza chimica nelle imprese. Introduzione per le PMI”, traduzione in italiano, versione 2015 (formato PDF, 1.02 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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