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I rischi in agricoltura alla luce del Decreto Legislativo 81/2008

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Agricoltura

11/06/2012

Un documento in rete affronta i rischi nel comparto agricolo alla luce del Decreto Legislativo 81/2008. Focus sui rischi correlati ai serbatoi di olio combustibile e allo stoccaggio merci con particolare riferimento a foraggi, mangimi e cereali.

 
Civitavecchia, 11 Giu – PuntoSicuro si occupa periodicamente della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel comparto dell’agricoltura, un comparto caratterizzato ancora da un gran numero di infortuni. Secondo i dati dell’Inail erano oltre 50.000 nel 2010, di cui oltre 100 mortali (senza contare gli incidenti correlati a “hobbisti”, bambini e pensionati). Senza dimenticare le 6.380 denunce di malattie professionali che mostrano un incremento, rispetto al 2008, di oltre il 60%.
 
Dei rischi e della prevenzione nel mondo agricolo parla un documento prodotto dallo S.Pre.S.A.L. (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro) dell’ Azienda USL Roma F dal titolo “ I rischi in agricoltura alla luce del Decreto Legislativo 81/2008”; un documento che, con riferimento al Piano Regionale per la Prevenzione della Regione Lazio, si pone al servizio di lavoratori e datori di lavoro impegnati in questo comparto, fornendo spunti di riflessione sulla natura dei rischi connessi alla attività lavorativa nel settore agricolo e sulla normativa che ne regola la gestione ed il controllo.
 

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Con riferimento ad un settore in cui la forza lavoro impiegata è ancora caratterizzata da una prevalenza di manodopera familiare, il documento offre innanzitutto una presentazione della normativa, degli adempimenti di legge e delle figure di riferimento delineate nel Decreto legislativo 81/2008.
 
Ricordando che nell’agricoltura i cicli di lavoro sono caratterizzati da fasi che comportano l'esposizione a numerosi rischi per la salute e per la sicurezza, il documento si sofferma sulla valutazione dei rischi e riporta un elenco indicativo e non esaustivo dei rischi presenti in ambito agricolo con riferimento a:
- rischio connesso ai luoghi di lavoro; 
- rischio da movimentazione manuale dei carichi; 
- rischio da esposizione ad agenti fisici; 
- rischio da esposizione a sostanze pericolose; 
- rischio da esposizione ad agenti biologici
- rischio da esposizione ad atmosfere esplosive; 
- rischio da stress lavoro-correlato; 
- rischio connesso allo stato di gravidanza; 
- rischi connessi alla differenza di genere, di età e di provenienza da Paesi diversi;   
- rischio connesso all'uso delle attrezzature di lavoro. 
In particolare il rischio infortunistico legato all'uso di macchine agricole “ha da sempre una importanza primaria come testimoniano l'elevata incidenza di infortuni sul lavoro conseguenti all'uso improprio di macchine ed attrezzature”.
 
Il documento si sofferma poi sulle varie attrezzature di lavoro, sui possibili interventi di adeguamento per la sicurezza dei mezzi, sugli obblighi e responsabilità nella vendita e concessione in uso delle macchine agricole, su alcune misure di prevenzione e protezione e sui dispositivi di protezione individuale.
 
Concludiamo la nostra presentazione del documento dello Spresal di Civitavecchia riportando informazioni e suggerimenti riguardo a due “rischi caratteristici” di cui non sempre si parla nei documenti informativi dedicati al comparto agricolo.
 
Il primo rischio è relativo ai serbatoi di olio combustibile.
 
Infatti il Decreto Ministeriale del 19/03/1990 “stabilisce che le aziende agricole possono installare ed utilizzare contenitori-distributori mobili per liquidi di categoria C (olio combustibile) all'interno dell'azienda stessa”.
Tuttavia il contenitore-distributore “deve possedere precise caratteristiche:
- può contenere al massimo 9.000 litri;
- deve essere ‘di tipo approvato’ dal Ministero dell'interno;
- deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra;
- deve essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;
- in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili idonei;
- gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla L. 186/1998”.
Senza dimenticare che tutto il personale addetto all'approvvigionamento del combustibile “deve ricevere un'adeguata formazione sui rischi specifici che comporta lo svolgimento di tale attività e il datore di lavoro deve garantire che venga valutato il rischio chimico per questa mansione specifica e che siano presenti e rispettate opportune procedure operative”.
 
L’ultimo rischio che presentiamo è invece relativo allo stoccaggio merci con particolare riferimento a foraggi, mangimi e cereali.
 
Il documento presenta una serie di “semplici ma importanti regole da osservare durante lo svolgimento di attività connesse allo stoccaggio delle merci:
- “proteggersi con mascherine ed occhiali per evitare l’inalazione e l’irritazione degli occhi da parte di materiali pulverulenti;
- stoccare le balle e rotoballe in modo ordinato tenendo conto della possibilità di caduta della stesse;
- accatastare le balle e rotoballe a ‘colonna’ fino ad un massimo di 3 piani per evitare che queste cadano improvvisamente e travolgano l’operatore; per stoccaggi superiori ai 4 piani utilizzare cavi rompitratta;
- accatastare le rotoballe ‘a rotoli’, cioè appoggiandole a terra per il bordo curvo, ponendo dei cunei sui lati esterni per evitarne il rotolamento;
- usare il caricatore (frontale o posteriore) solo su una trattrice dotata di cabina, telaio o arco di protezione. Infilare le forche direttamente nella parte basale delle rotoballe oppure impiegare dispositivi a pinza;
- accertare che non vi siano altre persone nel raggio di azione del caricatore;
- non fumare o accendere fuochi nelle aree di stoccaggio di paglia, foraggi e mangimi, verificando la presenza di un estintore per la prevenzione degli incendi;
- usare carri miscelatori-desilatori facendo attenzione a non operare vicino agli organi in movimento”.
 
 
S.Pre.S.A.L. dell’Azienda USL Roma F, “ I rischi in agricoltura alla luce del Decreto Legislativo 81/2008”, a cura del Dott. Giorgio Becchetti, del Dott. Antonio Bottacci, della Dott.ssa Paola Santini e della Dott.ssa Alessia Santoro - aggiornamento febbraio 2012 (formato PDF, 1001 kB).
 
 
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Rispondi Autore: alessandro carminati - likes: 0
11/06/2012 (11:46:46)
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