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RSPP: chiarimenti sul D.Lgs. 23 giugno 2003, n.195

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: RSPP, ASPP

11/12/2003

Pubblicata la circolare interpretativa sui requisiti professionali di addetti e responsabili del sevizio di prevenzione e protezione.

Dal ministero del Lavoro giunge la prima circolare esplicativa sul D.Lgs. 23 giugno 2003, n.195, riguardo ai requisiti professionali di addetti e responsabili del sevizio di prevenzione e protezione.

La circolare prende in considerazione i quesiti presentati al ministero, sull’interpretazione del decreto D.Lgs 23 giugno 2003, n. 195 che ha modificato il D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626.

Le indicazioni contenute nel documento, pur tenendo presente le competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione, intendono fornire utili elementi di valutazione per un'omogenea applicazione della normativa di sicurezza.

La circolare, in particolare affronta il tema dei corsi di formazione ai quali addetti e responsabili del sevizio di prevenzione e protezione devono partecipare per poter svolgere tale attività.
Tre sono le situazioni per le quali il ministero ha ritenuto opportuno dare chiarimenti.

Il D.Lgs. n.195/03, con l'inserimento del nuovo articolo 8-bis nel D.Lgs. n. 626/94, ha previsto per addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione il possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore e dell'attestato del superamento di corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi (art.8-bis. D.Lgs. 626/94, comma 2). Il medesimo provvedimento ha previsto anche l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale (art.8-bis. D.Lgs. 626/94, comma 5).

Il comma 6 del nuovo articolo 8-bis del D.Lgs. 626/94 precisa i titoli accademici il cui possesso esonera dalla frequenza dei corsi (laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro"). La circolare tuttavia precisa che i soggetti di cui al predetto comma 6 sono esonerati dalla frequenza solo dei corsi di cui al comma 2, ma sono tenuti alla frequenza dei corsi di cui al comma 5 (corsi di aggiornamento).

Riguardo a coloro che pur non in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto per almeno sei mesi le predette funzioni la circolare precisa:
“In relazione alla disposizione di cui all'art.3, comma 1, del decreto legislativo n.195/03, la cui finalità è quella di consentire lo svolgimento dell'attività di addetto o responsabile per coloro che, pur non in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto per almeno sei mesi le predette funzioni, si precisa che non è sufficiente che tali funzioni siano state svolte per almeno un semestre antecedentemente al 13 agosto 2003, data di entrata in vigore del decreto legislativo, ma è necessario che. alla medesima data, tali funzioni fossero ancora in corso di svolgimento.

Tale requisito sarà dimostrato dagli atti aziendali quali ad esempio, formale nomina, comunicazione ex art.8, comma 11, del D.Lgs.626/94, indicazione della funzione svolta nel documento di valutazione dei rischi, contratto, lettera di incarico, o tramite ogni altra documentazione atta a dimostrare il periodo di attività richiesta.

Al riguardo, si evidenzia altresì che il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.195, termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, appena citato, sono tenuti a frequentare i corsi di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del d.lgs. n.626/94, deve essere rispettato nell'ipotesi in cui i corsi siano stati effettivamente attivati. Pertanto, qualora entro il predetto anno non si sia ancora provveduto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano all'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi e, conseguentemente, all'attivazione degli stessi, i soggetti interessati potranno frequentare i corsi non appena vengano attivati.”

Per coloro che intendono svolgere l'attività di responsabile o addetto e sono in possesso del titolo di studio ma non svolgevano tale attività alla data di entrata in vigore del decreto, la circolare chiarisce che è prevista “la possibilità di svolgere tale attività purchè i soggetti interessati abbiano frequentato o frequentino un corso di formazione organizzato da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni rispondente ai contenuti minimi di formazione di cui all'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997. Tali soggetti dovranno comunque frequentare i corsi di cui all'articolo 8- bis, commi 2 e 4, non appena i corsi stessi siano effettivamente attivati.”

Il testo completo della circolare per gli iscritti alla banca dati è consultabile qui.
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