Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro per un infortunio

La corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro per un infortunio
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

27/07/2015

La colpa professionale del RSPP concorre con quella dell’imprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti dai suoi suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di una situazione di rischio. Di G. Porreca.

 
E’ ormai consolidata la posizione della Corte di Cassazione in merito alla individuazione della responsabilità del RSPP con riferimento ad un infortunio sul lavoro occorso nell’azienda presso la quale svolge la propria attività, posizione ribadita di recente del resto dalle Sezioni Unite della stessa Corte di Cassazione in occasione della sentenza n. 38343 del 24/4/2014 relativa alla vicenda della Thyssenkrupp.
 
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha sostenuto infatti la suprema Corte nella sentenza in commento, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, disincentivando, se necessario, eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.
 

Pubblicità
MegaItaliaMedia
 
Il fatto e l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha riformata una sentenza emessa dal Tribunale, limitatamente alla misura della pena, ridotta a mesi quattro di reclusione a seguito di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante, con la quale era stato condannato il RSPP di una azienda responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di un dipendente, avendo omesso lo stesso di far predisporre idonee misure a tutela dei lavoratori addetti all'impianto di laminazione dell’azienda. L'infortunio era stato così ricostruito dai giudici di merito: il ciclo produttivo della laminazione comprendeva tre fasi destinate alla formazione di lingotti d'acciaio, alla trasformazione di essi in verghe e alla fase di raffreddamento nella quale transitavano per una via a rulli, coperta in un primo tratto e munita solo di ripari verticali nell'ulteriore tratto. Il lavoratore, in quest'ultima fase, dopo aver rimosso un incaglio, si era avvicinato alla linea di laminazione per verificarne il funzionamento ed era stato trafitto da una verga di acciaio uscita dal canale di scorrimento che lo aveva infilzato alla nuca.
 
Il giudice di primo grado aveva ritenuto l'imputato responsabile della mancata predisposizione di misure tecnico-organizzative che evitassero, durante il ciclo produttivo in corso, l'accesso alla linea di laminazione dei lavoratori addetti al controllo. La Corte territoriale, dopo aver sottolineato che la ricostruzione dell'infortunio operata dal primo giudice non fosse contestata, ha condiviso la centralità del profilo di colpa inerente alle misure di protezione finalizzate a salvaguardare l'incolumità del lavoratore che, per qualsivoglia motivo, si fosse avvicinato alla linea di laminazione sporgendosi all'interno di essa. Il giudice di appello ha, in proposito, ritenuto che le misure adottate non fossero idonee a precludere in modo assoluto il transito dei lavoratori nella zona alla quale il lavoratore deceduto aveva avuto accesso, deducendo ciò dal fatto che la totale segregazione di tale zona fosse stata attuata dal datore di lavoro dopo l'infortunio, con l'aggiuntiva misura per cui l'ingresso all'area segregata era stato vincolato da un sistema automatico che consentiva l'accesso soltanto a laminatoio fermo.
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Avverso la sentenza della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per diversi motivi. Lo stesso ha fatto presente che, avendo la società datrice di lavoro apportato prima dell’infortunio rilevanti modifiche all'impianto di laminazione, ottemperando alle prescrizioni date dall'Azienda Sanitaria Locale, i dirigenti della società e lui stesso avevano la ragionevole convinzione che l'impianto fosse conforme alle esigenze di sicurezza, anche perché stabilimenti con analoga attività produttiva avevano anch'essi l'impianto non completamente segregato. La società aveva già dato inoltre precise e rigorose direttive in base alle quali in caso di incaglio si sarebbe dovuta rispettare una procedura di intervento secondo la quale la rimozione di un incaglio doveva essere effettuata solo dopo che l'impianto di lavorazione fosse stato fermato.
 
La Corte di Appello, ha inoltre sostenuto il ricorrente, aveva fondato il giudizio di una sua condotta colposa sul solo fatto che questi non avesse proposto la segregazione totale dell'impianto, mentre avrebbe dovuto invece accertare quali fossero i sistemi più sicuri suggeriti nelle facoltà universitarie di ingegneria e realizzati nell'industria italiana ed estera di produzione e lavorazione dell'acciaio, potendosi fondare tale giudizio solo sulla non conformità dell'impianto a quelli ritenuti più sicuri secondo la miglior scienza e la migliore tecnica nel periodo precedente il verificarsi dell'infortunio. L’imputato ha fatto presente, altresì, di non avere nessuna responsabilità di natura penale non avendo il potere di decidere la modifica dell'impianto di laminazione e ha sostenuto, con riferimento alla inosservanza dell'art. 40 secondo comma del codice penale, che la sentenza sarebbe erronea perché non può configurarsi un obbligo giuridico di impedire l'evento a carico di colui che, per mancanza di poteri decisionali, non abbia il potere di impedirlo.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha pertanto rigettato. La stessa con specifico riferimento alla responsabilità del RSPP ha richiamato alcuni principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità. La Sez. IV ha ricordato che recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite “ha ribadito il principio interpretativo secondo il quale il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261107)”.
 
Più in generale”, ha quindi proseguito la suprema Corte, “con riguardo all'elemento soggettivo del reato, si è chiarito che il soggetto al quale sono stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, previsti dall'art. 9 d.lgs. n. 626/1994, può essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare. Ciò sul presupposto che il sistema prevenzionistico voluto dal legislatore affida alla informazione e alla prevenzione, organizzate in un servizio obbligatorio, un fondamentale compito per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La necessità di competenze specifiche e di requisiti professionali fissata dall'art. 8 bis d. lgs. n.626/94 per i responsabili e gli addetti al servizio in questione è il miglior riscontro della centralità della prevenzione e della informazione nel sistema di tutela della integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori”.
 
La Corte di Appello” ha così concluso la suprema Corte, “ha, poi, indicato i compiti richiesti dalla legge al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ritenendo che, pur in assenza di sanzioni penali specificamente previste dalla legge a suo carico, la sua responsabilità penale derivasse dall'obbligo giuridico di lavorare con il datore di lavoro individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, concorrendo la colpa professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione con quella dell'imprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti da suoi suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio. Il giudice di appello, ha quindi correttamente affermato che, nel sistema elaborato dal legislatore, si presume che alla segnalazione di una situazione pericolosa da parte del responsabile del servizio di prevenzione segua l'adozione delle misure necessarie per ovviarvi da parte del datore di lavoro”.
 
 
 
 
Gerardo Porreca




Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Perplesso... - likes: 0
27/07/2015 (09:02:54)
"Il giudice di appello, ha quindi correttamente affermato che, nel sistema elaborato dal legislatore, si presume che alla segnalazione di una situazione pericolosa da parte del responsabile del servizio di prevenzione segua l'adozione delle misure necessarie per ovviarvi da parte del datore di lavoro" .... da ridere...
Rispondi Autore: Deluso... - likes: 0
27/07/2015 (11:00:35)
nel mondo delle favole e degli avvocati... siamo in italia. Il nostro compito di RSPP si scontra con datori di lavoro che non vogliono spendere che vedono nel rallentamento della produzione per la sicurezza il demonio, con i lavoratori che si lamentano se non li lasciamo bere una birra sul luogo di lavoro per festeggiare un compleanno (????), con i dirigenti che non vogliono problemi con i lavoratori... e soprattutto cosa che i giudici non sanno (o fanno finta di non sapere): noi non abbiamo potere di spesa e potere decisionale. ma siamo responsabili, diciamo che siamo un altro capo espiatorio dei processi.
Rispondi Autore: Marco Colombo - likes: 0
27/07/2015 (13:56:29)
Da RSPP ho sempre sostenuto questa tesi. Ormai sempre più spesso mi trovo a che fare con datori di lavoro che se ne fregano altamente della sicurezza e io, come RSPP senza alcun potere di spesa, segnalo ugualmente (visto che è un mio dovere) tutto quello che non va in appositi verbali di sopralluogo. Poi se il datore di lavoro non collabora e non assolve i suoi obblighi non vedo perché il RSPP debba essere ritenuto "corresponsabile". É vero che nell'articolo si parla correttamente di "obbligo di segnalare" ma le ultime 4 righe della sentenza mi lasciano (citando l'autore del primo commento all'articolo) "perplesso"... cioè, ora se il datore di lavoro non collabora con quanto segnalato dal RSPP, il RSPP è corresponsabile perchè il sistema "presuppone"??
Rispondi Autore: DOMENICO PISCITELLI - likes: 0
27/07/2015 (15:27:25)
ciò mi lascia sconcertato....
Voglio a tal proposito rivolgere un invito a riflettere, ai sig.ri GIUDICI:
se, i Tecnici (e sottolineo TECNICI) che hanno redatto la 626 prima e il T.U. 81/08 poi, non hanno previsto sanzioni per la figura del R.S.P.P..... UN MOTIVO CI SARA'!??!!
invito alla riflessione...
Rispondi Autore: maurizio cappai RSPP - likes: 0
27/07/2015 (16:27:14)
Egregi colleghi, perché sentirsi aggrediti dai giudici e di cosa stiamo parlando?
Come sempre, partiamo dalla norma:
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

Ora, cosa dice di così innovativo o rivoluzionario la sentenza ? La responsabilità penale del RSPP nasce da cosa ? “concorrendo la colpa professionale del responsabile del servizio di prevenzione e protezione con quella dell'imprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti da suoi suggerimenti errati o DALLA MANCATA SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI DI RISCHIO.” Non dice che esiste sempre, ma che esiste in questo caso.

E la segnalazione di cui si parla da chi avrebbe dovuto averla il DDL, dal Capo Contabile ? Non è forse tra i doveri del RSPP ? che poi ad una segnalazione (rapida, adeguata, registrata e riscontrabile nel tempo, ineccepibile dal punto di vista normativo e tecnico) non corrisponda “sempre” un positivo riscontro da parte del DDL, è un altro discorso che attiene alla politica aziendale, alla situazione economica, all’ignoranza e al “rischio calcolato”.
Dovere del RSPP è fare il suo lavoro, individuare i rischi, segnalarli, proporre soluzioni… ed è sacrosanto che se non lo fa, concorre nella responsabilità di un infortunio che avrebbe potuto "collaborare ad evitare.
Rispondi Autore: Carlo Timillero - likes: 0
27/07/2015 (18:30:59)
Concordo in tutto e per tutto con Maurizio Cappai. La sentenza è chiara e condivisibile e non vedo intenti persecutori. Come RSPP devo valutare i rischi e ipotizzare le conseguenti misure di prevenzione? lo faccio nel miglior modo possibile indipendentemente da come il datore di lavoro deciderà poi di procedere.
Resta da definire, e questo credo sia il problema più grosso, il limite di "fattibilità" degli interventi ipotizzabili. Ma in tal senso non mi pare ci si sposti molto dalla storica "massima fattiblità tecnologica". Mi pare scaturisca un profilo di RSPP di grande preparazione, nobilitante.
Rispondi Autore: MB - likes: 0
28/07/2015 (09:49:06)
non scherziamo.. qui si parla di una condanna per non aver previsto o inventato soluzioni tecniche (non descritte) in riferimento a presunti standard tecnici (sconosciuti).. condanna ad opera di persone che di conoscenze tecniche non ne hanno e non ne avranno mai.. condanna operata senza tenere in minimo conto la formazione e l'addestramento... e, infine, con il mirino puntato sul rspp dimostrando, semplicemente, di non conoscere come funziona il mondi vero...
Rispondi Autore: TeddyMax - likes: 0
28/07/2015 (10:09:41)
Indubbiamente una sentenza di corresponsabilità del RSPP col DL fa discutere, è vero che troppo spesso l'imprenditore nemmeno legge quanto scrive l'RSPP tanto non succede nulla o sono solo delle scocciature; quindi posso capire che molti seri professionisti si sentono colpiti dalla sentenza.
A mio parere però, è necessario vedere la cosa ad ampio raggio, cioè nelle grandi aziende che possono permettersi un servizio interno e, soprattutto, in quelle pubbliche, dove l'RSPP è un amico degli amici e ricopre quel ruolo solo perchè qualcuno gli ha pagato corsi e aggiornamenti. Aziende dove c'è un vero e proprio scaricabarile fino al lavoratore.
Sempre a mio parere, c'è un altro problema, che in passato ho già cercato di dire, ed è quello importantissimo dell'interpretazione delle norme, troppo spesso ci troviamo di fronte a RSPP che non danno risposte semplicemente perchè non le sanno dare o perchè non hanno alle spalle un loro consulente.
Ci sarebbe da scrivere una piccola Treccani in proposito.
Credo che se un RSPP lavora con con professionalità, si tiene aggiornato e scrive sempre e comunque, possa ritenersi quasi esente da sanzioni o altro.
Rispondi Autore: Fausto Pane - likes: 0
28/07/2015 (15:04:41)
Bravo, 'perplesso'.
Noi RSPP andiamo condannati in via 'presuntiva'.
Non sono d'accordo sul ridere...
C'è da piangere.
Ma comunque ogni sentenza di Cassazione è un caso a sé, per ogni sentenza che condanna ce nè una che assolve, l'RSPP è solo un consulente, l'RSPP è un garante anche se non ha potere impositivo e potere impeditivo (i veri due poteri di garanzia...), l'RSPP serve a rimpinguare il risarcimento dell'infortunato, se il Datore di Lavoro è un poverello.
Continuo?
No, mi sono già depresso abbastanza e ho bisogno di ferie!
Saluti a tutti
Rispondi Autore: Giuseppe Scalzo - likes: 0
28/08/2015 (21:44:30)
Sono notevolmente d'accordo con la sentenza in quanto ci sono troppi RSPP che non sanno fare il loro mestiere e scrivono il DVR con il metodo di copia e incolla.
Avremmo dovuto pretendere una preparazione di tipo Universitario per gli RSPP, altro che modulo A,B, e C.
Vi raccomando inoltre la metodologia di aggiornamento con 60 o 100 ore fatte per corrispondenza.
Ottima sentenza cosi imparano a fare bene il mestiere di RSPP e di conseguenza si facciano anche pagare bene.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!