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L’RSPP che organizza la manutenzione e le emergenze è dirigente di fatto

L’RSPP che organizza la manutenzione e le emergenze è dirigente di fatto
Anna Guardavilla

Autore: Anna Guardavilla

Categoria: RSPP, ASPP

28/10/2014

Nelle motivazioni della sentenza Thyssen di Cassazione, le differenze tra l’RSPP-dirigente di fatto e la “posizione di garanzia” dell’RSPP quale consulente che opera “in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico”. Di Anna Guardavilla.

 
 
Quando l’RSPP è dirigente di fatto
 
“L’aver agito operativamente e gerarchicamente nell’organizzazione della manutenzione e dell’emergenza fa dell’imputato un dirigente di fatto, come tale titolare di posizione di garanzia.”
 
Così la sentenza di Cassazione sul caso Thyssenkrupp (Cass. Pen., Sez. Un., 18 settembre 2014 n.38343) sintetizza la posizione di C., l’RSPP dell’acciaieria.
La cui “posizione di garanzia deriva, al di là dell’assenza della formale qualifica di dirigente, dall’ampiezza delle funzioni e dei poteri all’interno dello stabilimento torinese.”
 
Vediamo sulla base di quali valutazioni.
 
1)    L’organizzazione della manutenzione degli impianti
 
Il C. “era responsabile, e dotato di poteri gerarchici, in un settore che si occupava anche di organizzare il monitoraggio per la manutenzione degli impianti, con la collaborazione dell’ing. L.”
 
Tale ruolo risultava dalla deposizione di L. ed era stato ammesso anche dall’imputato stesso allorché aveva “riferito di aver messo a punto il programma di ispezione degli impianti eseguito da L. fino alla data delle sue dimissioni e poi passato all’ing. G.”
In particolare L., “oltre che responsabile della manutenzione”,agiva quale “collaboratore di C.C.”; dunque“l’imputato era nei fatti una figura di primo piano nel settore della sicurezza.”
 
Con riferimento all’evento che si è poi verificato, la sentenza sottolinea che “la corretta manutenzione degli impianti rileva nella fattispecie anche per la mancata riparazione dei due centratori del nastro sulle linee aspo 1 e aspo 2.”


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2)    La responsabilità dell’organizzazione del personale e dei mezzi di emergenza
 
Oltre ad avere un ruolo di primo piano nell’organizzazione della manutenzione, “l’imputato era responsabile dell’organizzazione del personale e dei mezzi di emergenza in caso di incendio”, come risulta dal fatto ad esempio che “da lui dipendevano i componenti delle squadre di emergenza.”
Un ruolo che, secondo la sentenza, “ha una evidente connessione con le funzioni operative di prevenzione primaria e secondaria” e che si esplicava anche mediante precise disposizioni aziendali in materia di organizzazione delle emergenze.
 
In particolare, “si rammenta la disposizione impartita ai capi turno di assumere su di sé anche la responsabilità dell’emergenza: disposizione che costituisce ordine gerarchico con il quale il dirigente attua le direttive del datore di lavoro.”
E, anche se “non vi è dubbio che la decisione di attribuire al capo turno anche il governo dell’emergenza fu adottata dal vertice dello stabilimento”, tuttavia“l’attuazione della statuizione costituisce tipica esplicazione del ruolo di collaborazione proprio del dirigente.”
 
Maggiori dettagli su questo punto venivano forniti dalla sentenza di primo grado la quale, nell’attribuire al C. l’esercizio di “poteri decisionali manifestatisi ufficialmente all’esterno”, faceva riferimento all’“ordine” […] intitolato “modifica del piano di emergenza interno, emesso proprio da C. da lui inviato a[i colleghi] del seguente tenore: “in allegato le nuove disposizioni sul piano di emergenza. Se ritenete necessario, sono disponibile ad effettuare una riunione con tutti i sorveglianti per chiarire ulteriormente le modifiche in oggetto”; in allegato a tale e-mail, troviamo la “Comunicazione interna”, avente ad oggetto appunto: “modifica del piano di emergenza interno” del seguente tenore: “A seguito delle dimissioni dei Capi turno manutenzione, è stato necessario modificare il piano di emergenza interno. In particolare è stata data la responsabilità del piano di emergenza al capo turno produzione…” [1]
 
In conclusione, secondo la Corte, “che egli fosse formalmente dirigente o lo fosse solo di fatto non muta lo stato delle cose, perché“resta il fatto decisivo che egli è continuamente presente nei fatti che riguardano la sicurezza”.
 
La differenza in termini di ruolo tra l’esercizio di fatto del ruolo di dirigente da parte di un RSPP e lo svolgimento del ruolo proprio dell’RSPP secondo la normativa prevenzionale si coglie anche dal differente modo in cui la giurisprudenza descrive ed inquadra le responsabilità dell’uno e dell’altro.
Un esempio ci viene fornito sempre dalla sentenza in analisi, che ha condannato il C., oltre che come dirigente di fatto, anche - e soprattutto - in qualità di RSPP.
 
Infatti “il C.C. era inoltre e soprattutto responsabile del servizio di prevenzione e protezione e tale ruolo contribuisce in modo prioritario a fondare la sua responsabilità concorrente nei reati. Si è visto, infatti, che in tale veste predispose i documenti di valutazione del rischio che trascurarono il pericolo di flash fìre e le pertinenti istruzioni ai lavoratori.”
 
L’RSPP riveste una “posizione di garanzia” e deve svolgere i suoi compiti “in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico”
 
Un passaggio importante della pronuncia è quello in cui la Cassazione sottolinea che il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione riveste una vera e propria “posizione di garanzia”, illustrando in cosa essa consista concretamente.
 
Allorché “la difesa contesta che egli [C.] avesse un ruolo di garante in tale qualità [di RSPP, n.d.r.]”, infatti, “la pronunzia rammenta la consolidata giurisprudenza che ravvisa la responsabilità anche in capo questa figura qualora si accerti che la mancata adozione di una misura precauzionale da parte del datore di lavoro è il frutto dell’omissione colposa di un suo compito professionale.”
 
La Cassazione specifica a questo punto in cosa consista la posizione di garanzia dell’RSPP, premettendo che questa “peculiare figura istituzionale del sistema prevenzionistico […], insieme al medico competente, svolge un importante ruolo di collaborazione con il datore di lavoro” e che “il servizio, ora previsto dagli artt. 31 e ss. del T.U, deve essere composto da persone munite di specifiche capacità e requisiti professionali adeguati ai bisogni dell’organizzazione; ed ha rilevanti compiti...”
 
E prosegue: l’RSPP “svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. In breve, un lavoro in équipe. Alla luce di tali considerazioni è possibile rispondere alla ricorrente domanda se i componenti dell’organo possano assumere la veste di garante.”
 
E la risposta della Corte è positiva: i membri del Servizio di Prevenzione con l’incarico assumono una vera e propria posizione di garanzia.
 
Anche l’obiezione che fa presente che l’RSPP non è destinatario di sanzioni penali in via contravvenzionale, infatti, “non è risolutiva per escludere il ruolo di garante”, dal momento che ciò che importa è che i componenti del SPP siano destinatari di obblighi giuridici; e non può esservi dubbio che, con l’assunzione dell’incarico, essi assumano l’obbligo giuridico di svolgere diligentemente le funzioni che si sono viste.”
Il soggetto che assume l’incarico di RSPP infatti, sulla base di un contratto sottoscritto con un datore di lavoro, si impegna a svolgere i compiti tassativamente previsti dall’art. 33 del D.Lgs.81/08 con la diligenza prevista dal codice civile.
 
La posizione di garanzia dei componenti del SPP, poi, è strettamente connessa al fatto che il “ruolo svolto da costoro è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro.
La loro attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell’evento illecito. Si pensi al caso del SPP che manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche.”
Diversamente, aggiunge la Corte, si “rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica. La responsabilità di tale figura è stata del resto ammessa da diverse pronunzie della Corte di cassazione ...”
 
Da questo principio, in conclusione, “emerge la sicura riferibilità del ruolo di garante in capo al C.C. ; e l’obbligo conseguente di svolgere in autonomia, nel rispetto del sapere scientifico e tecnologico, il compito di informare il datore di lavoro e di dissuaderlo da scelte magari economicamente seducenti ma esiziali per la sicurezza.”
 
 
Anna Guardavilla


[1] Per ulteriori dettagli ed esempi sull’esercizio da parte di C. di poteri gerarchici e decisionali manifestati all’esterno, si veda A. Guardavilla, La condanna dell’RSPP della Thyssen e la sua qualificazione come “dirigente di fatto”, in Puntosicuro n. 2767 del 23 dicembre 2011.



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Rispondi Autore: Flavio Napolitano - likes: 0
28/10/2014 (10:26:26)
Alla luce di quanto scritto, vorrei riflettere su una questione, almeno per quanto mi riguarda, ricorrente! Io credo che ogni RSPP, nell'ambito del suo percorso lavorativo nelle aziende, in qualità di Tecnico Esperto in Sicurezza (sicuramente il piu esperto nella azienda) tra i suoi compiti dia prescrizioni comportamentali (= ordini di servizio) per migliorare gli aspetti relativi alla gestione della sicurezza, anche nel campo della manutenzione delle macchine e attrezzature e sulla organizzazione delle emergenze. Se questa collaborazione utile alla azienda può essere interpretata come un aspetto che esula dalle competenze dell' RSPP, e che appartenga di fatto ai poteri della figura del DIRIGENTE, e che quindi al povero RSPP sia legislativamente assegnato anche il ruolo di DIRIGENTE, mi chiedo allora in quale grande confusione normativa siamo ancora immersi!
Soprattutto nelle PMI dove il dirigente quasi sempre non è presente come figura, cosi come il preposto, e dove tutto ricade nelle mani del RSPP, a leggere questa sentenza, un RSPP che svolge il suo lavoro cercando di dare una mano alla azienda, potrebbe ritrovarsi un giorno a dover rispondere di reati commessi in qualità di DIRIGENTE?
Rispondi Autore: Alessandro M. - likes: 0
28/10/2014 (11:33:20)
Si consideri inoltre l'asimmetria nei rapporti di forza tra RSPP (sia interno, che esterno) e Datore di Lavoro, che cerca di delegare responsabilità nei confronti del RSPP e nel contempo (con la scusa di "essere elastici" e "ridurre le pratiche burocratiche") fa pressione su RSPP e SPP per ridurre documentazioni da richiedersi e procedure da implementarsi. Lo stress da lavoro correlato molte volte è il rischio specifico (non dichiarato) dell'RSPP schiacciato tra l'incudine delle norme/controlli (doverosamente da rispettarsi) ed il martello del datore di lavoro. La giurisprudenza non dovrebbe sottovalutare gli aspetti psicologici nelle relazioni tra queste figure, perchè poi, secondo me, sono rilevanti nelle valutazioni e nelle decisioni assunte. L'RSPP è comunque in una posizione di subalternità e bisognerebbe tenerne conto.
Rispondi Autore: Gianluca Rossi - likes: 0
28/10/2014 (12:07:07)
A mio parere la sentenza emessa è davvero "agghiacciante", adesso compito del RSPP è anche di “dissuadere” il dator di lavoro da scelte economicamente seducenti? Cosa significa che se faccio presente una problematica ma non sono abbastanza convincente ne devo rispondere in prima persona?

A mio pare si sta generando una enorme confusione a causa di una normativa che a questo punto risulta essere tutt’altro che chiara, in quanto se è vero che l’RSPP è consulente del datore di lavoro e come tale risponde, a questo punto tale responsabilità si dovrebbe estendere a tutte le società di consulenza che collaborano alla stesura della documentazione inerente la sicurezza, altrimenti verrebbe a mancare quel principio di equità che la giurisprudenza impone.

Si parla di RSPP e di responsabilità, ma ipotizzando un caso (che ritengo ad oggi tutto fuorché improbabile) nel quale il datore di lavoro imponga al suo consulente interno il silenzio su una problematica minacciando il licenziamento, come ci dovremmo comportare?

La mia opinione è che ad oggi alla figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione si sono volute attribuire responsabilità in sede penale senza attribuire indipendenza dal datore mettendolo così in cul del sac per l’impossibilità di svolgere con diligenza il proprio lavoro.
Un corpo normativo infinito, servizi di prevenzione e protezione sottodimensionati (leggasi 1 RSPP per 500 o più persone), mancata responsabilizzazione dei lavoratori a fronte di evidenti sbagli ecc. sono tutte tematiche che incidono profondamente sul corretto operato di un responsabile
La domanda che si impone a mio avviso è la seguente: dobbiamo trovare un responsabile a tutti i costi per un’infortunio occorso, che non sia il lavoratore? o dobbiamo migliorare il livello di sicurezza?
Nel primo caso direi che i tribunali stanno facendo un lavoro egregio.. ne l secondo ai posteri l’ardua sentenza….
mio parele la sentenza emessa è davvero "agghiacciante",
Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0
28/10/2014 (12:07:27)
Avvocati, PM e magistrati dovrebbero smetterla di pontificare su una materia che generalmente conoscono poco sotto l'aspetto tecnico. Si limitino agli articoli del cp e del cc e procedure varie. Le sentenze iniziano a contraddirsi!

L'art. 33 elenca bene i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione da molti confuso con il Responsabile del SPP.
Allegherei questa parte della sentenza Thyssen al contratto di nomina di RSPP, sia esterno che interno, giusto per dare sostanza alla richiesta economica!!!

cordiali saluti
Rispondi Autore: Gianluca Rossi - likes: 0
28/10/2014 (12:16:13)
Rispondo a ko tecnico:

E' molto più facile pontificare dopoche discorsi! Più difficile e anda in un'azienda e identificare ogni possibile rischio prima che si verifichi.
Vorrei vedere un medico nella stessa situazione, lo metti davanti ad una persona, lo visita, e sulla base delle risultanze deve diagnosticare prima le malattie che potranno insorgere,qual'ora non riuscisse nell'intento ne dovrà rispondere penalmente...
Rispondi Autore: Daniele Bersano - likes: 0
28/10/2014 (12:24:03)
Una piccola riflessione, o forse sarebbe meglio dire constatazione, visto che credo (e direi anche spero) di essere in buona compagnia:

Ma quindi se io (che sono ASPP, nemmeno responsabile!) predispongo il piano delle emegenze, come è ovvio e normale che faccia il SPP, lo discuto con il Datore di lavoro e poi lo mando tramite e-mail divento automaticamente Dirigente???

Cavolo, devo avvisare l'HR di rivedere il mio stipendio...
Rispondi Autore: KO tecnico - likes: 0
28/10/2014 (12:25:38)
@ Rossi: può approfondire che non ho compreso bene la sua opinione. Così magari occupiamo un po' di spazio gentilmente offerto da PS e ognuno dice la sua, tanto di solito ai commenti quassù non si ottiene risposta dai diretti interessati. A mio avviso non è buona educazione allegeriamo e mettiamoci un emoticon ;)
Rispondi Autore: KO Tecnico - likes: 0
28/10/2014 (12:38:24)
@ Daniele Bersano:
"Cavolo, devo avvisare l'HR di rivedere il mio stipendio..."

Era in questa direzione che andava il mio intervento. Buona fortuna e se lo ritiene opportuno ci faccia sapere come le hanno risposto.
Rispondi Autore: Patrizio Fonseca - likes: 0
28/10/2014 (12:38:25)
Bella domanda. Mio stesso identico dubbio.
Rispondi Autore: Gianluca Rossi - likes: 0
28/10/2014 (12:44:06)
Per KO tecnico:
In meriro al primo commento direi che è piuttosto irresponsabile attribuire al RPSS responabilità penali in merito ad una mancata diligenze, in quanto seguendo tale linea di pensiero si dovrebbe attribuire responsabilità analoga anche a chi redige una valutazione riferita al rischio rumore ad esempio.

In merito al secondo commento era una seplice riflessione raginavo che è praticamente impossibile valutare ogni possibile modalità con la quale un lavoratore possa farsi male richiederebbe un corpo di conoscenze impossibile da acquisire da una singola persona, motivo per vui a mio avviso un SPPA "striminzito" dovrebbe essere esimente a prescindere.

L'analogia che proponevo del medico voleva propio significare questo ossia mettendosi davanti ad una persona e parlandole, prevedere ogni possibile patologia che possa insorgere e predisporre le opportune diagnosi precoci, lo trova possibile?
A mo avviso no, ma è ovviamente un'opinione..
Rispondi Autore: Gianluca Rossi - likes: 0
28/10/2014 (12:53:02)
@ Daniele Bersano:
"Cavolo, devo avvisare l'HR di rivedere il mio stipendio..."

Stipendio o condanna..
dal mio punto di vitsa a questo punto unico modo per "difendersi" è mandare una mail al proprio HR e non condividere la problematica con nessun altro, avendo cura di specificare in oggetto che è un suggerimento...
Rispondi Autore: MB - likes: 0
28/10/2014 (14:27:56)
io vedo anche confusione tra il ruolo di dirigente a quello di preposto...
Rispondi Autore: Carmelo Catanoso - likes: 0
28/10/2014 (20:17:50)
Le pronunce della Cassazione vanno lette in riferimento ai casi specifici e non vanno mai generalizzate.
Questo è un vizietto che abbiamo in tanti, tecnici e non......

La persona in questione aveva la disponibilità di un budget da utilizzare per la manutenzione antincendio e per organizzare la conseguente attività; per questo , è stato individuato come "dirigente di fatto".

Non è che, automaticamente, un soggetto che riveste le funzioni di RSPP, viene qualificato come dirigente di fatto solo perchè ha predisposto il il PDE.
Viene qualificato come dirigente, se e solo se, attua di fatto i compiti organizzativi previsti dal PdE (ha un budget per la formazione, per la manutenzione dei presidi, ecc.).

Se però, il PdE è fatto male e tale inadeguatezza viene collegata con nesso di causalità efficiente ad un grave infortunio, il RSPP ne risponde per colpa generica.
Stesso discorso per la valutazione dei rischi.

Questa, però, non è una novità visto che, almeno il sottoscritto, ne parla dal novembre 1995.

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