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Il testo definitivo e le novità dell’accordo sulla formazione RSPP

Il testo definitivo e le novità dell’accordo sulla formazione RSPP
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Normativa

13/07/2016

Pubblichiamo il testo approvato in Conferenza Stato-Regioni e un compendio riassuntivo delle novità del nuovo accordo. Focus sulla struttura modulare dei corsi, sulla formazione pregressa e sull’aggiornamento di RSPP e ASPP.


Aggiornamento
: il 19 agosto 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'Accordo Stato - Regioni del 7 luglio, entra in vigore il 4 settembre 2016.

Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

__________


Brescia, 13 Lug – Se il nuovo accordo approvato lo scorso 7 luglio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ridisegna non solo il percorso formativo di ASPP e RSPP, ma parzialmente anche i percorsi formativi di altri soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza, è bene di questo accordo continuare assiduamente a parlare. Ad esempio presentando le diverse parti, analizzando l’impatto sul mondo della formazione, commentando le scelte di chi lo ha elaborato e cercando di facilitare la sua conoscenza e applicazione.

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Riguardo a quest’ultimo aspetto, pubblichiamo oggi un agevole specchietto riassuntivo che ricapitola le principali modifiche apportate alla formazione alla sicurezza in Italia.

 

Ricordiamo, a questo proposito, che ieri stato finalmente reso disponibile, sul sito della Conferenza Stato Regioni, il testo approvato del nuovo Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzanofinalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni”. Il nuovo accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, strumento di diffusione, informazione e ufficializzazione dei testi legislativi.

 

Riprendiamo brevemente alcuni aspetti contenuti nel documento riassuntivo “Principali novità del nuovo accordo RSPP”, ad esempio in relazione alla rivisitazione del percorso formativo di ASPP e RSPP.

 

Riassumiamo, ad esempio, la nuova struttura modulare di ASPP e RSPP:

 

 

Sappiamo poi quanto sia importante il riconoscimento della formazione pregressa (ex Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006) rispetto alla nuova articolazione del modulo B.

 

Il nuovo Accordo indica, a questo proposito, che sono “fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo”.

 

Nello specchietto che pubblichiamo è presente una tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo:

 

 

Ci soffermiamo infine sull’aggiornamento.

 

Il nuovo accordo del 7 luglio 2016 segnala che “l'obbligo dell' aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa. In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore”.

 

E l’aggiornamento deve riguardare le seguenti tematiche:

- “aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;

- sistemi di gestione e processi organizzativi;

- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;

- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

Riportiamo, in conclusione, la parte dello specchietto che riassume le modifiche più rilevanti in tema di aggiornamento di RSPP e ASPP:

 

 

 

 

Principali novità del nuovo accordo RSPP”, specchietto riassuntivo delle novità del nuovo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio (formato PDF, 249 kB).

 

 

 

Tiziano Menduto

 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni  e le province autonome  di  Trento e Bolzano - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

 

  



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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Alberto Rosso - likes: 0
13/07/2016 (08:55:28)
Pertanto sembrerebbe che un RSPP esterno che, avendo tutti i macrosettori, prima doveva fare 100 ore di aggiornamento nell'arco dei 5 anni, ora deve farne "solo" più 40...
Buona giornata
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
13/07/2016 (10:39:00)
Due osservazioni sul punto 9 dell'accordo (aggiornamento).
1 Mi chiedo: come può un accordo modificare un D. L.vo (all. XIV)?
2 Cosa significa "partecipare" a corsi o convegni? Ovvero un docente o un relatore (che oltre a partecipare si danno anche da fare per prepararsi)possono considerare le ore (di docenza o di presentazione ai convegni) come ore di aggiornamento?
Rispondi Autore: Francesco B. - likes: 0
13/07/2016 (12:31:12)
Ho una domanda in primiso per il sig. Menduto, poi per coloro che hanno "cucinato" il testo dell'accordo.
Molti di noi, oltre che RSPP, sono qualificati safety auditor. Perchè queste qualifiche non sono state neppure lontanamente considerate come competenze?
Per conto dell'ente con il quale collaboro ho tenuto corsi per safety auditor (le famose 40 ore) e dovrei "aggiornarmi" sui sistemi di gestione e i modelli organizzativi, magari da chi ne sa meno di me, non ha mai visto o implementato un SGS e mi dice quattro ovvietà (perchè così è) o, se va bene, da un collega o da un docente univerisitario che non ha mai visto "in campo" un sisema di gestione?
Autore: simone bianchi
13/07/2016 (14:13:01)
Mi permetto di risponderle condividendo quanto dice. Anche le Certificazioni della professionalità devono essere tenute in considerazione e rilievo. Preferendole, a mio avviso, a titoli di laurea che poco hanno di attinente con l'attività vera di Rspp.
Rispondi Autore: simone bianchi - likes: 0
13/07/2016 (14:05:16)
Io ho perso l'orientamento sulla situazione del Datore di Lavoro RSPP che non mi sembra per nulla chiara. Io, comunque, abolirei questa possibilità che, in base alla mia esperienza (giovane), risulta fallimentare.
Rispondi Autore: Giovanni Santoro - likes: 0
13/07/2016 (16:19:35)
Gent.mi
Scusate ma io non ci capisco più niente...Allora io dal 2012 (laurea in ingegneria vecchio ordinamento , coordinatore per la sicurezza in cantiere con attestato di aggiornamento fino al 2017) svolgo il ruolo di RSPP presso un scuola (settore b8) e ho anche nel 2014 (in ritardo comunque data la confusione della normativa) ,i relativi aggiornamento obbligaotri per il modulo B pari a 40 ore (settore B1, B2, B6 B8 B9) , da settembre assumo l'incarico per RSPP per una ditta che stampa poliuretano (quindi presumo nel settore nuovo SP4).. allora che aggiornamenti devo fare (16 ore per il settore SP4 chimico e petrolchimico..o???) scusate ma per me è aumentata la confusione e soprattutto confusione di adempimenti meramente burocratici, perchè in realtà io mi aggiorno tutti i giorni per svolgere al meglio il mio ruolo di RSPP
Rispondi Autore: Franco Rossi - likes: 0
13/07/2016 (18:24:10)
Le varie certificazioni (e sulla serietà di molte ho grossi dubbi) non sono citate nell'81. E quindi nemmeno nell'accordo.
Autore: simone bianchi
14/07/2016 (07:19:50)
chiedo scusa. Si riferisce ad una mia precedente risposta che parlava appunto di Certificazioni della professionalità? Le assicuro che quanto ottenuto e' serio e comprovato (così come certamente per altri colleghi).
Rispondi Autore: Francesco B. - likes: 0
14/07/2016 (16:16:28)
Egregio sig. Rossi, come chi mi precede nella risposta le certificazioni della professionalità sono rilasciate da enti seri e qualificati, i cui corsi di formazione, le assicuro, sono tutt'altro che leggeri.

Lo stesso non si può dire per i corsi di aggiornamento sulla sicurezza, organizzati da enti accreditati, formalmente ineccepibili, ma assolutamente insufficienti.
Ha visto qualche volta le prove d'esame con le domandine a risposta chiusa? Le sembrano serie? A me no, qualsiasi persona con un'intelligenza normale e con un minimo di conoscenze specifiche è in grado si superare l'esame, anche senza aver seguito. Mi sono trovato con altri colleghi in situazioni nelle quali il docente, di un'incompetenza abissale, sciorinava sequenze di slides ripetendo per l'ennesima volta gli obblighi del Datore di Lavoro, il significato della valutazione dei rischi e altre amenità: valore aggiunto nullo, però formalmente alla fine c'era il bel pezzo di carta e tutti fummo felici e contenti. Il vero aggiornamento ce lo siamo fatto autonomamente. Se per un professionista studiare costituisce uno stimolo, un'opportunità di crescita, per i tanti RSPP dipendenti il corso costituisce l'unico momento di aggiornamento, vissuto spesso come una seccatura, o nella migliore delle ipotesi come una vacanza: tanto alla fine il bel diplomino c'è.

Quello che volgio dire è che le competenze si possono costruire in vari modi, frequenza di veri corsi specialistici (quanti hanno seguito corsi sull'impiego di una FMEA per valutare i rischi o sul modo di fare una zonizazione ATEX?), frequenza di master, magari anche all'estero per chi può, esperienza sul campo, corsi specialistici presso imprese (ad esempio Direttiva macchine, tutti i corsi che ho visto non fanno altro che illustrare la direttiva, di per sè è chiarissima e che quindi non avrebbe necessità di essere spiegata, ma non chiariscono cosa significhi sicurezza integrata nella progettazione). Invece impera una impostazione formalistica, che tanto mal sta facendo alla sicurezza: tu hai l'attestatino, quindi sei competente, non tu sei competente, quindi hai l'attestato.
Speravo che il nuovo accordo definisse le modalità di riconoscimento delle competenze al di la della formalità dell'attesato, come sempre mi ero illuso.
Rispondi Autore: Andrea Boschini - likes: 0
18/07/2016 (17:47:00)
Buonasera, una domanda semplice..
Io ho il corso RSPP Mod. B settori B4-B6-B9.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni devo fare obbligatoriamente, entro 5 anni, la specializzazione ad uno o più moduli B per proseguire l'attività?


Rispondi Autore: Simone R. - likes: 0
19/07/2016 (00:01:48)
Se ho capito bene, se sono laureato in ingegneria e quindi esonerato dal frequentare i Moduli B, basta che alla scadenza quinquennale frequento 40 ore di aggiornamento e posso svolgere l'incarico di RSPP per tutti i settori.

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