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I compiti del RLS e le relazioni con gli organi di vigilanza

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: RLS

25/01/2013

Un seminario affronta le relazioni “reciprocamente utili” di RLS e organi di vigilanza. I punti cardine della gestione della sicurezza, i rapporti con le autorità competenti e i compiti di controllo, promozione e vigilanza del RLS.

 
Bologna, 25 Gen – Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nel processo di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori è un ruolo difficile e importante. Spesso necessario nelle aziende per evitare di ridurre strumenti come l’individuazione e la valutazione dei rischi a semplici atti formali.
Tuttavia sono necessarie, anche in relazione alle evoluzioni della normativa e del mondo del lavoro, continue azioni di aggiornamento e formazione. Ad esempio in merito alle relazioni con i vari organi di vigilanza: SPSAL, DTL(Direzioni territoriali del lavoro), VVFF, ...
 
Su questi temi il Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ( SIRS) ha organizzato a Bologna – con la collaborazione di altri enti e organizzazioni -  un seminario dal titolo “RLS e organo di vigilanza relazioni reciprocamente utili”.
 
Un intervento dal titolo “RLS e la Vigilanza”, a cura di Leonildo Morisi, fa inoltre un sunto dei compiti del RLS, sottolineando le sue funzioni proprie di controllo, promozione e vigilanza.
 
L’intervento inizia con un excursus storico sulla gestione della sicurezza sul lavoro in Italia, ad esempio con riferimento al fatto che “tra il 1946 e il 1955 gli infortuni sul lavoro in Italia passarono da circa 439.000 casi ad oltre 1.104.455” o alla normativa  approvata negli anni ’50 cercando di “garantire la sicurezza dei lavoratori ‘ignoranti’ attraverso la sola prevenzione tecnica”. Si ricorda in particolare la funzione assegnata all’Ispettorato del Lavoro di “accertare l’applicazione della normativa sulla sicurezza e fare rapporto al magistrato inquirente”.
 
Si fa cenno anche all’art. 9 della legge 300/1970, lo Statuto dei Lavoratori: “i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.
 
Con brevi cenni si arriva al Decreto  legislativo 626/1994, al concetto di sicurezza globale (tecnologica, organizzativa e operativa) e, infine, al Decreto  legislativo 81/2008. Decreto che permette un’individuazione più puntuale delle responsabilità dei diversi soggetti e arriva alla definizione di un modello organizzativo per la gestione del sistema della prevenzione in azienda.
 
Ora il percorso aziendale di gestione della sicurezza è un processo “gestito direttamente dai soggetti individuati dalla normativa”, un percorso che “deve portare ad un sistema di gestione della sicurezza basato sulla specificità aziendale”.
 
In questa situazione l’autore elenca alcuni punti cardine del sistema:
- “vincolante è la presenza del RLS in qualità di controllore e promotore di questo processo;
 - prerogativa indispensabile per l’efficacia del sistema della prevenzione è la collaborazione dei soggetti aziendali;
 - essenziale il riconoscimento del RLS come interlocutore istituzionale della Direzione aziendale”.

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Di fatto il Rappresentante dei lavoratori risulta come il primo organo di controllo:
 - sull’applicazione delle norme;  
- sul rispetto degli accordi stipulati in sede di riunione periodica;  
- sull’efficienza del motore aziendale della sicurezza;  
- sul rispetto delle direttive aziendali da parte di tutti i soggetti responsabili”.
 
Ma in che modo l’RLS allora può esercitare il suo ruolo?  
La risposta – continua l’intervento - è nelle prerogative previste dall’art. 50 (Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) del D.Lgs 81/2008.
L’articolo “individua tre momenti precisi e strettamente correlati tra loro”:  
- il controllo;  
- la promozione
- la vigilanza”.
 
In particolare il controllo avviene attraverso:  
- “l’accesso ai luoghi di lavoro;  
- la consultazione preventiva e tempestiva su tutti gli aspetti della prevenzione;  
- la consultazione in merito all’organizzazione della formazione;  
- le informazioni e la documentazione aziendale che l’azienda deve mettere a disposizione;  
- le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza”. 
 
La promozione avviene attraverso:  
- “la richiesta di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;  
- il sollevare osservazioni in occasione di visite fatte dalle autorità competenti;  
- la partecipazione alla riunione periodica;  
- il fare proposte in merito alla attività di prevenzione”.  
 
La vigilanza avviene attraverso:  
- “il mettere sull’avviso il responsabile della azienda dei rischi individuati durante l’attività di RLS o segnalati dai lavoratori;  
- la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora l’RLS ritenga che le misure adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”. 
 
In questo caso le autorità competenti sono:
- la Direzione Provinciale del Lavoro; 
- i Vigili del Fuoco;  
- la Protezione Civile.  
A queste autorità si può far ricorso:
- “nell’attività di Controllo utilizzando tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;   - nell’attività di Promozione col fare osservazioni durante le visite delle autorità competenti;  
- in ambito di Vigilanza con la richiesta di intervento se le misure adottate dal datore di lavoro non siano ritenute idonee”. 
 
Dunque “l’ attività del RLS non può quindi essere impostata sull’uso dell’organo di vigilanza come strumento risolutivo dei problemi, ma è necessario passare da un percorso di collaborazione tra i vari soggetti. Solo nel momento in cui il sistema aziendale della sicurezza non opera come un sistema relazionale a valenza positiva, il legislatore ha previsto, come ultima ratio, la possibilità di ricorrere all’organo di vigilanza”.  
 
Si possono avere dunque casi in cui l’RLS “ha la possibilità di recitare il suo ruolo di controllo e promozione mettendosi al centro del sistema aziendale e agendo da interfaccia tra lo stesso e le strutture esterne di supporto”, e casi in cui “l’RLS si trova escluso dal processo in quanto il confronto sarà esclusivamente tra l’organo di vigilanza e il datore di lavoro”.
 
In alcune situazioni, conclude l’autore, l’unica scelta che rimane al RLS per tutelare adeguatamente la sicurezza dei lavoratori è quella di rivolgersi all’organo di vigilanza.
 
 
Gli atti del seminario:
 
- “ RLS e la Vigilanza”, a cura di Leonildo Morisi - Libero professionista (formato PDF, 1.50 MB);
 
 
- “ Indicazioni per un ‘buon uso’ degli SPSAL da parte degli RLS”, a cura di Andrea Spisni –Coordinatore SIRS RER (formato PDF, 441 kB);
 
- “ Indicazioni per un buon uso degli RLS da parte degli SPSAL”, a cura di Paolo Galli - Azienda USL di Imola (formato PDF, 229 kB).
 
 
Tiziano Menduto


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Rispondi Autore: Marcello Verrocchio - likes: 0
25/01/2013 (05:41:40)
Ho avuto l'opportunità di partecipare all'interessante Seminario organizzato il 19/11/2012 da SIRS Bologna ed ho potuto cogliere dalle relazioni presentate spunti utili per la mia attività di consulente dei SPP aziendali e chiamato quindi spesso anche al confronto con i RLS dell'Azienda.
Rispondi Autore: Gaspare morana - likes: 0
03/10/2019 (13:26:56)
Salve come rls posso anche parlare a nome del preposto o vigilare la sicurezza anche per il preposto grazie

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