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I cantieri delle grandi opere e il ruolo degli RLS di sito

I cantieri delle grandi opere e il ruolo degli RLS di sito
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: RLS

14/03/2016

In relazione alla realizzazione delle grandi opere un intervento presenta il ruolo degli RLS di sito e la partecipazione dei lavoratori ai processi di sicurezza dei cantieri Expo 2015. La formazione e il ruolo svolto dagli RLS di sito.

 
Milano, 14 Mar – Quali sono i punti di forza e le criticità nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri delle grandi opere? Quali possono essere utili strumenti operativi per la gestione della sicurezza? Quali sono le caratteristiche e funzionalità degli attori della sicurezza in questi cantieri?
 
A dare una risposta a queste e ad altre domande sulla gestione della sicurezza nelle  grandi opere è stato un convegno, organizzato dall’ ATS Milano – Città Metropolitana e dal titolo “Realizzare le Grandi Opere nel rispetto della sicurezza. Evoluzione dell’attività di controllo e delle buone pratiche per la sicurezza dei lavoratori”. Convegno che si è tenuto a Milano il 14 dicembre 2015.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2016 l’ASL di Milano è diventata ATS (Agenzia di Tutela della Salute) Milano – Città Metropolitana, come determinato dalla Legge Regionale n. 23/2015.

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Fermiamo oggi la nostra attenzione su un intervento al convegno che affronta una tipologia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui raramente si parla, gli RLS di sito.
Ricordiamo a questo proposito l’articolo 49 del D.Lgs. 81/2008:
 
Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della Legge 28 gennaio 1994, n.
84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) centri intermodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all’articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
 
Nell’intervento “Il ruolo degli RLS di Sito e la partecipazione dei lavoratori ai processi di sicurezza dei cantieri Expo 2015”, a cura di Elisabetta Piras (Rls di sito Expo), si ricorda che gli RLS di Sito in Expo “sono stati istituiti attraverso un accordo sottoscritto, da Expo 2015 Spa e dai sindacati, il 23 luglio del 2013, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs 81/2008, all’art.49”. Gli RLS hanno svolto questo ruolo “durante:
- la costruzione del sito (dall’aprile del 2014);
- il semestre dedicato all’evento”;
- lo smantellamento del sito.
E si ricorda che gli Rls di Sito “non sono stati individuati tra gli Rls presenti nel sito (data la costante alternanza delle aziende), ma scelti dal sindacato”.
 
L’intervento si sofferma sulla formazione degli RLS di sito ricordando che la legge “non fornisce spunti a riguardo” e che in questo caso:
- “Expo ha richiesto la partecipazione al corso di formazione di base per Rls (32 ore);
- su richiesta degli Rls di sito, con la collaborazione di Inail, Asl e Metropolitana Milanese, da ottobre a dicembre 2014, si è tenuto un corso di formazione aggiuntivo sulle interferenze (allargato agli altri Rls presenti e ai preposti), 3 ore la settimana per otto incontri (24 ore in totale)”;
- sul campo (con il costante supporto di Asl) sono state acquisite maggiori conoscenze in merito ai “ruoli specifici previsti dal titolo IV e alla gerarchia di responsabilità all’interno degli appalti”. E la formazione specifica sul sito Expo, diretta ai lavoratori, “è stata demandata alle loro imprese, sulla base di precise indicazioni del Cse, e, nel Psc, è stata quantificata in un totale di sei ore (quattro da tenersi prima dell’entrata in cantiere e due durante l’attività)”. Ed è stata aggiunta anche una parte “sul ruolo dell’Rls di sito e le funzioni che avrebbe svolto nel cantiere”.
 
Veniamo al ruolo svolto dagli Rls di sito durante la costruzione:
- “ruolo di Rls (ai sensi dell’art. 50), in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non erano stati eletti rappresentanti per la sicurezza”;
- “ruolo di collegamento tra gli Rls eletti ma non presenti in cantiere, e i lavoratori o gli altri interlocutori del sistema di prevenzione;
- “coordinamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presenti in cantiere”.
Dopo aver presentato le tipologie di imprese (senza RLS o con RLS presente o non presente in cantiere) e alcune criticità, l’intervento si sofferma sull’operatività degli RLS di sito:
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di Expo “prevedeva che partecipassero anche gli Rls delle imprese presenti ma, nella pratica, bastava che partecipasse il preposto. Oltre a discutere il piano delle lavorazioni entranti, venivano esaminate le non conformità rilevate nel periodo antecedente;
- partecipazione alle riunioni di sensibilizzazione dei lavoratori o dei preposti, convocate a seguito di non conformità ricorrenti o infortuni (anche su richiesta dell’Rls di sito);
- sopralluoghi: o insieme al Cse (o a suoi assistenti), o concordati con i preposti”. 
 
Riguardo poi alla partecipazione dei lavoratori al processo di prevenzione dei rischi si indica che durante la costruzione del sito “sono state pochissime le occasioni in cui ai lavoratori è stata richiesta una partecipazione all’individuazione di misure di prevenzione o alla risoluzione di criticità che emergevano durante le lavorazioni”. Ciò che invece veniva richiesto in modo puntuale era il “rispetto delle misure di prevenzione previste nei Pos e, laddove ciò non avveniva, veniva applicata la sanzione (la sospensione temporanea o definitiva dell’accredito per l’entrata in cantiere)”. E “le poche occasioni in cui i lavoratori sono stati coinvolti nell’individuazione di misure di prevenzione i risultati sono stati duraturi, nei casi in cui si è operato in termini meramente disciplinari no (le non conformità si ripetevano)”.
 
Si indica poi che la figura del preposto è stata uno “snodo cruciale e anello debole al tempo stesso”:
- “si tratta della figura che diceva la sua in merito alla prevenzione e il cui parere veniva preso in considerazione dai tecnici;
- ma anche quella su cui si scaricavano spinte spesso divergenti (finire presto il lavoro, farlo in sicurezza), oppure gli errori di progettazione o le risorse economiche limitate o non adeguate;
- alcuni hanno interpretato magistralmente il ruolo, altri in modo più scomposto e approssimativo, molti ci hanno rimesso personalmente: sono stati allontanati dal cantiere, con processi sommari (senza risalire alle cause dei loro comportamenti) e senza possibilità di appello”.
 
Riportiamo in conclusione le riflessioni finali sul ruolo dell’Rls di Sito e sulla partecipazione dei lavoratori ai fini della prevenzione:
- si ricorda innanzitutto che nel D.Lgs. 81/2008 l’articolo 15, comma 1, lettere r) ed s) (partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) risulta probabilmente la parte dell’articolo 15 “con meno seguito applicativo di tutto il decreto 81”. E sono ancora “troppo pochi i datori di lavoro e i tecnici che si rendono conto dell’importanza del coinvolgimento dei lavoratori e che organizzano la partecipazione in modo strutturato”;
- “non ci può essere Rls di sito senza formazione ai lavoratori sull’Rls di sito, oppure senza la possibilità di contattare gli Rls presenti in cantiere per svolgerne il coordinamento, oppure senza la chiara identificazione del ruolo di facilitatore della comunicazione (e non di controllore) e l’individuazione dei bisogni formativi di questa figura”.
 
 
 
Il ruolo degli RLS di Sito e la partecipazione dei lavoratori ai processi di sicurezza dei cantieri Expo 2015”, a cura di Elisabetta Piras (Rls di sito Expo), intervento al convegno “Realizzare le Grandi Opere nel rispetto della sicurezza. Evoluzione dell’attività di controllo e delle buone pratiche per la sicurezza dei lavoratori” (formato PDF, 303 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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