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L'attività di sovraintendere e controllare del preposto

Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Preposti

20/12/2012

L'attività di sovraintendere e controllare del preposto ai fini della sicurezza e igiene del lavoro. Di Rolando Dubini.


Milano, 20 Dic - Presentiamo in anteprima un approfondimento tratto dal nuovo libro “Guida alla Sicurezza per il Preposto e il Dirigente” di Rolando Dubini che PuntoSicuro pubblicherà prossimamente.
 
I preposti sovraintendono all’osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, e questo vale per tutti i settori di attività privati o pubblici, secondo quanto chiaramente affermato dall'art. 1 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
 
L'attività di sovraintendere che caratterizza la funzione del preposto comprende il potere di impartire ordini e istruzioni per regolare l'esecuzione del lavoro altrui, e il controllo affinché tale lavoro venga svolto in sicurezza, utilizzando tutti i necessari e idonei mezzi e dispositivi forniti dal datore di lavoro: va dunque sottolineato che il preposto ha un compito specifico inerente lo svolgimento di mansioni di vigilanza antifortunistica, perché, in passato ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e dell’art. 1 comma 4 bis D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e ora dell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, ha il compito di “sovrintendere alle attività”, e quindi “il preposto ha solamente il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione e si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri” (e, in più, “è tenuto a collaborare con l'imprenditore e, quindi, a fargli presenti le carenze in tema di prevenzione, riscontrate nel luogo di lavoro”) “ (Cass. 26 giugno 1996, Fera, in Dir. prat. lav., 1996, 33, 2387).
 
D. Lgs. n. 81/2008, articolo 2 comma 1 lettera e):
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
 
 

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Formazione per il Preposto
La formazione particolare aggiuntiva (art. 37 D. Lgs. n. 9 aprile 2008, n. 81, Accordo Stato Regioni 21/12/2011)

Nel concetto di preposto consolidatosi con la definizione di cui al D.lgs. 626/94 (ora articolo 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008), è contenuta tutta l’elaborazione della giurisprudenza di legittimità: il preposto è, nella impresa, colui chesovrintende alle attività cui siano addetti i lavoratori subordinati anche con il compito - non esclusivo, ma sussidiario, spettando quel compito, anzitutto, al datore di lavoro e ai dirigenti, tra i quali il direttore dei lavori se nominato - dipretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza fornite dall'imprenditore in conformità con le norme vigenti o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche”: dunque “ compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro” (Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).
 
Conformemente al proprio ruolo gerarchico, «in caso di mancata osservanza delle misure di sicurezza da parte di uno o più lavoratori, il capo reparto non può limitarsi a rivolgere benevoli richiami, ma deve informare senza indugio il datore di lavoro o il dirigente legittimato a infliggere richiami formali e sanzioni a carico dei dipendenti riottosi» (Cass. pen. sez. IV, 13/7/1990 n. 10272, Baiguini).
 
In tal senso «rispondono del reato di lesioni personali colpose gravi, commesso con la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, il primario di un reparto di "rianimazione centralizzata" ed il responsabile di una ditta fornitrice per aver omesso sia di indicare sia di far adottare al personale ospedaliero misure precauzionali per l'uso di un'apparecchiatura per il monitoraggio cruento della pressione sanguigna e, dunque, per non aver impedito che una fuoriuscita di sangue dall'apparecchiatura applicata a un paziente ammalato di Aids (verificatasi al momento della rimozione del traduttore dalla cupola in occasione delle operazioni necessarie per il trasporto del paziente stesso in altro reparto) investisse in più parti del corpo una infermiera priva di quel momento di mezzi personali di protezione, provocandole un'infezione da Hiv con indebolimento permanente del sistema immunitario, dell'organo della procreazione e delle funzioni psichiche (Pretura Torino 22 marzo 1989, in Foro it. 1990, II,58).
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
 


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Rispondi Autore: Gianni - likes: 0
22/12/2012 (10:35:37)
Premesso che è tutto molto interessante, è' sconfortante che la sicurezza debbano farla gli avvocati e non i tecnici.
Rispondi Autore: Rolando Dubini - likes: 0
28/12/2012 (11:07:23)
La sicurezza è una materia interdisciplinare, alla quale devono collaborare più soggetti, visti i molteplici risvolti tecnici, organizzativi, legali, psicologici del lavoro aziendale. Quel che sconforta è la mancata sicurezza in molte attività, non il contributo costruttivo che ognuno, a partire dalla propria professionalità, può dare a capire meglio come gestire correttamente la sicurezza e come arrivare alla necessaria consapevolezza dei ruoli prevenzionistici. In italia se non iniziamo a sviluppare una maggiore capacità costruttiva e collaborativa, e continuiamo con la critica anarchica e distruttiva continueremo nel declino che ci contraddistingue da qualche anno
Rispondi Autore: Massimiliano Ravasio - likes: 0
03/01/2013 (09:25:05)
Buongiorno.
Rimango in attesa della Guida completa, che immagino sarà completa, esaustiva e capace di sollecitare riflessioni sul tema come tutta la letteratura prodotta dall'Avv. Dubini
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0
03/01/2013 (11:23:47)
Concordo con l'avvocato che la materia va approfondita con il contributo di tutte le professionalità, l'importante è che non prevalga lo sviluppo della forma sulla sostanza. in particolare sui cantieri, si lavora nel fango fino alle ginocchia e questo vale per lavoratori, preposti e spesso anche dirigenti, perchè per rendersi bene conto delle cose bisogna esserci nei luoghi di lavoro e a lungo...Nel merito non capisco perchè tra i dirigenti ( che immagino siano riferibili all'organigramma aziendale) nell'articolo si parla di direttore lavori. Forse si voleva indicare il direttore tecnico? Sono evidentemente due figure completamente diverse.
Buon 2013
Rispondi Autore: Antonio C. - likes: 0
05/01/2013 (10:39:55)
Ottimo articolo: esaustivo ,semplice e dettaglio.
Affronta la tematica nel minimo dettaglio , bisognerebbe capire però dove iniziano e dove finiscono le responsabilità di un preposto ,quanto siano applicabili e quanto vengano applicate ......
Rispondi Autore: Pietro Caridi - likes: 0
05/01/2013 (11:15:58)
buongiorno,
Secondo il mio punto di vista un preposto deve essere formato dentro l'azienda e non presso in centro di formazione più vicino, e gli argomenti principali della formazione devono essere incentrati sulle misure di prevenzione scaturite dal DVR, piuttosto che da quelle contenute nei vari POS,
alle quali agli dovrà, sicuramente, sovraintendere e vigilare.
Rispondi Autore: Lorenzo - likes: 0
01/02/2013 (08:12:29)
Buongiorno Sig.Dubini,
Sono un preposto di magazzino e per motivi molto seri devo rinunciare all'incarico.
Ho cercato l'iter corretto ma non ho trovato nulla a riguardo, una email è abbastanza o ci vuole una raccomandata con ricevuta di ritorno? se si,a quali figure aziendali?
Grazie
Rispondi Autore: marco paglialonga - likes: 0
13/03/2013 (18:05:21)
buonasera sono un preposto in una azienda alimentare ma per motivi personali vorrei rinunciare all'incarico..vorrei sapere cosa devo fare o con chi devo parlare per togliermi questo incarico grazie

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