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Medico Competente: attività e obblighi

Medico Competente: attività e obblighi
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Medico competente

12/11/2015

Chi può svolgere le funzioni di Medico Competente? Come deve essere svolta l’attività? Quali sono gli obblighi?

 
 
 
Pubblichiamo un estratto del documento INAIL “ INSula: Indagine nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro. Medici competenti” che affronta lo svolgimento dell’attività di medico competente e gli obblighi.
 

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LA FIGURA DEL MEDICO COMPETENTE
Le funzioni di MC (i cui titoli e requisiti sono indicati all’art.38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) possono essere svolte dal medico che possiede uno dei seguenti titoli:
-specializzazione in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
docenza in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in Tossicologia industriale o in Igiene industriale o in Fisiologia e igiene del lavoro o in Clinica del lavoro;
-autorizzazione di cui all’art.55 del D.Lgs. 277/1991;
-specializzazione in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale;
con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico “nel settore del lavoro” per almeno quattro anni.
I medici in possesso delle specializzazioni in Igiene e medicina preventiva o in Medicina legale - se alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. svolgono o dimostrano di avere svolto l’attività di MC per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti - sono abilitati a svolgere le funzioni di MC; in caso contrario, sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari.
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti summenzionati sono iscritti nell’elenco dei MC, istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Infine, per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni di MC, è necessario partecipare al programma ECM (ai sensi del D.Lgs. 229/1999 e s.m.i.); i crediti previsti dal programma triennale ECM dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
 
 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. stabilisce che l’attività di MC debba essere svolta attenendosi ai principi della Medicina del lavoro e rispettando il Codice Etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH). Il MC può svolgere la propria attività come dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata (convenzionata con il DL), in qualità di libero professionista oppure come dipendente del DL. A tale riguardo è importante sottolineare che il dipendente di una struttura pubblica, che sia assegnato agli uffici che svolgono attività divigilanza, non può effettuare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, l’attività di MC. Al fine di permettere l’opportuno svolgimento della sua attività professionale, il DL deve garantire al MC le opportune ed adeguate condizioni di lavoro rispettandone e garantendone l’autonomia. Il MC può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il DL che ne sopporta gli oneri. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il DL può nominare più MC individuando tra essi un Medico Competente Coordinatore (MCC) con funzioni di coordinamento.
 
GLI OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
La definizione puntuale degli obblighi e dei compiti del MC è contenuta nell’art.25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Secondo quanto stabilito dal disposto normativo il MC:
- collabora con il DL e con il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) alla VdR, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della SS, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di Primo Soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all’attuazione e alla valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la SS attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a SS; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della SS e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del MC;
- consegna al DL, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 da parte del DL, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della SS cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai RLS;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della SS e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art.35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al DL, al RSPP e ai RLS, i risultati anonimi collettivi della SS effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla VdR; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al DL ai fini della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della VdR e della SS;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.
 




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Rispondi Autore: massimo falorni - likes: 0
13/11/2015 (14:50:22)
Buongiorno,
in merito al sopralluogo annuale nelle picoole azienda,mel caso questo non avvenga quali sonoi passi che dovrei fare ?
il D.L. è sanzionabile ?
Rispondi Autore: anna rita capone - likes: 0
27/08/2021 (11:20:15)
Volevo fare una domanda, un MC nominato da un'azienda può servirsi di un altro medico che fa le visite però le idoneità sono intestate e firmate dal medico nominato non da quello che fa le visite. E' possibile tutto questo? Vi sono grata se poteste rispondere a questa mia domanda.
Grazie
Saluti

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