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Guida alla collaborazione col medico competente

Guida alla collaborazione col medico competente
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Medico competente

18/02/2016

Un Piano di Prevenzione dell’ATS Brianza si sofferma sul contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente. La guida per le imprese, la definizione e i compiti del medico competente.

Monza, 18 Feb – I Piani Mirati di Prevenzione (PMP) elaborati dal Comitato Provinciale ex. Art.7 DLgs 81/08 dell’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza (dal primo gennaio 2016 ATS Brianza) hanno sempre avuto il merito in questi anni di centrare alcune delle problematiche, degli aspetti centrali e, a volte, delle carenze nelle strategie di prevenzione aziendali. È stato così per il  PMP sulla formazione dei lavoratori, tema su cui anche il nostro giornale si è soffermato con  diversi articoli in questi mesi, ed è così anche per il nuovo Piano Mirato che affronta il ruolo del medico competente nelle aziende.
 
Sappiamo che il medico competente dovrebbe rivestire all’interno del sistema prevenzionistico aziendale un ruolo molto importante. Un ruolo che non si ferma alla  sorveglianza sanitaria e ai giudizi di idoneità, ma che dovrebbe riguardare anche – come ricordato nella presentazione ufficiale del nuovo PMP – una “collaborazione a tutto campo per la valutazione dei rischi, la predisposizione e attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori, la loro formazione e informazione, l’organizzazione del primo soccorso e la valorizzazione di programmi di promozione della salute”.
Ma tutto questo avviene effettivamente nelle aziende? E il datore di lavoro e gli altri attori della sicurezza (ad esempio i componenti del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori) forniscono un adeguato supporto e stimolo all’attività del medico competente per garantirgli una partecipazione attiva ed efficace al sistema di prevenzione aziendale?

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Per rimarcare l’importanza e le funzioni del medico competente il Comitato Provinciale ex art. 7 DLgs 81/08 del’’ASL Monza e Brianza ha dunque attivato il Piano Mirato di Prevenzione “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente”. Un piano che si è concretizzato anche in una lettera alle aziende del territorio, in una scheda di autovalutazione, in un incontro pubblico che si è tenuto il 15 dicembre 2015 e nell’elaborazione della guida “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente. Guida per le imprese”.
 
Ci soffermiamo oggi su questa guida che rappresenta la sintesi condivisa del lavoro svolto dal gruppo “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale ex art.7 DLgs 81/08 di Monza e Brianza.  
 
Rimandando ad altri articoli l’eventuale approfondimento di altri aspetti della guida, rispondiamo oggi a due domande di base.
 
Chi è il medico competente?
 
La guida, con riferimento a quanto contenuto nel D.Lgs. 81/2008 (art. 2, comma 1, lettera h), indica che il medico competente è ‘un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto’.
 
Riportiamo per chiarezza l’articolo 38, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009:
 
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente
1. Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze Armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.  I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
 
La guida, che vi invitiamo a leggere integralmente, ricorda inoltre che:
- “ai sensi dell’articolo 39 comma 1 del D.Lgs 81/08, l’attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH);
- ai sensi dell’articolo 39 comma 3 del D.Lgs 81/08,il dipendente di una struttura pubblica, che svolge attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente;
- ai sensi dell’articolo 39 comma 4 del D.L.gs 81/08, il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia”.
 
La seconda domanda a cui è necessario preventivamente rispondere riguarda invece la funzione del medico competente.
 
Quali sono gli obblighi del medico competente?
 
La guida, sempre con riferimento al contenuto del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25), riporta gli obblighi del medico competente:
a) “collabora con il datore di lavoro e il servizio di prevenzione e protezione alla:
- valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza
sanitaria;
- alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
- all’ attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza;
- all’organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative;
- all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di ‘promozione della salute’, secondo i principi della responsabilità sociale.
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, ndr) e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’art. 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
 
Concludiamo questa prima presentazione generale delle figura e del ruolo del medico competente ricordando che la sorveglianza sanitaria è “un’attività clinica complessa e articolata effettuata dal medico competente, specialista in medicina del lavoro” (o in discipline equipollenti), “finalizzata alla tutela della salute dei lavoratori. Consiste nella valutazione dell’idoneità del lavoratore alla mansione lavorativa specifica attraverso visita medica e accertamenti ematochimici e strumentali, identificati sulla base dei rischi lavorativi”. E la sorveglianza sanitaria (art. 41) è effettuata dal medico competente ‘nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6’. Ricordiamo che l'obbligo di sorveglianza sanitaria non dipende dal numero di lavoratori occupati, ma dai fattori di rischio presenti nell'attività svolta.
E (art. 41) la sorveglianza sanitaria può essere effettuata ‘qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi’.
 
 
L’indice del documento:
 
SOMMARIO
 
1. PREMESSA
 
2. DEFINIZIONE DI MEDICO COMPETENTE
 
3. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
 
4. RAPPORTO TRA DATORE DI LAVORO E MEDICO COMPETENTE
4.1. Contenuti del contratto di lavoro del medico competente
 
5. COLLABORAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE CON LE ALTRE FIGURE DEL SISTEMA PREVENZIONISTICO
5.1. Il sopralluogo del medico competente
5.2. Riunione periodica
 
6. RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE PER LA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI
 
7. QUALITÀ DELLA COMUNICAZIONE E GESTIONE IDONEITÀ LAVORATIVA
7.1. Rapporto tra sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità
7.2. Tipologie di giudizio espresso dal medico competente
7.3. Giudizio idoneità in relazione alla possibilità di svolgimento della mansione specifica
7.4. Gestione delle idoneità con prescrizioni e/o limitazioni
7.5. Idoneità a mansione specifica con rischi per terzi
7.6. Certificati di idoneità e possibile ricorso alla ASL
 
8. COERENZA DELLA RACCOLTA E DELLA GESTIONE DEI DATI BIOSTATISTICI
 
9. IMPORTANZA DEL MEDICO COMPETENTE NELLE AZIENDE CHE PROMUOVONO SALUTE
 
 
 
Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza, Comitato Provinciale ex art. 7 DLgs 81/08 dell’ASL Monza Brianza, “ Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente. Guida per le imprese”, documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente” dell’ASL Monza Brianza, versione dicembre 2015 (formato PDF, 1.57 MB).
 
 
 
 
RTM
 
 
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