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Roma, 14 Giu – Attraverso le
relazioni presentate al 73° Congresso Nazionale
SIMLII “
La Medicina del Lavoro quale elemento migliorativo per la tutela e
sicurezza del Lavoratore e delle attività dell’Impresa”, che si è tenuto a
Roma dal primo al 4 dicembre 2010, abbiamo affrontato in questi mesi alcuni
temi molto importanti relativi ai
dispositivi
di protezione individuale.
Un tema importante, che è stato
di sfondo a tutti gli altri, e che viene approfondito nell’intervento “Dispositivi
di protezione individuale: considerazioni sui requisiti e sulle caratteristiche
di scelta ed uso” è quello
relativo alla scelta dei DPI.
L’intervento – a cura di C. Galbiati (3M Italia S.p.A. Prodotti sulla Sicurezza sul
Lavoro, Milano) – inizia con una breve analisi del
Decreto
legislativo 81/2008 circa i criteri di scelta ed uso per i dispositivi di
protezione individuale (
DPI).
Si ricorda
innanzitutto che la “
valutazione dei
rischi rappresenta il primo passo per definire le caratteristiche
necessarie dei DPI da utilizzare in Azienda”. Se poi la cadenza di questa
valutazione
è stabilita a priori, “va in ogni caso sottolineato come il Legislatore punti la
sua attenzione a far sì che questo documento sia un documento ‘
dinamico’ ed in grado di tenere in
considerazione tutti i mutamenti che possono sopraggiungere nell’ambiente di
lavoro”. Senza dimenticare che i
dati di
esposizione “costituiscono un elemento integrante e fondamentale del
documento e sono assolutamente indispensabili per scegliere il DPI”.
Inoltre è
necessario riflettere sulla valutazione dei
DPI
“non soltanto dal punto di vista meramente tecnico (es.: livello di protezione)”.
È necessario “considerare anche l’
aspetto
ergonomico e di accettabilità, fermo restando che a fianco di questi
aspetti ci sono anche aspetti sanitari da valutare nella scelta del DPI”.
Dopo la
scelta dei dispositivi, con riferimento alle caratteristiche di protezione e
all’ergonomia/accettabilità, il passo seguente è quello di “
informare i lavoratori e formarli all’uso
(Art.184: Informazione e
formazione
dei lavoratori), tale obbligo sussiste per i DPI in terza categoria e per gli
otoprotettori i contenuti di questi corsi sono ben chiari nel DM 2 maggio 2001”.
Dopo aver
delineato in maniera sintetica, e non esaustiva, il quadro legislativo, l’autore
affronta un esempio relativo alla scelta
dei DPI per la protezione del rumore.
Viene
indicato che “la scelta degli otoprotettori dovrebbe essere fatta tenendo conto
delle indicazioni fornite dall’allegato 1 del
Decreto
Ministeriale 2 maggio 2001 ed ora in funzione delle prescrizioni contenute nel Decreto
81/2008 Titolo VIII Capo II”.
In
particolare ai fini della scelta dell’otoprotettore è “necessario sapere:
- pressione acustica di picco (ppeak):
valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”;
-
livello di esposizione giornaliera al
rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in funzione
del tempo, dei livelli di
esposizione
al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla
norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori
sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- livello di
esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione
del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al
rumore
per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito
dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2”.
Dopo aver
definito, riportando quando contenuto nell’articolo 189 del D.Lgs. 81/2008, i
valori limite di esposizione, l’autore ricorda che “laddove a causa delle
caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera
al
rumore
varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile
sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei
valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il
livello di esposizione settimanale (Art. 189 comma 2)”.
Rimandiamo il
lettore alla lettura dell’intervento in merito ad altre specifiche tratte dalla
normativa con riferimento anche all’Allegato 1 (UNI EN 458: Protettori
auricolari, Raccomandazioni per la selezione, l’uso, la cura e la manutenzione)
del DM 2 maggio 2001.
Veniamo ai punti salienti per la scelta e gestione
degli otoprotettori:
- attenuazione in condizioni reali;
- uso e
formazione;
- calcolo
dell’attenuazione acustica.
Queste le considerazioni
della normativa sull’abbinamento
otoprotettore-ambiente di lavoro (DM 2 maggio 2001 - All. 1 c. 5):
– “luoghi con
alta umidità e calore: preferibili gli inserti rispetto la cuffia (altrimenti
usare copri cuscinetto).
– luoghi con rumori di breve durata:
preferibile la cuffia o gli inserti con archetto”.
Come già
accennato vanno poi valutati eventuali disturbi medici (All. 1 c. 5.6):
– “prima di
prescrivere qualunque tipo di protettore auricolare si deve valutare eventuali
patologie pregresse;
È evidente
che nella scelta dell’idoneità è “fondamentale conoscere i valori di abbattimento del dispositivo, questo per andare a verificare,
secondo le modalità previste nel DM 2 maggio 2001 e nella recente UNI 9432:
2008 - Esposizione al rumore nell’ambiente di lavoro, l’idoneità al tipo ed
alla intensità del rumore. Usualmente per questo tipo di calcoli si utilizzano
i valori forniti dai fabbricanti, questi ultimi sono ottenuti secondo quanto
specificato dalla Norma ISO 4869”. Nell’intervento l’autore riporta diverse riflessioni
sulla metodologia di prova e di calcolo di questi valori.
La scelta dei
dispositivi di protezione auricolare “deve essere effettuata utilizzando la
UNI EN 458. Il calcolo dell’attenuazione dei protettori
auricolari e il calcolo dell’
esposizione
al rumore, tenendo conto dell’attenuazione da essi fornita, sono riportati
nell’appendice C della norma UNI9432:2008. In alternativa si può procedere alla
misurazione diretta, utilizzando per esempio la tecnica MIRE (Microphone In Real
Ear) di cui alla UNI EN ISO 11904-1 o la testa artificiale di cui alla UNI EN
ISO 11904-2, o le procedure indicate in altre norme tecniche applicabili,
riportando dettagliatamente nella relazione tecnica le condizioni di misura”.
L’autore
ricorda poi che spesso si prescinde dal
fattore
“umano”, infatti “non si tiene in alcun conto delle diverse difficoltà di uso
dei diversi dispositivi, se da una parte è evidente la diversità nella facilità
d’uso di una cuffia da un inserto, non sempre è evidente la diversità nelle
difficoltà d’uso di inserti monouso o riutilizzabili. Le difficoltà di cui
sopra accennato si ripercuotono sul reale abbattimento del rumore dei D.P.I. in
oggetto”. E diversi studi mostrano infatti “come le proprietà di abbattimento,
soprattutto degli inserti, siano influenzate dall’indossamento e dalla
tipologia dei materiali utilizzati nella costruzione”: i
valori
di abbattimento del rumore possono essere, in alcuni casi, “notevolmente
inferiori ai valori SNR descritti nelle specifiche degli otoprotettori”.
Si ricorda
che la
riduzione semplificata del rumore
(SNR), “fin dalla sua comparsa, ha semplificato notevolmente il calcolo dei
livelli
di esposizione giornaliera. Oltretutto il valore SNR risulta una
semplice
ed immediata lettura dell’attenuazione dei dispositivi di protezione
anche per chi non conosce i principi dell’acustica e permette di
comparare le prestazioni di diversi
otoprotettori. Ma alcuni problemi, nell’uso dell’SNR, sono emersi nel
corso degli anni”.
Raramente “i
dispositivi indossati hanno gli abbattimenti ricavati in laboratorio”.
Per tener
conto del fatto che l’attenuazione misurata in laboratorio sia una forte
sovrastima dell’attenuazione ottenibile in ambienti di lavoro reali”, si
applica il fattore di correzione riportato
in questa tabella:
|
DPI per l’udito |
fattore di correzione |
|
Cuffie |
0,75 |
|
Inserti
espandibili |
0,5 |
|
Inserti
preformati |
0,3 |
Tuttavia un
metodo più scientifico è quello di “misurare l’abbattimento reale sul
campo, ciò e possibile grazie a sistemi come l’EAR-Fit Validation
System, che permette di misurare la reale
attenuazione a dispositivo indossato; dando cosi le reali attenuazioni
per ogni
lavoratore”.
L’intervento
si conclude ricordando come in molti casi “l’aspetto legato al
design/ergonomia del DPI stia diventando un fattore molto più presente ed
importante rispetto al passato, affiancando il
livello
di protezione offerto”.
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