Virus A/H1N1: valutare il rischio biologico nei luoghi di lavoro
Il rischio da agenti biologici nel Testo Unico, gli obblighi per i datori di lavoro, gli obiettivi e le tipologie degli interventi di prevenzione, i quattro livelli di rischio per i lavoratori con indicazione delle categorie occupazionali.
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A fine dicembre PuntoSicuro ha pubblicato un articolo
di presentazione dello spazio web che l’ISPESL ha dedicato
alla pandemia influenzale A(H1n1)v,
un sito che raccoglie informazioni sulle attività maggiormente a rischio e sulle
procedure da adottare per ridurre il più possibile la diffusione del virus.
Con l’inizio del nuovo anno ne approfittiamo per approfondire alcuni degli
argomenti trattati nel sito, in particolare quelli contenuti nella sezione “Prevenzione
al lavoro” che contiene informazioni sui rischi biologici e
sulle misure di prevenzione in riferimento al tipo di attività e al livello di
rischio.
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Rischio da agenti biologici e misure di
prevenzione Innanzitutto si ricorda che il Titolo X del D.Lgs
81/2008, relativo all’esposizione
ad agenti biologici sul luogo di lavoro, sancisce una serie di obblighi:
“la valutazione del rischio, la messa in atto di misure tecniche,
organizzative, procedurali e igieniche, l’informazione, la formazione e
l’addestramento dei lavoratori nonché la sorveglianza
sanitaria; per gli agenti biologici classificati nei gruppi 3 e 4 anche
l’istituzione del registro degli esposti e degli eventi accidentali e quello
dei casi di malattia e decesso”.
E se il rischio di infezione da agenti biologici - compreso dunque quello
relativo all’influenza
da virus A(H1n1)v - è più alto nel comparto sanità, vi sono altri contesti
lavorativi che possono essere interessati dal rischio di infezione da influenza
pandemica.
Con riferimento alle “Raccomandazioni
generali ad interim per la riduzione del rischio espositivo in corso di
pandemia influenzale nei luoghi di lavoro” del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, il sito indica che in ambito
sanitario - laddove il documento di valutazione
dei rischi (DVR) evidenzia la presenza di un rischio da agenti biologici -
il datore di lavoro:
- “verifica che le misure di prevenzione contenute nel DVR, compreso l’uso dei
DPI, siano conformi a quanto previsto dalle indicazioni scientifiche e
circolari ministeriali specifiche relative al virus
A(H1N1)v;
- adegua all’attuale evento pandemico le azioni di prevenzione da mettere in
atto, soprattutto per quanto riguarda l’informazione, la formazione, le
procedure e l’organizzazione del lavoro, l’utilizzo dei DPI”.
Dopo aver indicato le azioni da mettere in atto anche in ambito non sanitario,
vengono date informazioni sulle misure
di prevenzione tratte da “Pandemic
flu guidance for businesses: risk assessment in the occupational setting”
un documento del National Health Service (NHS).
Secondo questo documento gli interventi atti a limitare la diffusione del virus
nei luoghi di lavoro devono raggiungere i seguenti obiettivi:
- “ridurre la trasmissione del virus dall’individuo infetto al lavoratore;
- ridurre il rischio che un lavoratore suscettibile si infetti”.
E questi obiettivi si possono raggiungere mettendo in atto di tre tipi di misure:
- “strutturali – riguardano
l’ambiente nel quale viene effettuata l’attività lavorativa (es: barriere
fisiche di protezione, superfici degli arredi rigide, presidi per il lavaggio
delle mani, ...);
- organizzative – riguardano le
procedure da adottare sul luogo di lavoro per informare e proteggere il
lavoratore (es: istruzioni per il lavaggio delle mani, per la corretta igiene
respiratoria...);
- comportamentali – riguardano gli
atteggiamenti da intraprendere da parte del singolo lavoratore (es: utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale…)”.
È evidente che le misure di controllo “devono essere contestualizzate negli
specifici luoghi di lavoro” e che le misure maggiormente efficaci sono “quelle
che meglio possono essere adattate all’ambiente di lavoro e recepite dai
lavoratori”.
Livelli di rischio Con riferimento al documento “Guidance on
Preparing Workplaces for an Influenza Pandemic”, pubblicato dalla
statunitense OSHA (Occupational
Health and Safety Administration), viene riportata la classificazione relativa
al rischio di esposizione a virus pandemici per i lavoratori.
Per ogni livello (molto alto, alto, medio, basso) sono predisposte alcune
misure di prevenzione (strutturali, organizzative, comportamentali) con
associato un elenco (non esaustivo) di categorie occupazionali.
Vediamo brevemente i quattro livelli di
rischio:
1. Occupazioni a rischio di esposizione
molto alto Rientrano in questa categoria “le figure professionali che hanno alto
rischio di esposizione a fonti note o sospette di influenza pandemica,
contenenti il virus in alte concentrazioni, durante l’effettuazione di
specifiche procedure mediche o laboratoristiche”.
Ad esempio:
- “operatori
sanitari (OS) che eseguono manovre che generano aerosol su pazienti noti o
sospetti per aver contratto il virus pandemico (procedure quali induzione della
tosse, broncoscopie, alcune manovre dentistiche, raccolta invasiva di
campioni...);
- OS o laboratoristi che raccolgono o manipolano campioni provenienti da
soggetti noti o sospetti per aver contratto il virus
pandemico”.
2. Occupazioni
a rischio di esposizione alto
Rientrano in questa categoria le “figure professionali che hanno alto rischio
di esposizione a fonti note o sospette di influenza
pandemica”.
Ad esempio:
- “OS adibiti a mansioni assistenziali nei confronti di pazienti noti o
sospetti per aver contratto il virus pandemico;
- OS adibiti al trasporto di pazienti noti o sospetti per aver contratto il
virus pandemico all’interno di veicoli chiusi (per esempio addetti alle
ambulanze);
- OS che eseguono autopsie di pazienti noti o sospetti per aver contratto il
virus pandemico; addetti alle camere mortuarie”.
3. Occupazioni a rischio di esposizione
medio
Appartengono a questo livello le “figure professionali che hanno contatti
frequenti e ravvicinati per motivi occupazionali con la popolazione generale”.
Ad esempio:
- “lavoratori del pubblico impiego addetti
agli sportelli;
- lavoratori nel settore del trasporto aereo e navale;
- personale
scolastico;
- lavoratori del settore alberghiero;
- forze dell’ordine”.
4. Occupazioni a rischio di esposizione
basso
Infine in quest’ultimo livello di rischio rientrano le “figure professionali
che non hanno contatti frequenti e ravvicinati con la popolazione generale”.
Ad esempio gli “impiegati di uffici senza accesso al pubblico”.
Una sentenza della Cassazione del 14 marzo 2013 sancisce che tra i doveri di fedeltà cui è tenuto il lavoratore non è compreso il dovere di “omertà” su fatti di potenziale rilevanza penale accaduti nell’azienda in cui lavora. A cura di Anna Guardavilla.
Esempi tratti dall’archivio Infor.mo.: infortuni correlati a errori in attività di deposito e accatastamento. Le dinamiche degli incidenti e le modalità corrette per il carico, il trasporto e l’accatastamento di rotoballe di fieno.
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