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La piccola e media
impresa spesso ha difficoltà a sopportare la complessa organizzazione richiesta
dalla normativa vigente in tema di sicurezza. E PuntoSicuro è attento a dare
puntuale visibilità a linee guida, adattamenti normativi, proposte che possono
facilitare la gestione della sicurezza in questo settore nodale per l’economia
italiana ed europea.
Infatti è rivolta alle piccole imprese con meno di 30
lavoratori e prevede la possibilità di utilizzare una
unica check-list, anche se la “proposta non esclude la possibilità
di utilizzare altri strumenti d’indagine purché coerenti con le
indicazioni
della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e sicurezza sul luogo
di lavoro”.
Il documento ricorda che lo
stress non è una malattia ma una situazione di
prolungata
tensione che “può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un
cattivo stato di salute”. E può essere causato “da diversi fattori come il
contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza della gestione
dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella
comunicazione, ecc (art.3 dell’Accordo Europeo)”.
La
valutazione del
rischio stress lavoro-correlato, che “prende in esame non singoli ma gruppi
omogenei di lavoratori (per esempio per mansioni o partizioni organizzative)”,
fa riferimento a quanto indicato dal
Decreto
legislativo n. 81/2008.
E la proposta del gruppo di lavoro ha tenuto conto delle
indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e sicurezza
sul luogo di lavoro (18 novembre 2010), del documento del Comitato tecnico
interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro "Guida Operativa per
la valutazione e gestione del rischio da stress lavoro – correlato" e della
proposta metodologica per la valutazione dello stress lavoro correlato del
Network Nazionale per la Prevenzione
Disagio
Psicosociale nei Luoghi di Lavoro dell'
Ispesl.
Riguardo alle
aziende
molto piccole si ricorda che per i datori di lavoro che “occupano
fino a 10 lavoratori, il D.Lgs 81/08 consente, di ricorrerete all’
autocertificazione
dell’avvenuta valutazione nel rispetto dei criteri indicati dalla Commissione
Consultiva Permanente per la Salute e sicurezza sul luogo di lavoro”.
Riguardo alla metodologia
di valutazione, come indicato nel documento della Commissione Consultiva,
la valutazione del rischio stress lavoro correlato si articola in due fasi:
- una necessaria (
valutazione
preliminare): “consiste nella rilevazione, di indicatori oggettivi e
verificabili, appartenenti quanto meno a
eventi
sentinella (es. indici infortunistici; assenze per malattia; turnover ….),
fattori di contenuto del lavoro (es.
ambiente, carichi e ritmi di lavoro; orario e turni…),
fattori di contesto del lavoro (es. ruolo, autonomia decisionale e
controllo, comunicazione…)”. Alla conclusione di questa fase di
valutazione
preliminare si possono presentare due diverse situazioni. Se
non emergono elementi di rischio tali
da richiedere il ricorso ad azioni correttive, “il datore di lavoro sarà
unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (
DVR)
e a prevedere un piano di monitoraggio con la verifica nel tempo”. Se
emergono
elementi di rischio da
stress
lavoro-correlato “si procede alla pianificazione ed alla adozione degli
opportuni interventi correttivi e alla successiva rivalutazione per verificare
l’efficacia”. E se gli interventi correttivi si rivelano inefficaci si procede
con la valutazione approfondita;
- l’altra eventuale (
valutazione
approfondita): “quando gli interventi correttivi adottati nella fase
preliminare si rivelano inefficaci, si deve procedere alla valutazione della
percezione
soggettiva dei lavoratori (fase approfondita). In questa fase devono essere
adottati strumenti quali questionari, focus group o interviste semistrutturate
per sentire i lavoratori sui fattori di contenuto e contesto del lavoro. Tale
fase fa riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono
state rilevate le problematiche”. In questa fase, nelle
imprese
che occupano fino a 5 lavoratori, “il datore di lavoro può scegliere di utilizzare
modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento
diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della
loro efficacia”.
Per la valutazione preliminare il gruppo di lavoro propone
una
check list, adattata alle
realtà
produttive a minor complessità organizzativa, che “permette di rilevare i
parametri oggettivi previsti dal documento della Commissione Consultiva,
riferibili ai dati aziendali (eventi sentinella) ed al contesto e contenuto del
lavoro”. Si ricorda che “in relazione alla valutazione dei fattori di contesto
e contenuto occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST”.
La check list è divisa in tre aree:
- AREA A - indicatori
aziendali;
- AREA B - contesto
del lavoro;
- AREA C - contenuto
del lavoro.
Ad esempio, in relazione alla conciliazione casa/lavoro (inserita nell’area B), le domande della
check list riguardano la:
- possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato
-
mensa
aziendale;
- possibilità di orario flessibile;
- possibilità di raggiungere il posto di lavoro con
mezzi
pubblici/navetta dell’impresa;
Ad ogni indicatore è associato un valore che concorre al
punteggio complessivo dell’area, i punteggi delle 3 aree vengono poi sommati e
concorrono ad “identificare la
condizione
di rischio e le azioni correttive che eventualmente devono essere adottate”.
La compilazione di queste tre aree permette di avere una “valutazione complessiva oggettiva parametrica delle condizioni di
rischio”.
I documenti
disponibili:
- “
Scheda
di feedback”, gli utilizzatori delle Linee operative per le piccole imprese
con meno di trenta lavoratori sono pregati di compilare la scheda di feedback;
- “
Dichiarazione
dell'azienda”, comunicazione del datore di lavoro che sta effettuando la
raccolta dei dati organizzativi per la
compilazione della prima parte della check-list relativa all’area degli
indicatori aziendali (eventi sentinella) (formato DOC, 31 kB).
Tiziano Menduto
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