960x90 CorsiSicurezzaItalia
LOGO - Home Page
Dal 1999 il quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro
Iscriviti alla Newsletter
Ricevi ogni giorno le principali notizie sulla sicurezza nei luoghi di lavoro!
Iscriviti alla newsletter di PuntoSicuro
Accedi alla Banca Dati
Accedi alla Banca Dati di PuntoSicuro Nuovo utente?
X
Condividi
questa pagina sul Social Network a cui sei già loggato!

23 febbraio 2007 - Cat: Lavoratori
  

Sicurezza per il lavoro somministrato


Dalla Regione Veneto indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori atipici.

Pubblicità
google_ad_client


La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori atipici è stata oggetto di un progetto sviluppato negli anni scorsi dalla Regione Veneto e dal quale sono scaturite le “Linee Guida sul lavoro somministrato”.

Il documento, ora disponibile on line, fornisce indicazioni operative finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (ex lavoratori interinali) e con contratto a progetto.
Si tratta di tipologie di rapporti contrattuali cosiddetti “atipici“, previste nel D.Lgs. 276/2003, emanato in attuazione della Legge Biagi (L. 14 febbraio 2003, n.30).

Le Linee Guida aggiornano la precedente nota di indirizzi “per la tutela della salute dei lavoratori interinali“ emanata dalla Direzione Regionale per la Prevenzione del Veneto nel 2002, mettendo in evidenza gli aspetti innovativi introdotti in riferimento agli istituti della informazione, formazione e sorveglianza sanitaria del lavoratore nonché alla modalità di registrazione degli infortuni.

Le linee di indirizzo si rivolgono sia ai Servizi di vigilanza, sia alle agenzie di somministrazione e alle imprese utilizzatrici, affinché queste possano tracciare un percorso che garantisca “l'effettiva tutela dalla salute di questi lavoratori nel rispetto degli obblighi di legge e nell’ottica di una ottimizzazione del processo di prevenzione aziendale.”

Le linee di indirizzo analizzano gli obblighi di sicurezza nel lavoro somministrato a carico rispettivamente dell’agenzia di somministrazione e dell’impresa utilizzatrice, premettendo che “può dirsi  che nel sistema del decreto 276/03 l‘utilizzatore sia considerato come datore di lavoro non solo ai fini dell’esercizio del potere direttivo e di controllo sul lavoratore, ma anche ai fini dell’applicazione della normativa in tema di sicurezza. Ciò si desume dal comma 5 dell’articolo 23 ove si stabilisce che l‘utilizzatore deve osservare nei confronti del lavoratore somministrato tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza previsti dalla legge e dai contratti collettivi.  Viceversa il comma 5 prevede specifici obblighi di sicurezza in capo all’Agenzia, ai quali va, quindi, circoscritta la responsabilità di quest’ultima in tale materia.”

Gli argomenti illustrati sono sintetizzati in una flow-chart relativa agli obblighi di informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e registro infortuni a carico delle agenzie di somministrazione e delle imprese utilizzatrici previsti dal D.Lgs. 273/03.

Le linee guida contengono inoltre il  documento dal titolo “La tutela di sicurezza e salute del lavoratore a progetto” che rappresenta una possibile interpretazione, alternativa ad altre, sugli aspetti riferiti alla tutela della salute di questa categoria di lavoratori. 
 
Allegato alla pubblicazione un glossario e il  “libretto formativo del cittadino“ previsto dall’art. 2 c. i del D.Lgs. 276/03.


Creative Commons License
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 


Commenta questo articolo!



Nessun commento attualmente presente.
FBEsegui il login a Facebook per pubblicare il commento anche sulla tua bacheca
Nome e cognome:
(obbligatorio)
E-Mail (ricevi l'avviso di altri commenti all'articolo)
Inserisci il tuo commento: