Dalla Regione Veneto indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori atipici.
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La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori atipici è stata oggetto di un progetto sviluppato negli anni scorsi dalla Regione Veneto e dal quale sono scaturite le “Linee Guida sul lavoro somministrato”.
Il documento, ora disponibile on line, fornisce indicazioni operative finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro (ex lavoratori interinali) e con contratto a progetto. Si tratta di tipologie di rapporti contrattuali cosiddetti “atipici“, previste nel D.Lgs. 276/2003, emanato in attuazione della Legge Biagi (L. 14 febbraio 2003, n.30).
Le Linee Guida aggiornano la precedente nota di indirizzi “per la tutela della salute dei lavoratori interinali“ emanata dalla Direzione Regionale per la Prevenzione del Veneto nel 2002, mettendo in evidenza gli aspetti innovativi introdotti in riferimento agli istituti della informazione, formazione e sorveglianza sanitaria del lavoratore nonché alla modalità di registrazione degli infortuni.
Le linee di indirizzo si rivolgono sia ai Servizi di vigilanza, sia alle agenzie di somministrazione e alle imprese utilizzatrici, affinché queste possano tracciare un percorso che garantisca “l'effettiva tutela dalla salute di questi lavoratori nel rispetto degli obblighi di legge e nell’ottica di una ottimizzazione del processo di prevenzione aziendale.”
Le linee di indirizzo analizzano gli obblighi di sicurezza nel lavoro somministrato a carico rispettivamente dell’agenzia di somministrazione e dell’impresa utilizzatrice, premettendo che “può dirsiche nel sistema del decreto 276/03 l‘utilizzatore sia considerato come datore di lavoro non solo ai fini dell’esercizio del potere direttivo e di controllo sul lavoratore, ma anche ai fini dell’applicazione della normativa in tema di sicurezza. Ciò si desume dal comma 5 dell’articolo 23 ove si stabilisce che l‘utilizzatore deve osservare nei confronti del lavoratore somministrato tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza previsti dalla legge e dai contratti collettivi.Viceversa il comma 5 prevede specifici obblighi di sicurezza in capo all’Agenzia, ai quali va, quindi, circoscritta la responsabilità di quest’ultima in tale materia.”
Gli argomenti illustrati sono sintetizzati in una flow-chart relativa agli obblighi di informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e registro infortuni a carico delle agenzie di somministrazione e delle imprese utilizzatrici previsti dal D.Lgs. 273/03.
Le linee guida contengono inoltre ildocumento dal titolo “La tutela di sicurezza e salute del lavoratore a progetto” che rappresenta una possibile interpretazione, alternativa ad altre, sugli aspetti riferiti alla tutela della salute di questa categoria di lavoratori. Allegato alla pubblicazione un glossario e il “libretto formativo del cittadino“ previsto dall’art. 2 c. i del D.Lgs. 276/03.
Una sentenza della Cassazione del 14 marzo 2013 sancisce che tra i doveri di fedeltà cui è tenuto il lavoratore non è compreso il dovere di “omertà” su fatti di potenziale rilevanza penale accaduti nell’azienda in cui lavora. A cura di Anna Guardavilla.
Il D.Lgs. 81/2008 richiede che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. La delega deve indicare i poteri conferiti al delegato. Di Rolando Dubini.
Esempi tratti dall’archivio Infor.mo.: infortuni correlati a errori in attività di deposito e accatastamento. Le dinamiche degli incidenti e le modalità corrette per il carico, il trasporto e l’accatastamento di rotoballe di fieno.
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