La "soluzione" suggerita con questa risposta, oltre all'evidente problema di chi paga tutto il tempo che l'
RLS impiegherà per leggere al videoterminale il documento di valutazione dei rischi (e non può essere l'RLS stesso, ovviamente), in realtà è inapplicabile al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, RLST, a meno che non lo si voglia sequestrare in azienda, e poiché è inimmaginabile un trattamento differenziato per
RLS e RLST se ne deve dedurre la illogicità della soluzione prospettata, nonché la sua illegittimità per incompatibilità con l'inequivocabile dettato normativo dell'articolo 18 comma 1 lettera o del D. Lgs. n. 81/2008 che obbliga
datore di lavoro e dirigente alla consegna materiale del documento di valutazione dei rischi all'RLS, e non alla messa a disposizione sul video terminale aziendale dello stesso.
Peraltro il riferimento all'articolo 53 del D.Lgs. n. 81/2008 è clamorosamente sbagliato, perché è proprio detto articolo a prevedere esplicitamente che la documentazione di cui al D.Lgs. n. 81/29008, incluso il documento di
valutazione dei rischi, può sì essere tenuta in forma elettronica, ma solo a condizione, tra le altre, che "e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria", perciò
la messa a disposizione su supporto elettronico non è legittima se non consente la stampa dello stesso.
Ciò posto, i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza potranno tranquillamente continuare a richiedere in forma scritta all'azienda copia stampata del documento di valutazione dei rischi, dichiarando che ne faranno un uso esclusivamente correlato alla tutela del diritto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori che rappresentano (obbligandosi ad evitare qualunque diffusione arbitraria dello stesso), e potranno altresì ricorrere
all'organo di vigilanza competente nel caso in cui la richiesta non venisse soddisfatta tempestivamente dal
datore di lavoro o dal dirigente delegato per tale compito, ovvero nel più breve tempo possibile, non oltre una settimana dalla richiesta.
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