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Pubblicato il DPR ambienti confinati

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Lavoratori

10/11/2011

La qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, la procedura per la esecuzione dei lavori in spazi confinati, la formazione e l’addestramento. Di Massimo Valerio.

 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.", che entrerà in vigore dal 23 novembre 2011.
 
Il decreto che nasce per meglio regolamentare la sicurezza nelle attività lavorative svolte in ambienti comunemente definiti come confinati.
Numerose sono le novità accolte da molti (parti sociali, tecnici etc.) con largo favore (si veda anche la newsletter n° 6 di settembre 2011 del Ministero del lavoro).
Il decreto nasce sulla scia dei vari incidenti che si sono tristemente succeduti nel triennio 2008 – 2010 traendo conclusioni per molti aspetti complementari o diverse dai decreti e da tutte le linee guida (ed.2001 e ed.2008) che lo hanno preceduto. Operando sulla base della qualificazione degli attori e su regole chiare, pone in campo nuovi e diverse parametri di confronto rispetto al passato. In realtà, buona parte degli argomenti era già contenuta di fatto nel D.lgs. 81/08 ma viene ribadita con forza in un unico testo indirizzato al settore  in modo da rafforzarne la valenza preventiva.
 
In particolare, due gli aspetti di novità che saranno oggetto di adeguamento da parte delle aziende chiamate ad operare in Ambienti confinati. Veniamo ora alle novità.


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La prima novità riguarda la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che possono operare in spazi confinati. In aggiunta a tutti gli obblighi già gravanti in materia, si è provveduto (in attesa, si legge, della definizione di un complessivo sistema di qualificazione) a definire in maniera puntuale una serie di requisiti in modo da selezionare i soggetti destinati a tali attività. In specifico è prevista:
- l’obbligatorietà di informazione, formazione e addestramento specifici, da rinnovare periodicamente. Ovviamente l’aspetto più qualificante è l’addestramento che possiamo intendere come riferito all’uso degli strumenti di prevenzione (DPI, rilevatori ecc.) ma anche alle procedure da adottare in caso di anomalia o emergenza;
- il possesso di DPI specifici, strumentazioni ed attrezzature, idonei a prevenire i rischi propri dell’ attività. Qui ci permettiamo di osservare che anche il committente, sulla base della propria valutazione dei rischi, dovrà avere la capacità di comprendere se le dotazioni del fornitore sono idonee dal punto di vista della sicurezza, altrimenti questo tipo di qualificazione perderebbe di effettività;
- l’obbligo di presenza, durante tali attività, di personale esperto (non inferiore al 30% della forza lavoro destinata alla attività medesima) con contratti definiti;
- l’integrale rispetto degli obblighi contributivi;
- l’applicazione delle norme, non solo alla azienda che acquisisce il contratto o che esegue i lavori al proprio interno, ma anche a qualsiasi soggetto della filiera (subappalti, ecc). A questo proposito il decreto si sofferma ampiamente sulla regolamentazione degli appalti, al fine di evitare quanto già visto in passato negli incidenti più grandi.
Dal testo esaminato non appaiono eccezioni per le aziende che effettuano autonomamente i lavori in oggetto,quindi i requisiti applicabili dovranno essere rispettati con riferimento al personale coinvolto in tali attività.
 
La seconda novità riguarda la specifica indicazione della necessità di una procedura per la esecuzione dei lavori in spazi confinati.
Il titolo dell’articolo 3 del suddetto decreto è “ Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati”.
La richiesta esplicita di una procedura scritta con specifici requisiti che sia adottata durante tutte le fasi, o altri criteri quali l’informazione prima dell’accesso (per un periodo non inferiore ad un giorno) o l’individuazione di un rappresentante del committente formato ed addestrato che vigili sulle attività, sono novità di rilievo, peraltro già prospettate nelle linee guida ISPESL del 2008. L’idea di definire un processo univoco e ben delineato per l’esecuzione di attività pericolose è qualcosa che nella cultura anglosassone era ben presente a partire da metà degli anni ’90 e che ha trovato larga attuazione in alcuni settori come il petrolchimico proprio per la tipologia di lavoro di cui stiamo parlando. Ma l’allargamento dell’approccio a tutti i settori, anche a quelli in cui il lavoro in spazi confinati può apparire meno pericoloso, punta all’obiettivo di evitare la sottovalutazione del rischio che in molti degli incidenti degli ultimi anni è stata una delle cause rilevanti per l’accadimento degli stessi.
Si delinea in alternativa alle suddette procedure anche l’imminente uscita di buone prassi in corso di approvazione (qualora validate dalla Commissione consultiva permanente). Probabilmente sarà comunque necessario un adeguamento dei contenuti delle buone prassi alla effettiva organizzazione del lavoro dei vari soggetti coinvolti.
 
Le due novità configurano una porzione interessante di un sistema di gestione in cui molti dei requisiti richiesti coprono punti specifici, ad es., della norma OHSAS 18001. È di fatto escluso il mero intervento di formazione in aula fine a sé stessa a cui abbiamo tutti assistito negli ultimi anni.
Addestramento fattivo, formazione permanente su DPI precisi ed atti allo scopo. Il futuro di questa specifica parte di lavorazioni taglia nettamente i ponti con la sicurezza fatta sulla carta e poco fattiva.
 
Lo scenario è di fatto completamente diverso. La procedura che il costituisce il cuore del DPR, sarà definita e fatta rispettare dal datore di lavoro, o chi per lui, dopo avere bene analizzato le fattispecie di lavori a cui potrà/vorrà partecipare. Non potrà essere generica perché ad essa è legata la scelta della organizzazione del lavoro (costituzione delle squadre), dei metodi di lavoro e soprattutto la scelta dei DPI di terza categoria. In questo senso, e non in altri, le buone prassi prospettate potranno essere di aiuto ma non determinanti, in quanto anche solo la presenza di due tipi di ambienti confinati porterà a procedure dedicate e specifiche di quella azienda e del mondo in cui opera. La procedura diventa quindi il cuore stesso delle scelte e del know how dell’azienda qualificata a lavorare in ambiente confinato che a questo punto deve essere perfettamente conosciuto, definito ed analizzato.
Gli stessi criteri di soccorso, sono legati al tipo di intervento svolto, alle attrezzature in dotazione all’ impresa, ai DPI scelti, all’addestramento ricevuto e non ultimo alle capacità fattive dei dipendenti dell’impresa.
La formazione sarà generica ed introduttiva solo in piccola parte, ma sarà prepotentemente effettuata sulla procedura aziendale dedicata al tipo di lavorazioni svolte.
 
Infine, l’addestramento riveste, in questo settore, importanza particolare. In questo caso si rivelano preziose le linee guida ISPESL del giugno del 2008, che tracciano suggerimenti importanti sui DPI necessari, sugli equipaggiamenti e sulla strumentazione atta ad individuare la presenza di sostanze pericolose.
Le suddette linee suggeriscono un aggiornamento dell’addestramento almeno annuale. Si tratta di un addestramento approfondito e multisettoriale che spazia dalle tecniche di ingresso a quelle di recupero, passando per le analisi in campo delle atmosfere riscontrate. Anche se non viene definita la competenza dei docenti trattandosi di tecniche di soccorso unite ad una conoscenza approfondita dei DPi di terza categoria, delle schede delle sostanze presenti e dei relativi limiti, così come della strumentazione, di fatto apre scenari in cui più professionisti e medici operino di concerto per offrire adeguato addestramento, la cui durata è normata nei termini minimi (almeno un giorno).
 
Riassumendo, il nuovo DPR esprime concetti conosciuti e già espressi nella normativa attuale, ma resi chiari ed espliciti per una salvaguardia fattiva che riconduca ad un sistema di gestione della sicurezza più complessivo. Difficile infatti immaginare la gestione, l’aggiornamento e la manutenzione di corsi, attrezzature, strumentazioni, senza un approccio definito da un sistema gestionale più o meno complesso.
Le novità espresse in maniera chiara, per chiunque operi in questo settore, vanno nella giusta direzione e possono essere un chiaro esempio di fattiva prevenzione con l’obiettivo dichiarato di evitare le tragedie viste in passato.
 
 
 
 
Massimo Valerio
 
 
 


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Rispondi Autore: Francesco Cuccuini - likes: 0
10/11/2011 (08:43:18)
Tante misure organizzative: formazione, informazione, procedure, qualificazione...

Benissimo.
Rispondi Autore: Garofolo Mario - likes: 0
11/11/2011 (12:26:21)
Il titolo del Decreta riporta "...operanti in ambienti sospaetti di inquinamento o confinanti...", ma non è confinati?
Rispondi Autore: mario - likes: 0
11/11/2011 (14:05:10)
certo che è "confinati", ma nel decreto c'è effettivamente scritto "confinanti"...ne azzeccassero una!

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