Spetta al Testo unico sulla sicurezza (
D.lgs. 81/2008) l'avere rafforzato le funzioni di questa figura aziendale, facendone un punto di riferimento all'interno dell'impresa per quanto riguarda la valutazione dei rischi e la prevenzione/informazione dei dipendenti. Resta di responsabilità del datore di lavoro (o del dirigente pubblico o privato) comunicare all'INAIL entro il 31 marzo il nominativo dell'incaricato in carica dal 31 dicembre dell'anno precedente. Tuttavia, per il primo anno di applicazione - il 2009, per l'appunto - si è scelto di prorogare la scadenza ultima di oltre un mese e mezzo.
Come già detto, per assolvere a quest'obbligo di legge
bisogna compilare il modulo via internet. Gli interessati, dunque, devono andare sul sito dell'INAIL, selezionare -
previa registrazione - l'area "
Punto cliente" e, successivamente, cliccare sul modello "Dichiarazione RLS" (i consulenti del lavoro potranno sostituirsi ai datori nella comunicazione, secondo una procedura semplificata per i clienti già inseriti nella "delega" INAIL del professionista). Per chi non riuscisse a orientarsi all'interno del portale dell'Istituto, basta rivolgersi a qualsiasi sede per potere essere affiancato da un operatore.
I dati richiesti permetteranno, così, di individuare l'unità produttiva interessata, il nome del
rappresentante per la sicurezza e la data a partire dalla quale è operativo l'incarico. Nel caso insorgessero inconvenienti durante l'inserimento telematico delle informazioni, si può chiedere direttamente il modello RLS all'INAIL o scaricarlo dal sito, e inviarlo al già citato numero di fax (800.657.657).
Infine, chi avesse già provveduto spontaneamente alla comunicazione tramite posta o fax è tenuto a ripetere l'invio secondo le nuove procedure stabilite dalla circolare (in caso di inadempimento è prevista, secondo quanto stabilito dall'articolo 55 del Testo unico, una sanzione di 500 euro per ogni singola violazione).
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