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La Cassazione sulla responsabilita' del lavoratore

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Lavoratori

24/05/2010

Non sussiste responsabilità del datore di lavoro nel caso di una condotta del lavoratore imprudente ed imprevedibile, quale l’iniziativa di utilizzare una attrezzatura in modo improprio e in un ambito estraneo alle mansioni affidate. A cura di G.Porreca.

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Cassazione Sezione IV Penale - Sentenza n. 7267 del 23 febbraio 2010 (U. P. 10 novembre 2009) -  Pres. Morgigni – Est. Izzo – P.M. Salzano - Ric. I. M. e I. I.  

Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)

Questa sentenza della Corte di Cassazione penale si contrappone evidentemente a quello che è ormai un indirizzo consolidato della giurisprudenza in merito alle responsabilità, con riferimento al comportamento dei lavoratori, di chi assume nella organizzazione della sicurezza in azienda una posizione di garanzia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.





Più volte la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è esentato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore e le conseguenze dovute allo stesso presentino i caratteri della eccezionalità, della abnormità e della esorbitanza rispetto al processo lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute ed inoltre che una condotta imprudente del lavoratore può rappresentare al massimo una mera concausa di un infortunio. Questa volta però la stessa Corte di Cassazione, discostandosi da quello che ha costituito sempre un indirizzo generale e formulando in merito delle interessanti considerazioni, afferma invece che quando la condotta tenuta dai lavoratori, come nel caso della sentenza in esame, è del tutto imprevedibile ed è connotata da assoluta imprudenza, il rischio che ne consegue non è governabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente del lavoratore stesso.

Il caso
Una società ha dato in appalto l’esecuzione degli impianti delle tubature di acqua potabile, di aria compressa e di gas metano da eseguirsi nell’ambito dei lavori edili in corso presso un capannone ad un’altra società la quale ha subappaltato a due artigiani rispettivamente l'esecuzione dei lavori edili e di istallazione dei tubi stessi. Nell'ambito di tale attività uno degli artigiani, avendo necessità di svolgere dei lavori ad altezza di circa 6 metri ed essendo il regolare mezzo di sollevamento in dotazione già impegnato, posizionava, con l'aiuto dell’altro artigiano, un cestello sopra le forche di un muletto, facendosi sollevare verso il luogo di lavoro e lo stesso, a causa della instabilità del cesto e del suo ribaltamento, cadeva al suolo da un'altezza di circa cinque metri battendo il capo in terra e decedendo per le gravi lesioni patite.

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità penale sia dell’amministratore della società committente, per avere consentito i subappalti senza vigilare sulla sicurezza nel cantiere e l'affidabilità dei subappaltatori, che del direttore dei lavori della società stessa, anche questi per omessa vigilanza ed omessa segnalazione della inadeguatezza al lavoro della società appaltatrice, oltre che dei datori di lavoro della ditta appaltatrice in qualità di sostanziali datori di lavoro della vittima, per non avere garantito la sicurezza del lavoro, nonché dell’artigiano posto alla guida del muletto dalle cui forche era caduto il lavoratore infortunato, per avere consentito l'uso improprio dello stesso.

Successivamente la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado assolveva tutti gli imputati, perché il fatto non sussiste, ad eccezione dell’artigiano nei cui confronti dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, confermando nei suoi confronti le statuizioni civili. La Corte territoriale ha osservato che era emerso dalla istruttoria dibattimentale che nel cantiere in esame era presente un regolare carrello elevatore e che l’artigiano stesso, prendendo l’iniziativa di adattare un muletto al quale era stato ancorato un cestello non in modo stabile, aveva deciso di utilizzare un mezzo improprio per lavorare in altezza e ciò in ragione della fretta che aveva a terminare il lavoro. Secondo la stessa Corte “tale condotta, connotata da assoluta imprudenza ed imprevedibilità, era da qualificarsi una fattore causale eccezionale ed anomalo che escludeva la efficienza eziologica delle condotte degli imputati degradate a meri irrilevanti antecedenti” per cui l'unico responsabile dell’accaduto andava individuato nell’artigiano che coscientemente aveva aiutato la vittima a porre in atto modalità pericolose di lavoro, pur potendo rifiutare la collaborazione e denunciare l'imprudenza.

Il difensore delle parti civili ha proposto ricorso avverso la sentenza chiedendone l’annullamento e lamentando la violazione di legge, in relazione alla corretta applicazione dell'articolo 41 c.p., comma 2, allorquando è stato affermato che la condotta dell' artigiano deceduto era stata causa sopravvenuta e da sola sufficiente a cagionare l'evento, ribadendo che, per giurisprudenza consolidata, la condotta negligente ed imprudente del lavoratore, costituisce causa sopravvenuta eccezionale, solo quando viene posta in atto per finalità diverse dal processo produttivo o estranee alle mansioni attribuite. Nel caso in esame, invece, il lavoratore stava svolgendo le mansioni attribuitegli, sebbene utilizzando un mezzo improprio, in quanto il carrello elevatore al momento del fatto era utilizzato da altri operai.

La decisione della suprema Corte e le motivazioni
Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato ed è stato pertanto rigettato. “In primo luogo” ha affermato la suprema Corte, “va ricordato che, in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento (articolo 41 c.p., comma 2) quando sia comunque riconducibile all'area di rischio proprio della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4 , n. 21587/07, ric. Pelosi, rv. 236721)”. La Sez. IV prosegue quindi formulando delle interessanti ed innovative considerazioni sostenendo che “a fronte di un orientamento che pretendeva, per dare rilevanza causale esclusiva alla condotta del lavoratore, non solo la abnormità e l'imprudenza, ma anche che la stessa fosse stata tenuta in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, si è consolidato un diverso orientamento che conferisce rilievo causale anche a condotte poste in essere nell'ambito delle mansioni attribuite”.

In particolare”, afferma la Sez. IV,”può essere considerato imprudente ed abnorme ai fini causali, non solo il comportamento posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, ma anche quello che ‘rientri nelle mansioni che sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro’ (Cass. 4 , 40164/04, Giustiniani; v. anche Cass. 4 , 952/97, Maestrini)”. ”In sostanza”, prosegue ancora la Corte di Cassazione, “partendo dal presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la mancata adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, tale rimproverabilità viene meno se la condotta pretesa non era esigibile in quanto del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare. Ebbene un rischio può considerarsi prevedibile, quando, in base a massime di esperienza venga valutato che è possibile che vengano tenute determinate condotte a cui possono conseguire, non eccezionalmente, determinati eventi di danno o di pericolo”

Alla luce delle considerazioni sopra espresse la Corte di Cassazione ha condiviso le decisioni della Corte di Appello individuando nel caso posto all’esame l’iniziativa presa dai lavoratori di utilizzare il carrello elevatore “del tutto autonoma, abnorme e fuori da alcuna prevedibilità” per accelerare i lavori in quanto era stata loro fornito un idoneo attrezzo per lavorare in quota al momento inutilizzabile perché usato da altri lavoratori. “Tali conclusioni”, ha quindi tenuto a precisare la Sez. IV, “non contraddicono la consolidata giurisprudenza che individua nella condotta imprudente del lavoratore una mera concausa del suo infortunio. Tale giurisprudenza parte dalla considerazione che la violazione di norme di sicurezza da parte dei dipendenti, che si siano assuefatti alle lavorazioni da svolgere, può indurre a cali di attenzione ed a ‘confidenze’ nello svolgimento delle loro attività tali da esporli a rischio di infortunio. Ma tali condotte sono del tutto prevedibili e pertanto le misure di prevenzione ed i controlli devono necessariamente prendere in considerazione la possibilità che siano tenute, durante le attività lavorative, condotte in violazione delle disposizioni di sicurezza: la prevedibilità del rischio determina, quindi, l'esigibilità di una condotta atta a prevenirlo e di conseguenza, in caso di omissione, la responsabilità”. “Ma quando in un caso come quello di specie”, conclude la suprema Corte, “la condotta tenuta dai due lavoratori è del tutto imprevedibile, il rischio che determina non è governabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla condotta imprudente dei due lavoratori (tra cui la vittima)”.


Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 7267 del 23 febbraio 2010 (U. P. 10 novembre 2009) -  Pres. Morgigni – Est. Izzo – P.M. Salzano - Ric. I. M. e I. I.  - Non sussiste responsabilità del datore di lavoro nel caso di una condotta del lavoratore imprudente ed imprevedibile, quale l’iniziativa di utilizzare una attrezzatura in modo improprio e in un ambito estraneo alle mansioni affidate.




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