La Cassazione sulla responsabilita' del lavoratore
Non sussiste responsabilità del datore di lavoro nel caso di una condotta del lavoratore imprudente ed imprevedibile, quale l’iniziativa di utilizzare una attrezzatura in modo improprio e in un ambito estraneo alle mansioni affidate. A cura di G.Porreca.
Questa sentenza della Corte di Cassazione penale si contrappone evidentemente a
quello che è ormai un indirizzo consolidato della giurisprudenza in merito alle
responsabilità, con riferimento al comportamento dei lavoratori, di chi assume
nella organizzazione della sicurezza in azienda una posizione di garanzia della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Più volte la
Corte di Cassazione ha
affermato che il datore di lavoro è esentato da responsabilità solo
quando il
comportamento del lavoratore e le conseguenze dovute allo stesso
presentino i
caratteri della eccezionalità, della abnormità e della esorbitanza
rispetto al
processo lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute ed
inoltre che
una condotta
imprudente
del lavoratore può rappresentare al massimo una mera concausa di
un infortunio. Questa volta però la stessa Corte di Cassazione,
discostandosi
da quello che ha costituito sempre un indirizzo generale e formulando in
merito
delle interessanti considerazioni, afferma invece che quando la condotta
tenuta
dai lavoratori, come nel caso della sentenza in esame, è del tutto
imprevedibile ed è connotata da assoluta imprudenza, il rischio che ne
consegue
non è governabile, tanto da conferire forza eziologica esclusiva alla
condotta
imprudente del lavoratore stesso.
Il caso Una società ha dato in appalto l’esecuzione degli impianti delle
tubature
di acqua potabile, di aria compressa e di gas metano da eseguirsi
nell’ambito
dei lavori edili in corso presso un capannone ad un’altra società la
quale ha
subappaltato a due artigiani rispettivamente l'esecuzione dei lavori
edili e di
istallazione dei tubi stessi. Nell'ambito di tale attività uno degli
artigiani,
avendo necessità di svolgere dei lavori ad altezza di circa 6
metri ed essendo il regolare mezzo di sollevamento in dotazione
già
impegnato, posizionava, con l'aiuto dell’altro artigiano, un cestello
sopra le forche di un muletto, facendosi sollevare verso il luogo di
lavoro e lo
stesso, a causa della instabilità del cesto e del suo ribaltamento,
cadeva al
suolo da un'altezza di circa cinque metri battendo il capo in terra e
decedendo
per le gravi lesioni patite.
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità
penale sia dell’amministratore della società committente, per avere
consentito
i subappalti senza vigilare sulla sicurezza nel cantiere e
l'affidabilità dei
subappaltatori, che del direttore dei lavori della società stessa, anche
questi
per omessa vigilanza ed omessa segnalazione della inadeguatezza al
lavoro della
società appaltatrice, oltre che dei datori di lavoro della ditta
appaltatrice
in qualità di sostanziali datori di lavoro della vittima, per non avere
garantito la sicurezza del lavoro, nonché dell’artigiano posto alla guida
del
muletto dalle cui forche era caduto il lavoratore infortunato, per
avere consentito l'uso improprio dello stesso.
Successivamente la Corte
di Appello, in riforma della sentenza di primo grado assolveva tutti gli
imputati, perché il fatto non sussiste, ad eccezione dell’artigiano nei
cui
confronti dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione,
confermando nei suoi confronti le statuizioni civili. La Corte territoriale ha osservato che era emerso dalla istruttoria
dibattimentale che nel cantiere in esame era presente un regolare carrello
elevatore e che l’artigiano stesso, prendendo l’iniziativa di
adattare un
muletto al quale era stato ancorato un cestello non in modo stabile,
aveva
deciso di utilizzare un mezzo improprio per lavorare in altezza e ciò in
ragione della fretta che aveva a terminare il lavoro. Secondo la stessa
Corte “tale condotta, connotata da assoluta
imprudenza ed imprevedibilità, era da qualificarsi una fattore causale
eccezionale ed anomalo che escludeva la efficienza eziologica delle
condotte
degli imputati degradate a meri irrilevanti antecedenti” per cui
l'unico
responsabile dell’accaduto andava individuato nell’artigiano che
coscientemente
aveva aiutato la vittima a porre in atto modalità pericolose di lavoro,
pur
potendo rifiutare la collaborazione e denunciare l'imprudenza.
Il difensore delle parti civili ha proposto ricorso avverso la sentenza
chiedendone l’annullamento e lamentando la violazione di legge, in
relazione
alla corretta applicazione dell'articolo 41 c.p., comma 2, allorquando è
stato
affermato che la condotta dell' artigiano deceduto era stata causa
sopravvenuta
e da sola sufficiente a cagionare l'evento, ribadendo che, per
giurisprudenza
consolidata, la condotta negligente ed imprudente del lavoratore,
costituisce
causa sopravvenuta eccezionale, solo quando viene posta in atto per
finalità
diverse dal processo produttivo o estranee alle mansioni attribuite. Nel
caso
in esame, invece, il lavoratore stava svolgendo le mansioni
attribuitegli,
sebbene utilizzando un mezzo improprio,
in quanto il carrello elevatore al momento del fatto era utilizzato da
altri operai.
La decisione della suprema Corte e le
motivazioni Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione infondato ed è
stato
pertanto rigettato. “In primo luogo”
ha affermato la suprema Corte, “va
ricordato che, in linea di principio, la condotta colposa del lavoratore
infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a
produrre
l'evento (articolo 41 c.p., comma 2) quando sia comunque riconducibile
all'area
di rischio proprio della lavorazione svolta: in tal senso il datore di
lavoro è
esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore,
e le
sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità,
dell'abnormità,
dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di
organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass. 4 , n. 21587/07, ric.
Pelosi, rv.
236721)”. La Sez. IV
prosegue quindi formulando delle interessanti ed innovative
considerazioni
sostenendo che “a fronte di un
orientamento che pretendeva, per dare rilevanza causale esclusiva alla
condotta
del lavoratore, non solo la abnormità e l'imprudenza, ma anche che la
stessa
fosse stata tenuta in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e,
pertanto,
al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, si è
consolidato
un diverso orientamento che conferisce rilievo causale anche a
condotte
poste in essere nell'ambito delle mansioni attribuite”.
“In particolare”, afferma la Sez. IV,”può essere considerato imprudente ed abnorme ai
fini
causali, non solo il comportamento posto in essere del tutto
autonomamente e in
un ambito estraneo alle mansioni affidate, ma anche quello che ‘rientri
nelle mansioni
che sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente,
ontologicamente,
lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del
lavoratore nella esecuzione del lavoro’ (Cass. 4 , 40164/04,
Giustiniani; v.
anche Cass. 4 , 952/97, Maestrini)”. ”In sostanza”,
prosegue ancora la Corte di Cassazione, “partendo
dal
presupposto che ciò che viene rimproverato al datore di lavoro è la
mancata
adozione di condotte atte a prevenire il rischio di infortuni, tale
rimproverabilità viene meno se la condotta pretesa non era esigibile in
quanto
del tutto imprevedibile era la situazione di pericolo da evitare. Ebbene
un
rischio può considerarsi prevedibile, quando, in base a massime di
esperienza
venga valutato che è possibile che vengano tenute determinate condotte a
cui
possono conseguire, non eccezionalmente, determinati eventi di danno o
di
pericolo”
Alla luce delle considerazioni sopra espresse la Corte di
Cassazione ha condiviso le decisioni della Corte di
Appello individuando nel caso posto all’esame l’iniziativa presa dai
lavoratori
di utilizzare il carrello elevatore “del
tutto autonoma, abnorme e fuori da alcuna prevedibilità” per
accelerare i
lavori in quanto era stata loro fornito un idoneo attrezzo per lavorare
in
quota al momento inutilizzabile perché usato da altri lavoratori. “Tali conclusioni”, ha quindi tenuto a
precisare la Sez. IV, “non contraddicono
la consolidata
giurisprudenza che individua nella condotta imprudente del lavoratore
una mera
concausa del suo infortunio. Tale giurisprudenza parte dalla
considerazione che
la violazione di norme di sicurezza da parte dei dipendenti, che si
siano
assuefatti alle lavorazioni da svolgere, può indurre a cali di
attenzione ed a
‘confidenze’ nello svolgimento delle loro attività tali da esporli a
rischio di
infortunio. Ma tali condotte sono del tutto prevedibili e pertanto le
misure di
prevenzione ed i controlli devono necessariamente prendere in
considerazione la
possibilità che siano tenute, durante le attività lavorative, condotte
in
violazione delle disposizioni di sicurezza: la prevedibilità del rischio
determina, quindi, l'esigibilità di una condotta atta a prevenirlo e di
conseguenza, in caso di omissione, la responsabilità”. “Ma quando in un
caso
come quello di specie”, conclude la suprema Corte, “la
condotta tenuta dai due lavoratori è del tutto imprevedibile, il
rischio che determina non è governabile, tanto da conferire forza
eziologica
esclusiva alla condotta imprudente dei due lavoratori (tra cui la
vittima)”.
Una sentenza della Cassazione del 14 marzo 2013 sancisce che tra i doveri di fedeltà cui è tenuto il lavoratore non è compreso il dovere di “omertà” su fatti di potenziale rilevanza penale accaduti nell’azienda in cui lavora. A cura di Anna Guardavilla.
Il D.Lgs. 81/2008 richiede che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. La delega deve indicare i poteri conferiti al delegato. Di Rolando Dubini.
Esempi tratti dall’archivio Infor.mo.: infortuni correlati a errori in attività di deposito e accatastamento. Le dinamiche degli incidenti e le modalità corrette per il carico, il trasporto e l’accatastamento di rotoballe di fieno.
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