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Comunicazione dei nominativi di RLS, RLST e fondo presso l’INAIL

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Lavoratori

14/05/2009

L'obbligo della comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS vale solo per il RLS aziendale o anche per il RLS Territoriale? Si ha notizia del fondo istituito presso l’INAIL a cui versare il contributo in caso di RLST? A cura di G. Porreca.

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A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
Secondo quanto indicato dall’art. 18 comma 1 lettera aa) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e l’inosservanza a tale obbligo comporta, ai sensi dell’art. 55 comma 4 lettera o), una sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro. L’INAIL ha emanata in merito la Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 avente per oggetto “ Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi.” con la quale l'Istituto stesso ha predisposto una apposita procedura per la citata comunicazione, procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente.
 
 
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Tale comunicazione, secondo quanto indicato nella citata Circolare, dovrà riferirsi  ad ogni singola azienda, o unità produttiva in cui l'azienda stessa è articolata, e deve essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno (solo per il 2009, poiché si tratta della prima applicazione di nuove norme e procedure, la scadenza è fissata al 16 maggio) ed i nominativi trasmessi devono "fotografare" la situazione in essere al 31 dicembre 2008. Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, informa l’INAIL, l'azienda potrà semplicemente  confermare la situazione già comunicata, o diversamente, dovrà procedere ad una nuova segnalazione. “Nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata” si legge in una comunicazione fatta a parte dallo stesso Istituto “il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione”.

Per quanto riguarda l’obbligo o meno da parte del datore di lavoro di comunicare all’INAIL anche il nominativo del RLST, si segnala un indirizzo fornito in merito dallo stesso Istituto con un comunicato congiunto INAIL Direzione Centrale Prevenzione CNA Conf. Naz. Artigianato e pmi Confartigianato Casartigiani Claai, datato 2/4/2009 e consultabile sul sito INAIL, che così recita “In seguito ai dubbi interpretativi sorti in merito alla pubblicazione della Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo 2009 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi, D. Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lett. aa) – si specifica che la circolare e la procedura on-line riguardano esclusivamente la comunicazione dei dati del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza. Per quanto riguarda altre fattispecie (es. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  territoriali o di comparto) non va effettuata alcuna comunicazione; saranno fornite successive istruzioni anche in relazione all’evoluzione del Testo Unico in materia”.
 
Il citato comunicato emesso dall’INAIL, in realtà, suscita qualche perplessità in quanto non sembra proprio allineato alle disposizioni legislative emanate in merito. Infatti l’art. 18 comma 1 lettera aa) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 che, come già detto, impone ai datori di lavoro l’obbligo, peraltro sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per chi non vi ottemperi, di comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, lascia intendere che vada comunque segnalato in ogni caso il nominativo di colui che nell’azienda ricopre le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza qualunque sia la sua origine, aziendale o territoriale, e che sia stato eletto quindi o designato all’interno dell’azienda stessa oppure che sia stato assegnato dall’organismo paritetico territoriale.
 
Gli organi di vigilanza sono molto attenti nell’effettuare il controllo sulla applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nell’adottare i relativi provvedimenti contravvenzionali e quindi, in fondo, ai datori di lavoro rimane l’ultima parola. Si spera, a questo proposito, che l’INAIL riveda la propria posizione per quanto riguarda la comunicazione del RLST al fine di coordinarsi con le disposizioni legislative vigenti e riveda altresì la procedura on line di comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza prendendo in considerazione anche la eventuale presenza in azienda di un RLST. Si fa presente inoltre, per quanto riguarda la notizia alle aziende della designazione del RLST di cui al quesito che, in base al comma 8 dell’art. 51 del D. Lgs. n. 81/2008, è compito degli organismi paritetici territoriali di comunicare alle aziende nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS i nominativi dei RLST che potranno esercitare presso le stesse le competenze di cui all’art. 50.
 
Circa il fondo previsto dall’art. 52 del D. Lgs. n. 81/2008, al quale il datore di lavoro deve versare il proprio contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, Fondo le cui modalità di funzionamento saranno fissate con decreto da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 da parte del Ministro del lavoro, delle politiche sociali e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non risulta che lo stesso al momento sia stato ancora costituito.
 
Si fa presente, infine, che con l’art. 27 della bozza del decreto legislativo di modifica del D. Lgs. n. 81/2008 approvata dal Consiglio dei Ministri del 27/3/2009, il Governo, per sopperire opportunamente ad una carenza presente nella procedura prevista dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008, ha proposto un emendamento all’art. 47 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 con il quale dovrebbe essere istituito l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, che non hanno all’interno della loro azienda il RLS, di comunicare direttamente agli organismi paritetici territoriali tale situazione affinché questi possano procedere all’assegnazione del RLST per quelle aziende. 


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Rispondi Autore: gina lattanzio - likes: 0
26/06/2013 (17:22:18)
chiedo di avere una offerta per un RLS Territoriale per la mia impresa (di pulizie) individuale, sita in Piossasco (TO).

Grazie
Autore: 3466937692
06/03/2017 (06:56:32)
Sono un Territoriale con sede ad alessandria,se le interessa ancora mi telefoni.Il mio nome è Enzo.
Rispondi Autore: MARIA GRAZIA SCARPELLINI - likes: 0
05/09/2018 (19:15:21)
cosa succede se una ditta non paga il contributo un anno?
Grazie

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