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Aggiornare la formazione: la scadenza dell’11 gennaio 2017

Aggiornare la formazione: la scadenza dell’11 gennaio 2017

Per i dirigenti, preposti, lavoratori e datori di lavoro/RSPP che si sono formati entro l’11 gennaio 2012 si avvicina sempre di più la scadenza dell’11 gennaio 2017 relativa agli aggiornamenti richiesti dalla normativa.


Brescia, 24 Nov – È evidente che perché la formazione erogata a lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP, sia efficace e in grado di favorire realmente una tutela della salute e sicurezza, deve essere costantemente aggiornata, specialmente in relazione alle modifiche normative e all’evoluzione dei rischi.

 

Ed infatti entrambi gli Accordi del 21 dicembre 2011 - in tema di formazione dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei lavoratori, dirigenti e preposti, adottati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008 - prevedono l’aggiornamento della formazione, svolto in un arco temporale quinquennale.



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Vediamo cosa dice, ad esempio, l’ Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008:

 

9. AGGIORNAMENTO

 

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore (…).

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico – normativi;

- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;

- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda.

- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai dirigenti come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti m materia di salute e sicurezza del lavoro.

(…)

 

Ma entro quando lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP devono aggiornarsi?

 

Per dare una risposta a questa domanda e verificare se esistono nei prossimi mesi scadenze rilevanti per l’aggiornamento di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP, possiamo fare riferimento alle Linee guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datore di Lavoro/RSPP, ad interpretazione degli Accordi Stato-Regioni approvati il 21 dicembre 2011, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012:

 

Aggiornamento della formazione

(…)

Al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l’aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell’arco del quinquennio, dei termini per l’adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli accordi e, quindi, sempre considerando il quinquennio successivo all’11 gennaio 2012. Quindi, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l’11 gennaio 2017.

Con riferimento ai soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo, coerente con i contenuti degli accordi.

 

Possiamo dunque rispondere alla domanda e ricordare la prossima scadenza per l’aggiornamento di quasi tutti i lavoratori, dirigenti e preposti che sono stati formati entro l’11 gennaio 2012 (entrata in vigore degli accordi): dovranno aggiornarsi entro il prossimo 11 gennaio 2017.

 

Tuttavia c’è un’eccezione di cui tener conto e che è relativa a quanto contenuto nel punto 11 (Riconoscimento della formazione pregressa), lettera a), dell’Accordo per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008: “l'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi”.

Dunque per i lavoratori e preposti formati prima del 11 gennaio 2007 - con una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi (punto 11) - l'aggiornamento sarebbe già dovuto avvenire entro l'11 gennaio 2013.

 

La scadenza dell’11 gennaio 2017 vale anche per l’aggiornamento del datore di lavoro RSPP? 

 

Riportiamo innanzitutto alcuni riferimenti tratti dall’Accordo sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 81/2008, anche con riferimento ai datori di lavoro RSPP esonerati dalla frequenza dei corsi in base all'art. 95 dell’ex D. Lgs. 626/94:

 

7. AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento (…) ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo) (…).

L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento é individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.

(...) 

9. CREDITI FORMATIVI

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Per tali soggetti, così come indicato al comma 3 dell’articolo 34, é previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le modalità indicate al punto 7 del presente accordo.

(...)

 

Le Linee Guida del 2012 indicano, a questo proposito, che l’obbligo di aggiornamento riguarda anche i datori di lavoro che abbiamo “svolto i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. n. 626/1994”. Tuttavia “unicamente per tale ultima categoria il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo”, cioè entro una data già ampiamente passata, l’11 gennaio 2014.

 

Per cui, concludendo questo approfondimento sulle scadenze dei prossimi aggiornamenti richiesti dalla normativa, anche per i Datori di lavoro RSPP che si sono formati entro l’11 gennaio 2012 la prossima scadenza è l’11 gennaio 2017.

Mentre per i datori di lavoro formati successivamente all’11 gennaio 2012 - come per lavoratori, preposti e dirigenti - il termine iniziale per il calcolo del quinquennio relativo all’aggiornamento risulta essere la data dell’effettivo completamento del percorso formativo.

 

Segnaliamo, infine, che sul tema dell’aggiornamento dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione, PuntoSicuro ha pubblicato in questi anni diversi contributi dell’Ing. Gerardo Porreca.

 

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

 

Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 25 luglio 2012 - Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni».

 

 

 

Tiziano Menduto



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Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0
24/11/2016 (13:29:47)
il corso aggiornamento per preposto in base all'allegato III si intende già effettuato se si ha effettuato l'aggiornamento per lavoratore. E viceversa.

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