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La check-list di autovalutazione per il rischio chimico

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Datore di lavoro

31/07/2012

Una guida per l'autoverifica della corretta gestione del rischio chimico da parte del datore di lavoro con riferimento specifico al rischio da esposizione a sostanze pericolose. Gli errori metodologici delle valutazioni e la compilazione della check-list.

 
Civitavecchia, 31 Lug – Per aumentare la consapevolezza dei rischi derivanti dalla presenza in ambito lavorativo di sostanze chimiche, il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ Azienda USL Roma F ha prodotto in questi anni diversi materiali di informazione sul rischio chimico.
Dopo aver realizzato un opuscolo sulla valutazione aziendale del rischio da esposizione a sostanze pericolose, lo Spresal dell’ASL RMF di Civitavecchia ha realizzato anche un’idonea check-list di autovalutazione dal titolo “ Rischio da esposizione a sostanze pericolose – ‘Valutiamo la valutazione’ - Guida rapida per l'autoverifica della corretta gestione del rischio chimico da parte del Datore di Lavoro”.
 
Il documento, nato per divulgare la cultura della prevenzione e per sottolineare l'importanza di una corretta valutazione del rischio chimico, ricorda che la normativa vigente “considera pericolosi tutti gli agenti chimici che rientrano in classificazioni specifiche oltre a tutte le sostanze che, presenti a qualunque titolo nel luogo di lavoro, rappresentano un rischio per la salute a causa delle loro modalità di impiego o a causa delle loro proprietà chimico-fisiche e tossicologiche”. La definizione comprende, ad esempio, anche “i rifiuti e le sostanze e i miscugli derivanti da processi siano essi prodotti intenzionalmente o no nell’ambito dell’attività lavorativa (come ad esempio i fumi di saldatura e la lavorazione a caldo di materie plastiche, ecc)”.
 

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In particolare è possibile stabilire il reale rischio espositivo dei lavoratori solo attraverso un’adeguata analisi e valutazione del rischio chimico. Valutazione che parte dall’identificazione del rischio a cui ciascun lavoratore è soggetto, attraverso un’analisi delle mansioni e delle sostanze manipolate, continua con la “fase di valutazione vera e propria secondo criteri standardizzati e culmina nella stesura di un documento che evidenzia l’entità del rischio in esame”.
Dopo aver ricordato il Titolo IX (Sostanze pericolose) del Decreto legislativo 81/2008 e il Piano nazionale regionale del Lazio, che assegna alle ASL il compito di divulgare corrette procedure di gestione del rischio, il documento sottolinea che la presenza in azienda di un DVR (Documento di valutazione del rischio) o di una Valutazione da Esposizione a Sostanze Pericolose, non è comunque “garanzia di una situazione controllata, valida e rispondente a tutti i requisiti normativi imposti dalla legislazione vigente”.
Infatti alcune evidenze sperimentali dimostrano che “nel corso di tale valutazione sono generalmente effettuati errori metodologici e su 100 aziende coinvolte in un'indagine sulla corretta valutazione del rischio da esposizione a sostanze pericolose:
-il 25% è stato oggetto di prescrizione di omessa valutazione del rischio chimico ed omessa attività di formazione sui rischi specifici;
-il 90% è stato oggetto di disposizioni riguardanti il miglioramento e l'integrazione di misure di prevenzione e protezione;
-la quasi totalità delle valutazioni riguardava il solo rischio chimico per la salute, trascurando il rischio per la sicurezza dovuto alla manipolazione delle sostanze pericolose”.
 
Per questo motivo l’ASL RMF, con la collaborazione della CNA e della FederLazio, ha elaborato questo strumento utile ed adattabile a tutte le realtà lavorative “per comprendere se nella propria azienda il rischio chimico è presente, se è stato adeguatamente valutato e se è necessario implementare misure aggiuntive di valutazione e di controllo dell'esposizione”.
 
Il datore di lavoro è dunque invitato a leggere attentamente le domande della lista di controllo e compilare la lista rispondendo in modo obiettivo e sincero alla luce della propria realtà lavorativa, senza timore di evidenziare eventuali lacune. Solo individuandole è possibile avviare una politica di risanamento che porterà ad una corretta valutazione del rischio chimico.
 
La check-list è divisa in quattro sezioni:
- anagrafica;
- ciclo produttivo;
- valutazione del rischio;
- misure di prevenzione.  
 
Per concludere questa breve presentazione ci soffermiamo sul alcuni punti trattati nella sezione relativa alla valutazione del rischio.
 
Ad esempio la lista di controllo chiede se il documento di valutazione del rischio comprende anche i prodotti di lavorazione che comportano immissione di agenti chimici nel luogo di lavoro (es. fumi di saldatura) e considera anche le attività di pulizia.
Inoltre vuole verificare se per la determinazione del rischio sono stati presi in considerazione, per ciascuna sostanza, i seguenti parametri:
- frequenza di esposizione;
- durata dell'esposizione;
- quantità.
E le seguenti modalità di esposizione:
- ciclo chiuso;
- aspirazione alla fonte (es: cappe mobili);
- automatismi;
- segregazione (es: cabine, barriere isolanti).
 
Inoltre sono presenti in azienda le schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate? E le schede sono aggiornate ai più recenti regolamenti comunitari (es. normativa REACH, Regolamento CLP)? I lavoratori vi hanno accesso?
Dopo aver verificato che la valutazione si sia svolta correttamente per ciascun gruppo omogeneo/mansione, il documento chiede se la valutazione del rischio chimico sia stata effettuata mediante misure degli inquinanti e/o utilizzo di algoritmi (sistemi di calcolo teorici). In particolare, se sono state effettuate misure degli inquinanti, “è riportata la frequenza con cui ripetere i monitoraggi, nel rispetto delle indicazioni della norma UNI EN 689”? E quale eventuale tipologia di algoritmo è stata utilizzata (Movarisch, Inforisch, Cheope, ...)? E la valutazione del rischio “ha tenuto conto delle peggiori condizioni di utilizzo delle sostanze chimiche”?
Dopo una domanda sulle comunicazioni al medico competente, laddove nominato in azienda, la sezione si conclude con la verifica, con riferimento all'art. 230 del D. Lgs. 81/2008, della presenza nel documento di valutazione del rischio chimico dei “livelli di esposizione per ciascun lavoratore alle singole sostanze chimiche”.
 
 
 
 
RTM


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