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La Cassazione: limiti della delegabilita' degli obblighi

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Datore di lavoro

11/05/2009

Il datore di lavoro in caso di ricorso alla delega non è esente da responsabilità per la presenza di rischi dovuti a carenze in materia di sicurezza sul lavoro dovuti a scelte di politica aziendale o a carenze strutturali. A cura di G. Porreca.

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Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it).
 
È una delle prime sentenze questa della Corte di Cassazione che si esprime sull’istituto della delega e sui limiti della delegabilità degli obblighi dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il quale, come è noto, con l’art. 16 ha fissato i requisiti essenziali affinché la delega stessa possa assumere una validità legale e con l’art. 17 ha fissato quegli obblighi per i quali non è consentito al datore di lavoro di far ricorso alla delega, oblighi consistenti nella valutazione dei rischi e nella individuazione delle relative misure per eliminarli o comunque di ridurli al minimo possibile, oltre che nella nomina del RSPP.
 
 
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La Corte di Cassazione, infatti, in tale sentenza in linea con i principi sopraindicati e fissati dal legislatore, ha confermata la sentenza di condanna, già inflitta al delegante sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello, essendo stato ravvisato nel caso particolare una mancata valutazione del rischio incendio ed una violazione degli obblighi di individuazione delle relative misure antincendio. Nella stessa sentenza poi la Suprema Corte ha evidenziato, in merito ai limiti dell’istituto della delega, un importantissimo principio in base al quale, malgrado il conferimento della delega, rimane fermo l’obbligo da parte del datore di lavoro di intervenire allorché  il rischio connesso allo svolgimento delle attività lavorative si riconnetta a scelte di carattere generale di politica aziendale ovvero a carenze di carattere strutturale rispetto alle quali il delegato non ha realisticamente nessuna capacità di intervento.
 
L’accaduto in esame si riferisce ad un incendio di vaste proporzioni avvenuto nel reparto laminatoio di uno stabilimento, reparto considerato zona ad alto rischio di incendio per la presenza di olio di raffreddamento delle lavorazioni il quale veniva dapprima convogliato in grosse vasche di acciaio ed una volta ripulito ritornava ai reparti di lavorazione. L'incendio, per lo spegnimento del quale i Vigili del Fuoco avevano operato per ben tre giorni, aveva riguardato, in particolare, 20.000 litri di olio ed aveva interessato il piano interrato e circa 60 metri di cunicoli percorsi da cavi elettrici a servizio dello stabilimento industriale.
 
Per l’accaduto veniva contestato al Presidente del comitato esecutivo di avere colposamente dato causa all'incendio, per avere omesso di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare contro il rischio incendio e per non avere segnalato la necessità di interventi richiesti per fronteggiare il rischio di incendio medesimo. Il Tribunale prima e la Corte di Appello successivamente hanno quindi condannato l’imputato riconoscendo la sua penale responsabilità per il reato di cui all’art. 449 c.p. comma 1. A  sua difesa l’imputato aveva sostenuto che l’incendio avvenuto nello stabilimento era da collegarsi alle “procedure maldestre” dei Vigili del Fuoco i quali nel loro intervento, aprendo delle botole e consentendo l’accesso di aria, nonché versando dell’acqua nelle vasche di olio e facendolo traboccare, avevano favorito lo svilupparsi delle fiamme. Fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco infatti, sosteneva l’imputato, erano insussistenti le caratteristiche di un incendio (vastità, diffusività e difficoltà di estinzione) e, secondo lui, proprio la loro attività aveva trasformato il “fuoco” in “incendio”.
 
La Corte di Appello nella sua sentenza comunque scagionava i Vigili del Fuoco sostenendo che “l'intervento si era ispirato a protocolli consolidati e standardizzati, in condizioni già difficili e di emergenza” ed aggiungendo inoltre che i consulenti tecnici del PM avevano accertato che altri corridoi, oltre alla botola aperta dai Vigili del Fuoco,  avevano consentito l’accesso di aria dall’esterno e che inoltre i fumi avevano trovato ampie vie di fuga per l’assenza di una compartimentazione dei locali. I giudici di merito mettevano in evidenza, altresì, l’assenza di un impianto automatico di spegnimento e la mancanza di un sistema video ritenuti necessari in considerazione del fatto che il luogo dell’evento era stato definito ad alto rischio di incendio.
 
Contro le decisioni assunte dalla Corte di Appello l’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione adducendo a sua difesa alcuni motivi collegati sia al fatto che la stessa Corte di Appello non aveva tenuto conto che l’intervento dei Vigili del Fuoco avesse costituito nell’accaduto una “causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento” nonché della presenza comunque nello stabilimento di misure e di presidi antincendio, quali i rilevatori di fumo che tra l’altro avevano consentito di segnalare l’incendio, sia per non aver considerata valida una delega conferita dall’imputato in materia di sicurezza sul lavoro.
 
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso e, nel confermare la sentenza inflitta dalla Corte di Appello, ha condiviso in pieno le conclusioni alle quali la stessa era pervenuta ed ha fornito, in particolare, in merito alla validità della delega conferita dall’imputato, delle indicazioni utili ed interessanti ai fini della determinazione sia dei limiti dell’istituto della delega che dell’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro oggi contenute nel D. Lgs. n. 81/2008. La stessa, infatti, confermando quanto già affermato dalla Corte di Appello, ha ritenuto nel caso particolare che la delega operata dall’imputato “non valeva ad esonerarlo da responsabilità, essendo taluni obblighi, tra cui quello di valutare i rischi connessi all'attività di impresa e di individuare le misure di protezione, ontologicamente connessi alla funzione ed alla qualifica propria del datore di lavoro e, quindi, non utilmente trasferibili”.
 
La Sez. IV ha poi espresse delle considerazioni con riferimento alla organizzazione della sicurezza nelle aziende ed ha riconosciuto che nelle imprese di grandi dimensioni, come sostenuto dalla difesa, si pone la delicata questione attinente all'individuazione del soggetto che assume su di sé, in via immediata e diretta, la posizione di garanzia. In imprese di tal genere, infatti, prosegue la Suprema Corte, “non può individuarsi questo soggetto, automaticamente, in colui o in coloro che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno dell'apparato strutturale, così da verificare la eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale”. In altri termini, ha sostenuto la Corte, nelle imprese di grandi dimensioni non è possibile attribuire tout court all'organo di vertice la responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre apprezzare l'apparato organizzativo che si è costituito, si da poter risalire, all'interno di questo, al responsabile di settore. Operando diversamente, del resto, prosegue la Corte di Cassazione, si finirebbe con l'addebitare all'organo di vertice quasi una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perché devolute alla cura ed alla conseguente responsabilità di altri.
 
D’altra parte però è altrettanto vero, secondo la Suprema Corte, che è necessario individuare le condizioni di legittimità della delega stessa al fine di evitare una facile elusione dell'obbligo di garanzia gravante sul datore di lavoro. In merito è affermazione consolidata che il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica e ciò per tenere conto anche della "norma di chiusura" stabilita nell'articolo 2087 c.c., che integra tuttora la legislazione speciale di prevenzione, imponendo al datore di lavoro di farsi tout court garante dell'incolumità del lavoratore. “Va, quindi, ancora una volta ribadito – prosegue la Sez. IV - che il datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all'articolo 2087 c.c., è il ‘garante’ dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore, con la già rilevata conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo gli viene addebitato in forza del principio che ‘non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo’ (articolo 40 c.p., comma 2)”.
 
Per quanto riguarda poi i contenuti della delega, afferma la Corte di Cassazione, è altrettanto consolidato il principio che la delega non può essere illimitata quanto all'oggetto delle attività trasferibili.  “In vero, pur a fronte di una delega corretta ed efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attengano a scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza”.
In tale sentenza fa notare inoltre la Suprema Corte che i principi sopraindicati hanno trovato conferma nel D. Lgs. n. 81/2008 il quale con l’art. 17  prevede, infatti, quegli obblighi del datore di lavoro che per l'importanza e per l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo non sono delegabili e che perciò rimangono attribuiti al potere/dovere del datore di lavoro e che trattano appunto dell'attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza al fine della redazione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del citato D. Lgs. nonché della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) .
 
“La sentenza impugnata”, quindi, conclude la Sez. IV “ è in linea con i principi sopra tratteggiati, tenuto conto che il profilo di colpa contestato all'imputato e ritenuto dai giudici di merito era stato ravvisato, in sostanza, nella mancata analisi del rischio incendio e nella violazione degli obblighi di individuare le misure di protezione, di definire il programma per migliorare i livelli di sicurezza, di fornire gli impianti ed i dispositivi di protezione individuali, tutti aspetti che riguardano le complessive scelte aziendali inerenti alla sicurezza delle lavorazioni e che, quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità del datore di lavoro”. “Correttamente”, pertanto, conclude la Sez. IV, ”è stata ravvisata la posizione di garanzia del prevenuto, apprezzandone sia il ruolo di vertice che la diretta competenza nel settore della sicurezza, oltre che i limiti entro cui il medesimo poteva avvalersi della delega a terzi”.
 
 
 



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