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D.lgs. 81/08: un vademecum e una check list per i datori di lavoro

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Datore di lavoro

18/01/2010

Disponibile in rete un vademecum per datori di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e una lista di controllo per gli adempimenti relativi al suo ruolo. Gli obblighi delegabili, i compiti e le funzioni da non dimenticare.

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Sul sito trentinosalute.net, un sito curato dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Servizio Sanitario del Trentino, si possono trovare diversi documenti che permettono di conoscere meglio la normativa sulla sicurezza nel mondo del lavoro, applicarla alla propria azienda, individuando i fattori di rischio ed elaborando le misure di prevenzione conseguenti.


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Sul sito è disponibile, ad esempio, un “Vademecum per datori di lavoro”, un breve compendio ragionato in materia di salute e sicurezza sul lavoro che affronta molti temi del Testo Unico con l’esclusione, tuttavia, del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili).

Nel vademecum vengono date indicazioni relative al Decreto legislativo 81/2008 e vengono date informazioni su tutti gli attori della sicurezza che il decreto individua (lavoratori, dirigenti,  preposti, RSPP, medici competenti, RLS, …).

Riguardo ad esempio alla tutela dei lavoratori si ricorda che:
- “la tutela si applica a tutti i lavoratori subordinati ed autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati;
- gli obblighi di tutela per i lavoratori con contratto di somministrazione sono a carico dell’utilizzatore;
- gli obblighi di tutela per i lavoratori distaccati sono a carico del distaccatario;
- anche i lavoratori hanno obblighi sanzionati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es.: seguire le direttive volte a prevenire e proteggere dai rischi, partecipare formazione, farsi sottoporre a sorveglianza sanitaria ecc)”.

Dopo aver definito il datore di lavoro, il documento si occupa di indicare sia gli obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17, D.Lgs. 81/2008: la valutazione dei rischi con elaborazione di specifico documento  e la designazione del RSPP), sia gli obblighi delegabili (art. 16 e 18). 
Infatti il datore di lavoro “può delegare molte funzioni a figure aventi autonomia organizzativa di gestione e di controllo previa delega scritta e accettata dal delegato” e a sua volta “il delegato può delegare d’intesa col datore altre figure a svolgere determinate funzioni”.

Le funzioni delegabili sono molte. Tra le più significative il documento ricorda ad esempio:
- la nomina del medico competente e la designazione degli incaricati per l’attuazione delle misure di emergenza;
- la fornitura di Dispositivi di protezione individuali (DPI); 
- l’informazione  e formazione del personale;
- l’elaborazione del documento di cui all’art 26 (DUVRI);
- la consultazione del RLS e convocazione della riunione periodica, …
Si ricorda inoltre che per “adottare un sistema di gestione occorre definire un organigramma della sicurezza che sia rispondente alle esigenze e all’organizzazione delle singole strutture”. In particolare la filosofia del Testo Unico prevede che “i soggetti con responsabilità in materia di salute e sicurezza siano vicini a dove si svolgono le attività pericolose”.
Risulta poi importante, “soprattutto per le strutture tecniche, individuare in via sistematica le figure dei preposti che sono un elemento di ‘controllo attivo’ della bontà dell’organizzazione del sicurezza”.
È infine evidente che:
- per delegare delle funzioni è necessario attivare “un sistema gestionale” che consenta ai diversi soggetti coinvolti di programmare, svolgere e controllare le proprie funzioni;
- la delega di funzioni “non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del datore”.

Nel documento sono raccolti una serie di adempimenti da ricordare, una sorta di promemoria per l’attività del datore di lavoro:

- realizzazione di interventi e verifica del loro svolgimento: “programmare gli interventi di tutela per eliminare i rischi o se non possibile ridurli entro limiti accettabili”; “controllare  che gli interventi programmati siano realizzati e siano efficaci”. Si ricorda inoltre che l’art 18 comma 3 del D.lgs. 81/2008 prevede che i datori di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni “abbiano assolto al loro compito in merito allo svolgimento di lavori strutturali e manutentivi, nel momento in cui formalizzano la richiesta di realizzazione di tali interventi al soggetto che ne ha competenza giuridica” (al comma 3, ricordiamo che il correttivo ha aggiunto il comma 3-bis).

- informazione e formazione del personale: il datore, o un suo delegato, deve assicurare che tutti i lavoratori siano adeguatamente informati e formati sull’organizzazione della sicurezza e sui rischi. Inoltre “i lavoratori esposti a rischi devono partecipare agli specifici corsi” e quelli designati alla gestione delle emergenze “devono essere adeguatamente formati”.    

- sorveglianza sanitaria: i lavoratori esposti a rischi relativi allo svolgimento di attività lavorative “devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria”. Dunque il datore, o un suo delegato, comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori da visitare e il medico “stabilisce i protocolli sanitari”.

- dispositivi di protezione individuali (DPI): sulla base delle valutazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, il datore (o un suo delegato) “fornisce ai lavoratori esposti ad alcune tipologie di rischio (es. rumore, taglio etc)  i DPI necessari. Inoltre ne verifica l’utilizzo. È poi opportuno provvedere alla tenuta di “apposito registro per annotare la data di consegna, le sostituzioni etc”.

- misure di emergenza: il datore (o un suo delegato) deve mettere in atto le misure per la gestione dell’emergenza. Ad esempio deve “individuare, formare, designare (previa consultazione del RLS) un numero congruo di addetti all’antincendio e addetti al pronto soccorso in modo da coprire adeguatamente gli orari e gli spazi di lavoro”. Si ricorda che questo adempimento può essere gestito anche “a rete” con la collaborazione tra vari datori di lavoro. Infine non bisogna dimenticare di informare tutti i lavoratori sulle modalità di gestione dell’emergenza.

- documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI):  il datore o il delegato “in caso di affidamento di lavori di servizi e forniture a soggetti esterni all’interno della propria azienda mette in atto una serie di misure per gestire i rischi interferenziali”. Deve inoltre acquisire i dati relativi all’idoneità tecnico professionale della ditta e fornire indicazioni sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
In questa fase è importante la collaborazione tra datori di lavoro per individuare misure di sicurezza adeguate e “nel caso in cui i lavori non siano mere forniture di materiale, o attività intellettuale o siano lavori che durano più di 2 giorni”, va redatto dal datore di lavoro il DUVRI, un documento che “individua le misure anti-interferenziali ed i costi per gestire tali misure”.

Logica conclusione del vademecum, sul sito è proposta anche una “Check list minimale del datore di lavoro”.

Questa check list si occupa di diversi aspetti, identificando quelli specificatamente delegabili o non delegabili, suddivisi in cinque capitoli:

- individuazione organigramma della sicurezza;
- valutazione dei rischi;
- adozione di  azioni generali o che derivano dalla valutazione dei rischi e sono riportati nel DVR (ad esempio richiedere ai soggetti “che ne hanno competenza gli interventi atti ad eliminare o ridurre i rischi”, verificare lo svolgimento dei lavori richiesti e “l’efficacia degli stessi”,  attivare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi, …);
- definire un programma di informazione e formazione del personale;
- vigilare sull’espletamento da parte dei lavoratori degli obblighi loro prescritti.


Nucleo di Prevenzione e Protezione della Provincia Autonoma di Trento “Vademecum per datori di lavoro” (Formato PPT, 379 kB).

Nucleo di Prevenzione e Protezione della Provincia Autonoma di Trento “Check list minimale del datore di lavoro” (Formato DOC, 88 kB).



Tiziano Menduto
 



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