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Una guida per l’attività del coordinatore per la progettazione

Una guida per l’attività del coordinatore per la progettazione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coordinatori

31/07/2013

In relazione alle linee guida sulle regole essenziali di comportamento dei coordinatori della sicurezza nei cantieri edili, presentiamo una procedura di processo relativa all’attività del Coordinatore per la progettazione. Le azioni preliminari e il PSC.

Monza, 31 Lug – In merito alla prevenzione degli infortuni nel comparto edile da alcuni anni è in atto una proficua collaborazione tra l’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza (Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro), vari Ordini, Collegi e Associazioni di Professionisti, Comitato Paritetico Territoriale (CPT) e Direzione Provinciale Lavoro (DPL).
Collaborazione che ha portato ad elaborare, approvare e divulgare negli anni passati delle “Linee guida sulle regole essenziali di comportamento dei Coordinatori della Sicurezza nei cantieri edili”, linee guida che sono state rivisitate e aggiornate più volte, anche in relazione all’evoluzione normativa.
 
Vi presentiamo una delle ultime revisioni, risalente alla fine del 2010 ma ancora pienamente in grado di indirizzare i Coordinatori verso buone prassi lavorative, sia nell’interpretazione corretta del loro ruolo, sia nel corretto espletamento dei passaggi obbligati del proprio compito.

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Ci soffermiamo in particolare sulla “Procedura di Processo - attività del CSP”, contenuta nella “Guida all’applicazione del decreto legislativo n. 81/08 nei cantieri temporanei e mobili” (aggiornata al D.Lgs. 106/2009 e alla Legge 88/2009).
 
Il testo, che non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della legge in vigore, è stato redatto “con lo scopo di suggerire le procedure di processo dell’attività del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE), con l’indicazione delle modalità operative per esercitare in modo efficace tale attività”.
 
Ricordiamo che il Coordinatore per la progettazione (CSP), “avvalendosi della propria competenza nell’ambito della prevenzione e delle conoscenze tecniche, deve strutturare e definire i contenuti del PSC sulla base delle analisi sviluppate insieme ai progettisti dell’opera, in conformità a quanto previsto” dall’Allegato XV del D.Lgs 81/2008. E il “coordinamento tra i progettisti dell’opera ed il CSP deve essere garantito e dimostrato con una relazione tecnica, i cui contenuti sono esplicitati in modelli allegati al presente documento. Tale relazione dimostrerà lo sviluppo di ognuna delle fasi di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) ed il relativo stato di approfondimento del PSC. Si ricorda che il CSP è tenuto a redigere, oltre al PSC, anche il Fascicolo Tecnico dell’Opera (FA), i cui contenuti sono definiti dall’allegato XVI D.Lgs. 81, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993”.
 
Veniamo alla procedura di processo con riferimento alle azioni preliminari.
 
A seguito dell’incarico ricevuto contestualmente con il progettista, il CSP indice una riunione con il committente (COM) e il progettista (PROG) per discutere:
- “la programmazione dell’attività di progettazione;
- i contenuti del progetto;
- le fasi lavorative prevedibili;
- la durata prevedibile delle fasi individuate”.
E per chiedere la documentazione disponibile su tali argomenti.
Nella riunione si valuta “la completezza delle informazioni e della documentazione ricevute, formula ai partecipanti eventuali proposte/richieste d’integrazione e di modifica”. Alla fine della riunione si redige e viene fatto firmare ai presenti “il verbale di riunione con il riassunto dei punti principali e l’indicazione della documentazione ricevuta o richiesta. La redazione del PSC e relativi allegati dovranno essere frutto del coordinamento e dialogo con l’equipe di progettazione; fra loro si dovranno stabilire delle modalità di lavoro e di informazione del committente”.  Prima di iniziare la redazione del PSC, il CSP effettua un sopralluogo in sito per rilevarne le caratteristiche e le eventuali interferenze tra ambiente esterno e il futuro “cantiere”. Compilerà poi un verbale di sopralluogo con riferimento ai contenuti esemplificativi indicati nella procedura di processo.
 
La procedura si occupa poi della redazione del PSC.
 
La redazione del PSC “sarà progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione”. In particolare:
 - “il PSC deve essere redatto secondo quanto stabilito dall’art. 100 del D.Lgs 81 articolato in capitoli corrispondenti ai punti considerati dall’allegato XV cap 2. del D.Lgs 81;
 - il PSC esprime la ‘politica del Coordinatore’ impegnato a coordinare in progettazione ed esecuzione la sicurezza del cantiere”. Nello specifico il PSC essendo un’estensione della linea contrattuale tra Committente e Impresa, deve riportare in maniera chiara le modalità operative del coordinatore specificando le ‘azioni di coordinamento e controllo’ tra le imprese esecutrici; l’organizzazione, tra i Datori di lavoro, della cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 - il PSC è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni;
 - il PSC è specifico per l’opera e il cantiere interessato;
- il PSC non deve contenere precisazioni su attività che sono di competenza dell’impresa e che saranno riportate nei POS;
- il PSC non deve essere un compendio di schede dei rischi delle imprese. Consiste in una relazione corredata da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta”.
 
Inoltre dovranno essere redatte dal CSP ed inserite nel PSC almeno le seguenti procedure: a) gestione del traffico interno all’area; b) gestione del traffico interno/esterno rispetto all’area; c) modalità per l’uso comune di apprestamenti, servizi ed attrezzature; d) procedura per la gestione delle interferenze tra le gru; e) gestione aree di lavoro; f) gestione situazioni di pericolo grave ed imminente; g) gestione situazioni di emergenza, infortunio grave o incendio; h) procedura di controllo dei fornitori a piè d’opera; i) gestione delle interferenze in proiezione verticale interne al cantiere e tra cantieri limitrofi; j) gestione delle attività di costruzione in elevazione ed eventuali opere di urbanizzazione primaria e secondaria; k) gestione degli ingressi in cantiere per visitatori e terzi non addetti ai lavori; l) la riunione di accoglienza; m) i tavoli tecnici per le attività critiche”.
Il CSE è tenuto ad aggiornare puntualmente le procedure. Gli aggiornamenti di tali procedure dovranno:
- “essere presentate in occasione delle riunioni di coordinamento;
- costituire aggiornamento del PSC”. 
 
Il CSP “individuerà, analizzerà e valuterà i rischi in relazione alle fasi di lavoro e alla loro contemporaneità così come richiesto dalla normativa in vigore:
- definendo le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme antinfortunistiche e la tutela della salute dei lavoratori;
- stimando i relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici; l’analisi degli oneri può essere oggetto di verifica con il committente e il progettista nel caso di lavorazioni particolari o applicazione di tecnologie inusuali;
- valutando la presenza contemporanea o successiva di più imprese fornendo indicazioni per il coordinamento;
- valutando il programma lavori redatto da PROG e la durata e le fasi determinate dal COM, in relazione alla valutazione dei rischi lavorativi, ed alle interferenze che si possono generare, indicando in via ipotetica le maestranze da impiegare”.
 
In particolare il Coordinatore per la progettazione “se determina che quanto previsto è insufficiente o con un livello non accettabile di sicurezza convoca una riunione con COM e PROG:
- indicando il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC connesse alle scelte autonome delle imprese esecutrici, da esplicitare nei rispettivi POS.
- redigendo il cronoprogramma dei lavori, e indicando tutte le lavorazioni e il tempo stimato per la loro esecuzione con il numero di operatori necessari; le interferenze e le principali riunioni di coordinamento”.
 
Vi rimandiamo alla lettura del documento in merito alla predisposizione del fascicolo tecnico (FA), alle indagini e incontri durante l’attività progettuale e, infine, alle azioni conclusive.
A proposito di queste ultime segnaliamo che “effettuati con esito positivo le attività e i controlli interni il CSP convoca la riunione finale con COM e PROG ed illustra il PSC e il FA redatti in bozza. Valuta e discute tutte le indicazioni e le proposte d’integrazione che gli perverranno dai convenuti, ove è il caso modificando anche le bozze dei documenti. Redige e fa firmare ai presenti il verbale con il riassunto dei punti principali”.
Inoltre il CSP “completa il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell’opera (FA) in base ai risultati della riunione finale, redige i documenti in versione definitiva e li trasmette a COM” (o al Responsabile dei lavori). E “predispone per il CSE il documento di programmazione minima da trasmettere” a cura del COMM o Responsabile dei lavori al CSE.
 
Riportiamo l’elenco degli allegati al documento:
- Nomina del coordinatore in progettazione;
- Nomina del Responsabile lavori;
- Lista di controllo attività CSP;
- Documento di Convocazione;
- Verbale di riunione;
- Verbale di sopralluogo al sito;
- Lista di Controllo PSC e FA;
- Lettera di trasmissione;
- Programma attività del CSE;
- Procedure di lavoro.
 
Concludiamo invitando i lettori alla lettura degli articoli di PuntoSicuro in merito al recente Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 e agli effetti delle semplificazioni degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad esempio con riferimento alla possibilità, per i cantieri temporanei o mobili, di elaborare modelli semplificati di documenti, come il piano operativo di sicurezza, il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.
 
 
 
Procedura di Processo - attività del CSP”, Rev. maggio 2013, documento nella versione rielaborata e aggiornata dal Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine (formato PDF, 434 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Emanuela Dal Santo - likes: 0
31/07/2013 (09:51:55)
I documenti predisposti a suo tempo da Monza-Brianza sono certamente un'ottima guida per il coordinatore, ma va ricordato che potrebbero, con molto profitto, essere utilizzati dal committente e/o dal responsabile dei lavori o RUP per valutare l'adozione di idonei comportamenti da parte del corodinatore.
Nella regione Friuli Venezia Giulia come tecnici abbiamo adottato, in forma volontaria, le procedure di processo Monza e Brianza; dopo due anni di lavoro con e su di esse, vi abbiamo apportato modifiche ed aggiornamenti, sulla base della nostra esperienza di tecnici e con la collaborazione degli organi di controllo locali.
In qualità di presidente del Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine (CISC) comunico che i documenti aggiornati al 2013 sono presenti sul sito www.ciscudine.it, essendo stati presentati ai colleghi nel corso del nostro ultimo seminario del 5 giugno u.s.
Poichè il nostro impegno non è solo di utilizzare nella nostra attività queste procedure, ma anche di raccogliere suggerimenti, commenti e proposte da parte dei colleghi, per un loro miglioramento nel tempo, saremmo grati di ricevere suggerimenti anche da altre zone d'Italia.
La nostra volontà sarebbe altresì quella di far definire queste procedure come "lo standard del buon coordinatore", condividendole anche in tal senso con gli organi di controllo e con le stazioni appaltanti, in modo che per tutti valga un parametro di valutazione unitario. In quest'ottica ci siamo mossi anche con l'UNI, chiedendo di poter collaborare alla revisione della UNI 10942 qualora si procedesse a un tanto, ovvero alla produzione di un nuovo standard, a servizio dei coordinatori.

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