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La sicurezza nei cantieri fino a chiusura lavori

La sicurezza nei cantieri fino a chiusura lavori

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Categoria: Edilizia

03/12/2015

L'importanza delle sentenze per capire quali sono i modi per gestire correttamente la sicurezza e la posizione di garanzia nei luoghi di lavoro.

 
Pubblichiamo gli interessanti commenti dell’Avv.Rolando Dubini (Avvocato esperto di sicurezza sul lavoro) e del Ing. Carmelo Catanoso (Consulente di Direzione per Sicurezza sul Lavoro e Tutela dell’Ambiente) all’articolo “ Controlli di sicurezza nei cantieri: il concetto di ultimazione dei lavori“ che analizzano ulteriormente la sentenza n. 3809 del 27 gennaio 2015 della Corte di Cassazione.
 

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Avv. Rolando Dubini:
La sentenza dice anche questa cosa, di grandissima importanza: "nel capo di imputazione si rimproverava all'imputato, posto che il POS della subappaltatrice C.V.S. Montaggi s.r.l. non conteneva indicazioni relative al coordinamento delle fasi esecutive dell'opera, altresì di aver omesso, nelle riunioni di coordinamento con le imprese interessate, di concordare un protocollo operativo condiviso per la gestione della messa in esercizio dell'impianto, in raccordo con la direzione dei lavori e, in particolare, di fornire ai lavoratori della ditta CVS Montaggi s.r.l. nozioni adeguate circa le figure di riferimento per i lavori ancora da realizzare e per i relativi comportamenti da tenere in cantiere, benché fosse previsto nel piano operativo della società Siemens che quest'ultima, tramite il proprio responsabile di cantiere e la collaborazione del consulente esterno, curasse il coordinamento tra le ditte subappaltatrici operanti in cantiere ed i rapporti con la direzione lavori e con il coordinatore del committente, così provocando un tale difetto di coordinamento e di comunicazione che, nonostante fossero previste e concordate, tra la ferriera committente e l'appaltatrice, per il 13 ottobre 2008 con inizio alle 14:00, le prime prove a caldo dell'intero impianto, che operai della CVS Montaggi s.r.l., tra cui l'infortunato, ricevessero la disposizione di sostituire due tubi di ingranaggio posti sotto la placca di evacuazione a valle della cesoia, dove era poi avvenuto l'infortunio, in luogo non visibile dalla cabina di comando dalla quale era stato attivato l'impianto."
 
Inoltre: La sentenza di primo grado ha enunciato i seguenti argomenti a sostegno della ritenuta attualità della posizione di garanzia del Coordinatore al momento dell'infortunio:
1) l'attività di posa e regolazione delle tubazioni ed opere idrauliche era oggetto dell'appalto in quanto parte del revamping (ossia dell'intervento di ristrutturazione generale) dell'impianto di laminazione perché l'opera di ammodernamento di un impianto può dirsi completata solo ove lo stesso sia di nuovo idoneo al funzionamento, previo collaudo;
1)nel programma cronologico di svolgimento dei lavori erano chiaramente indicate le date in cui erano previste le prove a caldo dell'impianto;
3) le prove a caldo sono logicamente distinte dal collaudo, che avrebbe dovuto seguire entro quindici giorni dal termine delle prime;
4) il contenuto del POS della Siemens Vai Metals Tecnologies s.r.l. rendeva evidente come l'incarico del C. si dovesse esplicare non solo con riguardo alle opere edili ma anche con riferimento a quelle idrauliche ed elettriche;
5) il contenuto del verbale della riunione di coordinamento del 2 settembre 2008 evidenziava come l'imputato si ingerisse non solo nella gestione delle opere edili ma anche nel coordinamento delle stesse con le altre opere in corso, con previsione anche della messa in esercizio della macchina”. Dal che risulta chiarissima la colpa del coordinatore, e l'inconsistenza degli argomenti difensivi.
 
Ing. Carmelo Catanoso:
Il caso in questione lo conosco molto bene.
 
Il problema, come emerge chiaramente, è che questo CSE si era preso l'incarico di gestire tutto l'appalto che aveva una parte edile ed una parte impiantistica.
 
Ora, fermo restando che il legislatore ha fatto una sciocchezza nell'ampliare a dismisura la tipologia di lavori che possono esser considerati edili o d'ingegneria civile, rispetto a quanto previsto dalla direttiva 92/57/CEE (solo 13 ben precise tipologie - vedi allegato I alla citata direttiva) e che l'intera direttiva è stata recepita come peggio non si poteva fare, sta di fatto che è una legge ed è soggetta ad applicazione e ad interpretazione del giudice in fase di giudizio.
 
Vale la pena di ricordare che i lavori relativi all'installazione di un impianto si possono considerare conclusi quando esso viene “messo in servizio” e cioè quando viene per la prima volta utilizzato conformemente alla sua destinazione d’uso (art. 2, comma 2, lettera m) del D. Lgs. n° 17/2010 – Attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine) - Stessa cosa diceva il DPR n° 459/1996 vigente all'epoca dei fatti).
 
Pertanto, fino a quando un impianto o una macchina non vengono messi a disposizione dei lavoratori del committente e non entrano in produzione, la loro installazione non può dirsi conclusa.
 
Le prove di funzionamento in atto al momento dell’evento fanno parte della fase di installazione e non della fase di produzione e, pertanto, non si può considerare esaurito l’incarico di CSE visto che questi aveva accettato di occuparsi dell'intero lavoro.
 
Se io come CSE devo occuparmi di una "vigilanza alta" questa la devo espletare anche fissando le "regole" per gestire situazioni come quelle poi risultate all'origine dell'evento.
 
Avendo imprese in sala comandi ed imprese che operano in linea, la mia preoccupazione, come CSE, deve essere quella di fissare almeno i punti fermi per evitare che chi sta in sala comandi non sappia che c'è gente in linea e che l'avviamento della linea o di parte di essa avvenga solo previa verifica di assenza di gente in linea.
Per far questo ci sono N modi .... come ad esempio una procedura di lock-out/tag-out.
Nessuno di questi N modi, è stato preso in considerazione ed attuato nel caso in discussione.
Per questi motivi ci sono state, per il CSE, le condanne in I grado, in appello e in cassazione.
 
Accanto al CSE, giusto per la cronaca, sono stati condannati in I grado, in un procedimento stralciato, anche il committente, il datore di lavoro dell'impresa affidataria ed il datore di lavoro dell' impresa esecutrice da cui dipendeva il ragazzo siciliano di 21 anni che era morto il 13 ottobre 2008.
 
Avv. Rolando Dubini:
La sintesi di Catanoso è perfetta. Ricordiamolo questo ragazzo di Gela 21 anni, Gaetano Infurna, morto col torace sfondato. E' un monito a tutti coloro che operano nel campo della sicurezza a perseguire sempre la massima sicurezza tecnica e/o procedurale e/o organizzativa. L'importanza di queste sentenze è ci aiutano a capire quali sono i modi per gestire correttamente la propria posizione di garanzia nei luoghi di lavoro. Anche al di là del merito.
 
 




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Rispondi Autore: Luca Mangiapane - likes: 0
03/12/2015 (08:33:57)
Articolo perfetto e concordo su tutto.
Il titolo a mio parere è un po fuorviante: le sentenze devono essere valutate attentamente nel merito per capire attentamente a che cosa si riferiscono, altrimenti se prendiamo solo le massime (come spesso avviene) si vede scritto tutto e il contrario di tutto.
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0
03/12/2015 (15:15:32)
l'ing. Catanoso è sempre illuminante.
Grazie!
Rispondi Autore: Domenico Mannelli - likes: 0
03/12/2015 (16:30:20)
Convinto che la tutela del lavoro debba essere approcciata dal lato etico e non come spesso appare dal lato giuridico , mi permetto di evidenziare l'ottimo e significativo inciso dell'avv. Dubini "Ricordiamolo questo ragazzo di Gela 21 anni, Gaetano Infurna, morto col torace sfondato." perchè ognuno pensava che doveva essere un altro a pensare.

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