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Il coordinatore di cantiere e la sicurezza sul lavoro

Il coordinatore di cantiere e la sicurezza sul lavoro
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coordinatori

24/05/2013

Una ricerca e un questionario destinato ai coordinatori di cantiere per conoscere caratteristiche e criticità della loro attività di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nel mondo edile

Brescia, 24 Mag - Nel mondo edile le principali figure che concorrono alla sicurezza di cantiere sono il committente, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. E il fulcro dell’attività dei  coordinatori di cantiere è l’eliminazione, la programmazione e la gestione delle interferenze lavorative tra le diverse imprese operanti all’interno del cantiere. Interferenze  che sono la causa di molti degli infortuni che avvengono ogni anno nel mondo edile.
 
Per comprendere le specificità e le criticità di queste figure professionali, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro ( AiFOS) ha deciso di condurre nel 2013 una ricerca, tramite questionario, per raccogliere la percezione dei coordinatori di cantiere riguardo alla formazione e alla sicurezza sul lavoro in un settore delicato come quello edile.
La ricerca – realizzata con il patrocinio e la collaborazione di Federcoordinatori - si intreccerà, attraverso precise analisi comparate, con le precedenti ricerche condotte da AiFOS in questi anni per tracciare un quadro reale della situazione della formazione e della tutela della salute e sicurezza in Italia.

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Nel 2009 AiFOS ha raccolto il parere dei lavoratori rilevando che il 78% degli intervistati non aveva ricevuto formazione, ma aveva solo un’esperienza maturata direttamente sul posto di lavoro. Nel 2010 sono state raccolte le problematiche del formatore alla sicurezza: ne è risultata una figura di formatore attento che comprende la necessità di una specifica formazione. Nel 2011 il parere dei datori di lavoro ha rivelato una carente conoscenza del ruolo dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della sicurezza e, infine, nel 2012 è stata portata avanti una ricerca sui medici competenti e medici del lavoro. Una ricerca che ha mostrato come il medico del lavoro italiano si ponga spesso come un libero professionista “solitario”. E come siano ancora presenti difficoltà nel collaborare alla stesura della valutazione dei rischi e nel partecipare ai momenti formativi.
 
I risultati dell’elaborazione dei dati dei questionari del 2013 relativi ai coordinatori verranno raccolti, presentati e commentati nel Rapporto AiFOS 2013 e saranno spunto di riflessione per esperti del settore e rappresentanti delle parti sociali. La ricerca sarà inoltre pubblicata nel n. 4 dei Quaderni della sicurezza AiFOS 2013 e presentata nel corso di un convegno a Roma il prossimo 4 dicembre 2013.
 
Il questionario, composto da 50 domande, si sofferma su diversi aspetti dell’attività dei coordinatori.
Ad esempio, sulla frequentazione e sul parere relativo ai corsi di aggiornamento, formazione o specializzazione seguiti. Il coordinatore può indicare quale sistema ritiene più utile e idoneo per un migliore svolgimento della formazione (in aula con lezioni frontali, con simulazioni di casi aziendali, con incontri ed esperienze aziendali, sui rischi specifici dell’azienda, online o in modalità e-Learning, in modalità aula e online, ...).                                                  
Inoltre vengono vagliate le principali esperienze professionali, non solo in relazione ai ruoli ricoperti, ma anche alle principali difficoltà riscontrate nell’elaborazione dei documento richiesti dalla normativa vigente e agli strumenti utilizzati, ad esempio con riferimento alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Fascicolo dell’opera.
Vengono poi richiesti dati relativi ai rilievi operati dal Committente o dal Responsabile dei Lavori relativamente ai PSC, al numero delle visite in cantiere e alle visite e ai rapporti con gli organi di vigilanza.
Infine vengono sondati i rapporti con gli altri attori coinvolti in cantiere, ad esempio con il Committente, il Responsabile dei Lavori e il progettista.
 
Ricordiamo che, nei casi previsti dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), il committente - o il responsabile dei lavori da esso delegato - ha l'obbligo di designare il coordinatore in fase di progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione e il coordinatore in fase di esecuzione prima dell’affidamento dei lavori.
Questi alcuni dei compiti assegnati dal D.Lgs. 81/2008 ai coordinatori di cantiere:
- al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) spetta: la redazione del piano di sicurezza e coordinamento;  la redazione del fascicolo tecnico sulle procedure di sicurezza che dovranno osservare coloro che provvederanno alla successiva manutenzione dell’opera; il coordinamento nelle fasi di progettazione per assicurarsi che vengano applicate le misure generali di salvaguardia della sicurezza nei cantieri;
- al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) spetta la verifica, il coordinamento e il controllo di tutte le imprese e i lavoratori autonomi che partecipano all’esecuzione dell’opera.
 
Il questionario è compilabile direttamente dai coordinatori cliccando su questo link.
 
Tutti i dati, raccolti in forma rigorosamente anonima, saranno trattati statisticamente - nel pieno rispetto della normativa sulla privacy di cui alla legge D. Lgs. n. 196/03 - e non saranno riconducibili al singolo coordinatore, alla singola azienda o opera.
 
L’associazione AiFOS invita dunque tutti i coordinatori di cantiere a compilare il questionario ed a diffondere il link ad altri colleghi, al fine di ampliare il campione rappresentativo che costituirà la base della ricerca e favorire il futuro miglioramento del ruolo dei coordinatori nella tutela della salute e sicurezza nei cantieri edili.
 
 
 
Chi volesse avere informazioni su come visionare, ricevere, utilizzare il questionario può fare riferimento a AiFOS via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it - info@aifos.it
 
 
 
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Rispondi Autore: tazio brodolini - likes: 0
24/05/2013 (07:24:05)
Il 78% dei lavoratori non ha ricevuto formazione, e le principali figure per la sicurezza del cantiere sarebbero solo committenti e coordinatori?

E i datori di lavoro, le imprese affidatarie e le esecutrici?
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0
24/05/2013 (09:51:21)
siamo ancora al Coordinatore inteso come "perno" della sicurezza dimenticando che se le imprese non ci sentono non si va molto lontano... e se i committenti che ancora sono a digiuno totale di informative ( es. la nomina contestuale del CSP con il progettista...il potere decisionale di spesa dei committeneti...) non opereno buone scelte tutto il processo si inchioda caricando la figura del CSE che misero tapino non ha lacrime neppure per piangere...
Propongo l'elimininazione della figura inutile del coordinatore sostituita con l'obbligo di nomina del Responsabile dei Lavori ( figura professionale formata) che attraverso una verifica attenta delle ijmprese sovraintenda a tutti lavori.

Solo Imprese affidatarie qualificate e organizzate .

Il Coordinatore resterebbe solo per piccoli cantieri...
Forse questo era lo spirito della 92/57 CE ??!
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
24/05/2013 (16:28:44)
Ottima iniziativa.
Però, con tutto il rispetto per chi ci ha faticato sopra ..... si poteva fare di meglio.
Le prime 17 domande sono poco "tarate" sulla realtà di cantiere.
Poi non si sono esplorate diverse aree su cui si concentrano i problemi ricorrenti per chi opera come CSP/CSE.
Rispondi Autore: lino emilio ceruti - likes: 0
24/05/2013 (23:47:17)
Buona l'iniziativa ma l'obbligo di rispondere a tutte le domande costringe a cliccare spunte che possono determinare confusione...

...ad esempio nella domanda 50:
"conosce il ruolo che svolgono gli organismi bilaterali?"
E' risaputo che gli "organismi" sono quelli paritetici mentre i "bilaterali" sono gli enti.
Rispondi Autore: Avv Rolando Dubini - likes: 0
18/07/2017 (09:03:35)

Gli adempimenti del Coordinatore "vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori".
Esiste "continuità normativa tra titolo IV dlgs 81/2008 e dlgs 494/1996".
Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20703 – Responsabilità del CSE per inosservanza dell’art. 92 comma 1 lett.a) D.lgs 81/08
Avv. Giulia BRUNELLI
STUDIO LAGEARD
Il caso in esame ha ad oggetto la responsabilità di un coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori di un cantiere edile per il reato di cui all’art. 92, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008, a lui ascritto in quanto non verificava, con opportune azioni di controllo e coordinamento, l’applicazione da parte delle ditte realizzanti le strutture in cemento armato, delle disposizioni ad esso pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché la corretta procedura delle relative procedure di lavoro.
In tale pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1 D. Lgs. n. 81/2008, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali. Tali adempimenti che vanno ben oltre una mera ed asettica “verifica”, dovendo il coordinatore per l’esecuzione dei lavori altresì contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori.
Tale pronuncia, del resto, si inserisce nella linea interpretativa sostenuta da questa Corte, secondo la quale sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996 (concernente gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori), ancorché formalmente abrogate dall’art. 304 D. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, norma, quest’ultima, che ha recepito in termini sostanzialmente conformi il contenuto della disciplina previgente.
Infine, i giudici di legittimità richiamano una precedente pronuncia nella quale era stato affermato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ex art. 92 D. Lgs. n. 81/2008, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell’incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni” (Cass., Sez. 4, 26 aprile 2016, n. 47834).

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