Modificato, con la Legge Comunitaria 2008 al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia europea del 25/7/2008, l'obbligo del
committente di nominare il coordinatore in fase di progettazione nei cantieri temporanei o mobili.
E' un altro esempio tipico questo di quanto le disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul lavoro possano essere scoordinate fra di loro.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 110 - la
legge 7/7/2009 n. 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”. Con l'art. 39 di tale legge sono state introdotte delle disposizioni necessarie per dare esecuzione alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia europea in data 25/7/2008 con la quale lo Stato membro italiano era stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/57/CEE del 24/6/1992 e relative all’obbligo del committente di designare uno o più coordinatori nel caso in cui in un
cantiere temporaneo o mobile si trovino ad operare più imprese e indipendentemente da altre condizioni, quali l’entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi.
L'art. 39 della legge n. 88/2009 appena pubblicata così recita:
Art. 39
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)
“1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90, il comma 11 è così sostituito: “La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori;
b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “c) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90 comma 1”. |
Si rammenta che con la
sentenza del 25/7/2008 sopracitata la Corte di Giustizia Europea, così come è stato già commentato in un precedente
articolo, su ricorso proposto dalla Commissione delle Comunità europee, aveva condannato la Repubblica Italiana per non aver provveduto alla corretta trasposizione nell’ordinamento italiano dell’art. 3 punto 1 della
direttiva del Consiglio 24 giugno 1992, 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima in quanto ha subordinato la designazione dei coordinatori nei cantieri temporanei o mobili alla condizione dei 200 uomini-giorno non prevedendo invece, così come indicato nell’art. 3 punto 1. della stessa direttiva n. 92/57/CEE, la nomina di tale figura professionale in tutti i casi in cui è prevista la presenza in cantiere di più imprese (la sentenza, si fa osservare, è stata emanata in vigenza del
D. Lgs. n. 494/1996 ma le sue conclusioni ben si conformano anche alle analoghe disposizioni emanate in merito con il successivo
D. Lgs. n. 81/2008).
In verità, fin dal momento in cui era stata resa nota la bozza della legge Comunitaria ora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, era apparsa piuttosto singolare la soluzione prevista dal Governo il quale, per rispettare le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia europea,
al posto di abrogare il comma 11 dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, come sarebbe stato ovvio aspettarsi in quanto con esso erano stati introdotti degli esoneri nella designazione del coordinatore in fase di progettazione,
ha previsto invece di introdurre un’altra soglia al di sotto della quale il committente è esonerato dal designare il coordinatore in fase di progettazione, soglia individuata nei lavori privati che, oltre a non essere soggetti al permesso di costruire, risultino anche di importo inferiore ai 100.000 euro. In questi tipi di lavori, che possiamo definire “minori”, secondo le indicazioni fornite con l’art. 39 della legge n. 88/2009 appena pubblicata le funzioni di
coordinatore in fase di progettazione devono essere comunque garantite e dovranno essere svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori la cui designazione, come è noto, è sempre obbligatoria.
Con l’art. 39 della legge appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale è stata altresì introdotta
un’altra modifica al D. Lgs. n. 81/2008 che riguarda l’art. 91 di tale decreto e relativo agli obblighi del coordinatore per la progettazione. Questi, infatti, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, oltre a redigere il
PSC (lettera a) ed a predisporre il fascicolo di manutenzione (lettera b), dovrà coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90 comma 1 che contiene gli obblighi del committente o del
responsabile dei lavori ed inerenti la organizzazione delle operazioni di cantiere, la fase delle scelte tecniche, la individuazione delle fasi di lavoro e della loro durata, disposizioni queste, a ben vedere, riguardano tutte la fase di progettazione dell’opera, ragion per cui lo stesso legislatore con il comma 3 dell’art. 90 aveva specificatamente stabilito che la designazione del coordinatore per la progettazione deve essere contestuale all’affidamento dell’incarico di progettazione. Tale contestualità era stata anche ribadita del resto nell’allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008, riportante i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, con il quale, al punto 1.1.1. lettera a), è stato disposto che ci deve essere una collaborazione fra il progettista dell’opera e quello della sicurezza, anche nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. La designazione del coordinatore in fase di esecuzione, invece, viene fatta normalmente, in base al successivo comma 4 dello stesso art. 90, prima dell’
affidamento dei lavori e quindi in tempi ben diversi e spesso anche lontani da quelli della progettazione.
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