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Sulla responsabilità per un infortunio durante i lavori di manutenzione

Sulla responsabilità per un infortunio durante i lavori di manutenzione
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

16/11/2015

Individuata la responsabilità di un giostraio per infortunio occorso a un lavoratore impegnato in lavori di manutenzione su giostra in movimento che risultata priva dei richiesti dispositivi di sicurezza a difesa di lavoratori e avventori. Di G.Porreca.

E’ stata confermata dalla Corte di Cassazione, per un infortunio occorso ad un lavoratore impegnato in alcuni lavori di manutenzione su di una giostra in movimento, la violazione da parte del giostraio delle norme generali di sicurezza poste a tutela sia dei lavoratori che degli avventori utenti della giostra le quali stabiliscono che tali lavori di manutenzione vadano effettuati a macchina ferma e che sia impedito a chiunque di accedere nei pressi di parti della stessa in movimento sprotette. E’ stata rilevata altresì nel caso in esame l’assenza di un documento di valutazione dei rischi e la predisposizione, come misura di prevenzione, ritenuta insufficiente di sole alcune transenne amovibili ai lati della giostra finalizzate peraltro non a garantire la sicurezza dei presenti ma a convogliare gli avventori verso una cabina per potere pagare il biglietto di ingresso.

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Il fatto
Il Tribunale, all'esito di giudizio ordinario, ha dichiarato il proprietario di una giostra denominata "tappetino" o "Jamaica", nonché il fratello di questi responsabili del reato p. e p. dagli artt. 113-589 co. 2° cod. pen. perché, in qualità di datori di lavoro, in cooperazione fra loro per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza e nell'inosservanza dell’articolo 375 D.P.R. n. 547 del 27/04/55 e dell’articolo 35, 4 co. 1 e 11 del D. Lgs. n. 626/94, avevano cagionato la morte di un lavoratore colpito alla nuca da un elemento della giostra in movimento mentre era intento ad eseguire sulla stessa dei lavori di manutenzione e senza che fossero state comunque predisposte adeguate misure di sicurezza atte ad inibire l'accesso ad organi mobili pericolosi.
 
Il giudice di primo grado, con sentenza poi confermata dalla Corte di Appello, ha assolto il fratello del proprietario della giostra per non avere commesso il fatto ed ha invece condannato quest’ultimo, concesse le circostanze attenuanti generiche e valutate come equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di un anno di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento danni in favore delle costituite parti civili, con una provvisionale di € 12.000,00 e rifusione della spese alla costituita parte civile.
 
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Avverso il provvedimento della Corte di Appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione adducendo diverse motivazioni. Lo stesso si è innanzitutto lamentato che la Corte di Appello non aveva tenuto conto che egli non aveva impartita al lavoratore la disposizione di effettuare l’intervento di manutenzione né della condotta anomala, imprevista e imprevedibile dallo stesso tenuta. Ha lamentato inoltre che non sarebbe stata espletata nessuna consulenza tecnica del P.M. né una perizia finalizzata alla ricostruzione della dinamica dell'incidente nonostante la richiesta fatta in tal senso.
 
La convinzione inoltre da parte della Corte di Appello della sua colpevolezza, secondo il ricorrente,  sarebbe stata fondata sul duplice assunto che l'evento non si sarebbe verificato ove fossero state predisposte idonee misure di sicurezza per impedire l'accesso all'area pericolosa e se non fosse stato richiesto alla vittima di intervenire per la manutenzione di un erogatore di fumo, mentre la giostra era in funzione. Non vi sarebbe stata però prova che egli avesse  mai richiesto al lavoratore di riparare l'erogatore di fumo, estraneo ed esterno alla giostra, mentre questa era in movimento, né vi sarebbe stata la prova del malfunzionamento di tale erogatore. Né la presenza di un segnalatore acustico e di una transenna inamovibile, al posto di quella amovibile esistente, avrebbero, secondo l’imputato, impedito alla vittima di raggiungere l'erogatore di fumo oltre al fatto che l'esistenza di un dispositivo di sicurezza volto a disattivare l'alimentazione della giostra nel caso che qualcuno si fosse avvicinato a parti della stessa in movimento non avrebbe comunque, secondo il ricorrente, arrestato in tempo il movimento della stessa a causa della sua forza di inerzia. In definitiva quindi l’evento dannoso sarebbe stato determinato, secondo il ricorrente, dalla condotta eccezionale ed atipica del lavoratore esorbitante dalle proprie mansioni per avere presa l’iniziativa di scavalcare le transenne facendo così interrompere il nesso causale ed escludere la sua responsabilità penale.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. L’imputato, ha fatto notare la suprema Corte, si era soffermato a lungo sulla questione della mancata prova che fosse stato lo stesso datore di lavoro ad incaricare la persona offesa ad andare ad operare la riparazione del macchinario guastatosi ma i giudici del merito avevano dato a proposito congruamente conto in motivazione che lo stesso ricorrente era in condizione, dal luogo in cui si trovava a manovrare la giostra, di vedere di fronte a sé il lavoratore e quindi, anche se il lavoratore avesse presa l'iniziativa di andare a riparare il macchinario, fosse stato in grado di fermare la giostra. Già il giudice di primo grado, ha fatto osservare la Sez. IV, aveva avuto a precisare che la giostra in questione non mostrava transenne o altra sovrastruttura idonea ad impedirne l’accesso nella parte esclusa agli avventori né era risultata fornita di qualsiasi dispositivo atto a bloccare automaticamente il movimento in caso di intrusione in zone pericolose da parte di chiunque per cui era risultata violata la normativa di cui all'art 375 del D.P.R. n. 547/55 laddove prescrive che, per l’esecuzione di lavori di riparazione o manutenzione di qualsiasi macchinario, da effettuarsi unicamente ad impianto fermo, debbano essere previste ed adottate misure di sicurezza idonee ad evitare pericoli per chi effettui i lavori di riparazione o manutenzione.
 
Pur non rientrando, inoltre, la giostra in questione nella tipologia di macchinari soggetti alla normativa prevista dal D.P.R. n. 459/1996, il giostraio, secondo la Corte suprema, aveva comunque l’onere di predisporre ex art 35 D. Lgs. n. 626/94 dei presidi antinfortunistici idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e di terzi avventori nonché di installare una segnaletica atta ad indicare il possibile pericolo. I giudici del merito avevano dato atto, altresì, che il giostraio aveva del tutto omesso di effettuare il preventivo piano di valutazione dei rischi (ex art 4, commi 1 e 11 del D. Lgs. n. 626/1994), avendo predisposto solo alcune transenne amovibili ai lati della giostra, peraltro finalizzate ad altro scopo e nello specifico ad indirizzare gli avventori verso la cabina per pagare il biglietto di ingresso, senza alcuna reale funzione di prevenzione e sicurezza per i lavoratori.
 
Con riferimento, infine, alla condotta del lavoratore, la Corte di Cassazione ha fatto notare che “non è emersa prova alcuna che il lavoratore poi deceduto abbia posto in essere un comportamento abnorme ed imprevedibile, che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, unico a poter determinare la mancanza di responsabilità in capo a questi ultimi”.
 
Gerardo Porreca
 




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Rispondi Autore: lui che sa - likes: 0
16/11/2015 (08:06:03)
inosservanza dell’articolo 375 D.P.R. n. 547 del 27/04/55 e dell’articolo 35, 4 co. 1 e 11 del D. Lgs. n. 626/94

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