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Sulla culpa in eligendo e in vigilando per la valutazione dei rischi

Sulla culpa in eligendo e in vigilando per la valutazione dei rischi
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

06/07/2015

Individuata a carico di un datore di lavoro la “culpa in eligendo e in vigilando” per avere affidata la valutazione dei rischi aziendali a una società esterna non dotata di idonea organizzazione e per non avere controllato il suo operato. Di G.Porreca.

    
Una sentenza quella che si commenta nella quale viene messa in evidenza dalla Corte di Cassazione penale la necessità da parte del datore di lavoro di scegliere oculatamente il soggetto al quale affidare la valutazione dei rischi esistenti nella propria azienda nonché di vigilare sul suo operato e sui tempi di esecuzione di tale importante adempimento, necessità tanto più avvertita nel caso in cui il datore di lavoro, che è titolare indelegabile dell’obbligo di valutare i rischi e di elaborare il relativo DVR, si affidi a soggetti o società esterne. Individuata nel caso in esame dapprima dal Tribunale e ribadita quindi dalla suprema Corte una “ culpa in eligendo” a carico del datore di lavoro, addebitata al momento della scelta del soggetto al quale ha affidata la valutazione dei rischi ed una “culpa in vigilando” a carico dello stesso nel momento in cui non ha provveduto a controllare il suo operato.

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Il caso e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato il legale rappresentante di una cooperativa alla pena dell’ammenda per la contravvenzione prevista dall’articolo 29 comma 1 e punita dall’articolo 55 comma 1 del D. Lgs.  n. 81/2008 perché, in qualità di datore di lavoro,  non aveva effettuata la valutazione dei rischi e non aveva elaborato il documento di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) dello stesso D. Lgs. in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente, nei casi previsti dall’articolo 41.
 
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto impugnazione qualificata come appello, nella quale ha sostenuto che aveva commissionato ad una società esterna la redazione del documento di valutazione dei rischi, documento che era stato redatto in ritardo per cause imputabili alla società stessa ed era stato presentato alla Asl 48 ore dopo il sopralluogo nel quale era stato accertato il reato. Il Tribunale aveva comunque ritenuto sussistente una “culpa in eligendo” e una “culpa in vigilando” in capo all’imputato, il quale si era affidato ad una impresa inadeguata e non aveva sorvegliato sui tempi di effettiva redazione del documento. In merito la difesa del datore di lavoro ha messo in evidenza che, ammesso pure che il documento presentato avesse alcune lacune, la versione definitiva dello stesso era stata comunque depositata nel successivo mese di agosto.
 
Le decisioni della suprema Corte
L’impugnazione, qualificata come ricorso per cassazione, essendo stata proposta avverso una sentenza di condanna alla sola ammenda inappellabile ai sensi dell’articolo 593 c.p.p., comma 3, è stata ritenuta inammissibile da parte della Corte di Cassazione perché basata su motivi non sufficientemente specifici. Secondo la stessa Corte, infatti, la difesa si era limitata a mere indimostrate asserzioni in relazione alla circostanza che il ritardo nella redazione del documento di valutazione dei rischi sarebbe stato imputabile esclusivamente all’inerzia della società che era stata incaricata a tale scopo per cui i rilievi presentati non sono stati ritenuti idonei a scardinare l’impianto logico-argomentativo della sentenza impugnata. Il ricorrente ha trascurato infatti, secondo la suprema Corte,  “di contestare le affermazioni contenute nella stessa sentenza, secondo cui vi sarebbero, nel caso di specie, sia una culpa in eligendo, per l’affidamento dell’incarico di redazione del documento ad una società dotata di un’organizzazione inadeguata, sia una culpa in vigilando, per il mancato controllo dell’imputato sui tempi di esecuzione di tale importante e indifferibile adempimento”. “Né la difesa ha spiegato”, ha così concluso  la Sez. III, “perché l’imputato, pur consapevole della mancanza del documento, abbia comunque continuato lo svolgimento dell’attività aziendale, rispetto alla quale tale documento che deve avere data certa ed essere custodito presso l’unità produttiva a cui si riferisce la valutazione dei rischi, costituisce un presupposto indefettibile (ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 38, comma 2 e articolo 29, comma 4)”.
 
Tenuto conto, altresì, della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistevano elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente, a norma dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di 1.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
 
 
 
Gerardo Porreca




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Pubblica un commento

Rispondi Autore: Stefano Bocchino - likes: 0
06/07/2015 (08:21:12)
Colpa in eligendo e vigilando per la valutazione dei rischi? Non ha alcun senso giuridico. Gli unici obblighi "non delegabili" per il DDL sono appunto la valutazione dei rischi e la nomina dell' RSPP. Ogni tanto la scarsa preparazione dei tribunali in ambito sicurezza mi spaventa.. spero di non dover mai essere giudicato per il mio operato da chi non ne capisce nulla.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 1
06/07/2015 (08:46:46)
Le motivazioni del rigetto del ricorso riguardano la mancata predisposizione del documento di valutazione dei rischi (art. 29 comma 1 del D. Lgs. n° 81/2008).

La Cassazione Penale rigetta il ricorso perchè il datore di lavoro, su cui grava l'obbligo indelegabile della valutazione di rischi, non può addurre a sua discolpa che aveva affidato l'incarico ad una società esterna che non aveva una struttura organizzativa adeguata (culpa in eligendo) e non aveva ancora predisposto il documento (culpa in vigilando).

In altre parole, se come datore di lavoro ci si fa aiutare da consulenza esterna, allora la deve scegliere con oculatezza e deve verificare che faccia il suo lavoro.

Questo è il principio che viene ribadito dalla Cassazione e che è, in estrema sintesi, un principio di buon senso oltre che di rispetto delle leggi vigenti.
Rispondi Autore: MB - likes: 0
06/07/2015 (09:05:43)
perfettamente d'accordo con il commento precedente..la legge non è mai così difficile da applicare, basta conoscerla e volerlo fare... righe e righe di ragionamenti e poi ci si dimentica che l'art 17 dice tutto quello che serve...
Rispondi Autore: MB - likes: 1
06/07/2015 (09:07:58)
sicuri che si possa parlare di culpa in eligendo nell'affidare a terzi ciò che per sua natura non è delegabile e ha una e una sola figura responsabile? io no.. tutto il ragionamento non ha senso.. quello che c'è scritto nel dvr a firma ddl è sua responsabilità e sua soltanto.. il resto è perdita di tempo
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 1
06/07/2015 (09:40:15)
Anche se si fa "aiutare" da terzi, il datore di lavoro rimane il solo responsabile.

Quando si parla di "obbligo indelegabile" vuol dire che non possono essere trasferite ad altri determinate aree di responsabilità soggettive (nel caso specifico: art. 17 comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n° 81/2008).

Pertanto, anche se il documento è stato predisposto da altri o oltre al SPP interno (ammesso che ce l'abbia), si è avvalso di persone esterne (art. 31, comma 3 del D. Lgs. n° 81/2008) per integrare l'azione di prevenzione e protezione, di fronte alla legge, il datore di lavoro è l'unico responsabile per quanto riguarda l'adempimento di cui all'art. 29 comma 1 del citato decreto.

Nel caso specifico, il documento non c'era in azienda e come, emerso nel dibattimento, il motivo era quello che il datore di lavoro si era fatto "aiutare" da una società di consulenza che non aveva un'organizzazione adeguata per far fronte, nei modi e nei tempi di legge, alla sua richiesta.
In più questo datore di lavoro, non si era minimamente preoccupato di ciò che faceva la società di consulenza e del ritardo nel portare sul suo tavolo il documento.

Questo è quello che ci ha detto la Cassazione Penale.
Rispondi Autore: Andrea Iovino - likes: 0
06/07/2015 (10:03:07)
Perfettamente in linea sia con Catanoso, sempre preciso e puntuale, sia con la sentenza della Suprema Corte. Il datore di lavoro ha due doveri indelegabili: uno riguarda la valutazione dei rischi e la conseguente stesura del DVR e, per questa attività si deve "appoggiare" ad un tecnico valido ed esperto altrimenti scatta la sua responsabilità per non aver incaricato un tecnico all'altezza dei suoi compiti, appunto culpa in eligendo e soprattutto dovrà vigilare sul suo operato.
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
16/07/2015 (19:49:25)
I tribunali non sono affatto impreparati, ma devono rispondere agli argomenti dei difensori, che hanno proposto come giustificazione il fatto di aver chiesto ad una società di consulenza il documento di valutazione dei rischi. La sentenza si occupa di un fatto assai banale. L'azienda, al momento dell'ispezione asl, non aveva il documento di valutazione dei rischi.La Cassazione tra l'altronon prende posizione sugli argomenti del Tribunale, ma ritiene il ricorso generico perchè non contesta i motivi specifici della sentenza di merito, che comunque è assai istruttiva perchè insegna che il datore di lavoro, una volta affidatosi ad un consulente, non è per questo esonerato dai suoi obblighi. Anzi prima di sceglierlo deve valutarne l'idoneità professionale allo svolgimento del compito, e poi deve vigilare affinche adempia all'obbligo in modo esauriente e tempestivo. Le sentenze a mio parere non devono essere usate come motivo di polemica, tra l'altro completamente inutile perchè i giudici non leggono questo nostri siti, ma fornire spunti per migliorar ela gestione della sicurezza e igiene del lavoro

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