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Sulla corretta elaborazione del PSC nei cantieri temporanei o mobili

Sulla corretta elaborazione del PSC nei cantieri temporanei o mobili
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

30/06/2014

L’obbligo di redigere il PSC non deve essere inteso come adempimento puramente formale. Si adempie all’obbligo solo a condizione che si prendano in esame gli effettivi rischi e si predispongano le opportune misure di prevenzione. A cura di G. Porreca.

 
Commento
 
Ancora una sentenza della Corte di Cassazione penale sulla responsabilità del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e sulla corretta maniera di elaborare il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC). L’obbligo di redigere il PSC, ha infatti ribadito la suprema corte, non deve essere inteso in senso burocratico come adempimento puramente formale in quanto lo stesso può essere adempiuto solo a condizione che si prendano in considerazione gli specifici rischi dei lavori da svolgere in cantiere e che si predispongano le opportune misure di prevenzione proprio per il fatto che le specifiche disposizioni di legge hanno precisato che il PSC deve essere redatto in relazione al singolo cantiere interessato.

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Il caso, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
 
Un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di un cantiere temporaneo o mobile ha proposto ricorso per Cassazione, per il tramite del proprio difensore, avverso una sentenza della Corte di Appello emessa a conferma della sentenza del Tribunale con la quale lo stesso era stato ritenuto, in concorso con il datore di lavoro  di un’impresa edile incaricata della produzione, del trasporto e della posa in opera di calcestruzzo presso il cantiere stesso e in concorso con altri imputati giudicati separatamente, colpevole del reato di cui all'art. 40 e 113 c.p., art. 590 c.p., commi 3, art. 583 c.p., comma 1, n. 1, per avere cagionato ad un lavoratore dipendente di un'impresa appaltatrice lesioni personali gravi consistite in trauma cranico con frattura occipitale e della base cranica, frattura vertebrale, frattura delle costole e policontusioni, lesioni che hanno determinato un periodo di malattia di 201 giorni, per colpa consistita in imprudenza, negligenza imperizia, nonché in violazione degli obblighi specifici in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gravanti sui predetti nell'ambito della rispettive attribuzione e competenze.
 
Più in particolare il datore di lavoro era stato condannato per aver, in violazione del D. Lgs. n. 626/1994, art. 4, commi 1 e 2, omesso di predisporre il POS ( piano operativo di sicurezza) e di valutare le misure preventive e protettive relative ai rischi nella fase di getto del calcestruzzo dei pilastri in elevazione con uso del braccio dell'autopompa, considerata la loro aderenza ad un vecchio fabbricato in pessimo stato di manutenzione, ed in particolare il conseguente rischio di caduta di elementi instabili provenienti da tale costruzione, mentre il coordinatore era stato condannato per avere omesso nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di individuare le modalità esecutive e le attrezzature da utilizzare per il getto di calcestruzzo nei pilastri con particolare riferimento a quelli in aderenza del vecchio fabbricato in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori nonché per avere omesso di verificare l'utilizzo da parte dei lavoratori, durante i lavori in quota per il getto dei pilastri in calcestruzzo, di attrezzature idonee a garantirli dal pericolo di cadute, e di far rimuovere i materiali instabili del vecchio edificio in aderenza al quale veniva costruito. Era stato condannato, altresì, per aver omesso di verificare l'idoneità del POS della impresa incaricata del getto del calcestruzzo relativamente ai rischi connessi al getto medesimo dei pilastri in particolare aderenti alle pareti dell'edificio vetusto e in cattivo stato di manutenzione e per avere omesso di accertare l'effettiva predisposizione del POS da parte dell’impresa incaricata della produzione, del trasporto e della posa in opera di calcestruzzo presso il suddetto cantiere.
 
L'infortunio sul lavoro, per come descritto nel capo di imputazione, si era verificato perché il lavoratore dipendente dell' impresa appaltatrice dei lavori di costruzione di un fabbricato per civile abitazione, dovendo procedere al getto di calcestruzzo in un pilastro in elevazione, era salito su una scala a pioli in metallo appoggiata alla parete di un vecchio fabbricato, in aderenza al quale doveva essere realizzato il pilastro, in modo da poter dirigere dall'alto il movimento del braccio articolato della autopompa ed in modo da inserire la parte terminale del tubo del braccio nel cassero del pilastro e, mentre era intento a svolgere queste operazioni, il braccio articolato della pompa è andato ad urtare contro il cordolo del tetto del fabbricato preesistente, in pessimo stato di conservazione, determinando la caduta di calcinacci e sassi nonché la caduta del lavoratore stesso che, spaventato, ha perso l'equilibrio precipitando dalla scala e riportando le lesioni sopra indicate.
 
I giudici di merito hanno ritenuto accertata a carico del coordinatore per la sicurezza:
1) l'inidoneità del piano di sicurezza e coordinamento per l'omessa previsione delle procedura da seguire e delle attrezzature da utilizzare per l'operazione di getto dei pilastri con particolare riferimento a quelli posti in aderenza ad una vecchia costruzione in cattivo stato di manutenzione, con conseguente rischio di caduta di elementi instabili,
2) l'omissione della verifica e del controllo dell'utilizzo da parte dei lavoratori, durante l'esecuzione dei lavori in quota per il getto dei pilastri in calcestruzzo, di attrezzature idonee a garantire dal rischio di caduta (ponteggi e trabattelli) e l'omissione dell' imposizione di rimuovere tutte le parti pericolanti della vecchia struttura attigua,
3) l'omessa verifica dell'idoneità del POS (piano operativo di sicurezza) dell'impresa appaltatrice dei lavori sui medesimi aspetti,
4) l'omessa richiesta di analogo POS all'impresa incaricata della fornitura e posa in opera del calcestruzzo.
I giudici di merito avevano ritenuto accertato, altresì, sulla base della deposizione della parte offesa, del conducente della betonpompa e dell'ispettore del lavoro, che era prassi effettuare tali operazioni servendosi di una scala a pioli e che, in conformità a tale abitudine, il giorno dell'incidente il lavoratore infortunato aveva adoperato la scala in appoggio al vecchio fabbricato, per il getto del pilastro costruito in aderenza ad esso. Gli stessi inoltre, poiché non erano stati rinvenuti, nel corso dell'ispezione dopo l'infortunio, ponteggi o trabattelli, neppure smontati e messi in disparte e poiché altri getti in calcestruzzo erano stati effettuati, avevano dedotto che l'ordinaria modalità esecutiva di detto lavoro fosse l'impiego della scala a pioli, trovata peraltro appoggiata alla parete del manufatto in questione subito dopo l'incidente.
 
Con riferimento inoltre all’osservazione che nel PSC era stata prevista l’adozione di tali misure di sicurezza in una scheda, la n. 78, nella quale era stata riportata l'indicazione di usare i ponteggi o trabattelli per l'esecuzione di lavori in quota, i giudici di merito avevano evidenziato che quanto indicato in tale scheda era una prescrizione del tutto generica, valevole per tutti i cantieri e per tutti i lavori in altezza, senza alcuna specifica attinenza alle operazioni in aderenza al vecchio manufatto in aderenza e senza la previsione e valutazione del relativo rischio di caduta di parti instabili da esso durante i lavori in quota di getto del calcestruzzo. Per quanto sopra detto quindi i giudici di merito erano pervenuti alla conclusione che l'infortunio si era verificato per una doppia violazione delle regole di prevenzione e cioè per il mancato uso di ponteggi o trabattelli per le lavorazioni in quota e per la mancata valutazione del rischio di caduta dall'alto di parti pericolanti del vecchio manufatto in adiacenza del quale i lavori venivano eseguiti, violazioni addebitabili al coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
 
A sostegno del proprio ricorso il difensore del coordinatore ha messo in evidenza che la scheda n. 78 conteneva una puntuale valutazione dei rischi e delle misure atte a scongiurarli con specifico riferimento ai lavori di getto di calcestruzzo dei pilastri in elevazione allegando anche le prescrizioni del POS dell'impresa incaricata della posa in opera del calcestruzzo circa il divieto di effettuare il getto se l'operaio incaricato di posizionare il tubo della pompa non si trovasse in condizioni di sicurezza non ritenendo quindi logico che fosse inserito nella scheda una specifica previsione per il getto in prossimità del vecchio fabbricato. Non è dato comprendere del resto, ha sostenuto il difensore del coordinatore, quale altra prescrizione dovesse essere inserita nel piano, posto che l'utilizzo del ponteggio - trabattello era idoneo a scongiurare l'evento lesivo in quanto, a seguito della caduta di elementi instabili a causa del contatto del braccio della pompa, l'operaio avrebbe potuto muoversi per scansare le parti in caduta senza perdere l'equilibrio e cadere e senza che eventuali materiali potessero cadergli addosso: Né è dato comprendere, ha sostenuto ancora il difensore del coordinatore, quale dovesse essere l'attività di messa in sicurezza della vecchia struttura diversa da quella già operata, come confermato testimonialmente dal direttore lavori, posto che  la caduta di pezzi del cordolo del tetto non era avvenuta spontaneamente ma a seguito dell'urto contro di esso del braccio articolato della pompa mosso in modo maldestro dal manovratore e posto che l'utilizzo di trabattelli o ponteggi avrebbe portato il lavoratore ad una distanza tale da scongiurare qualsiasi nociva conseguenza dipendente dalla caduta dei materiali della vecchia struttura. Infondato infine è stato ritenuto dal difensore l'assunto del mancato controllo da parte del coordinatore dell'impiego delle attrezzature previste nel PSC per i lavori in quota in quanto, come risulta dal libro giornale, egli si recava con estrema frequenza in cantiere e vi era stato anche due giorni prima l'incidente.
 
 
Le decisioni della Corte di Cassazione.
 
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal coordinatore perché infondato e nel fare ciò ha richiamato le disposizioni di legge poste a carico delle figure interessate alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Nel quadro delle molteplici posizioni di garanzia previste dalla normativa di settore, ha sostenuto la suprema Corte, al fine di rafforzare il sistema della prevenzione e della sicurezza nei cantieri edili, assumono rilievo le figure del committente e del coordinatore per la sicurezza. Normalmente è il datore di lavoro il personaggio che riveste una posizione di vertice nel sistema della sicurezza, in quanto titolare del rapporto di lavoro e al contempo titolare dell'impresa esecutrice dei lavori, con compiti quindi organizzativi ed economici inerenti l'attività dell'impresa che lo vedono direttamente coinvolto anche nella predisposizione e nell’osservanza delle misure antinfortunistiche, ma nell'ottica di una pluralità di soggetti che concorrono alla sicurezza del lavoro il legislatore ha voluto affiancare al datore di lavoro la figura appunto del committente e del coordinatore.
 
È ragionevole difatti che anche il committente, che assume l'iniziativa della realizzazione dell'opera provvedendo a programmarla e a finanziarla anche se l'esecuzione venga affidata a terzi, assuma una quota di responsabilità in materia di prevenzione antinfortunistica collocandosi accanto al datore di lavoro nella titolarità degli obblighi di protezione, con la possibilità di demandarli ad altra figura, quella ausiliaria del responsabile dei lavori, anziché occuparsene direttamente. Per gli aspetti tecnici delle competenze facenti capo al committente in materia antinfortunistica, lo stesso, o per lui il responsabile dei lavori, si può avvalere di figure specializzate distinte per la fase della progettazione e della realizzazione, che sono appunto il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la salute e sicurezza in fase di realizzazione. Tali figure professionali devono essere dotate di particolari requisiti (art. 10) ed assolvono compiti delicati, come redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi (art. 4), coordinare e controllare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività all'interno del cantiere ed infine segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati (art. 5).
 
Con riferimento al contenuto del PSC elaborato per il cantiere in esame la suprema Corte ha ribadito che le misure di sicurezza nello stesso previste hanno costituito delle prescrizioni generiche valevoli per tutti i cantieri che comportano lavori in quota e non hanno invece preso in considerazione gli specifici rischi posti dal cantiere in questione. “Gli obblighi posti dalle legge di redigere i vari piani di sicurezza”, ha proseguito la Sez. IV, “non devono essere intesi in senso burocratico come adempimento puramente formale da adempiere, ma possono ritenersi adempiuti solo a condizione che il soggetto prenda in considerazione gli specifici rischi del lavoro predisponendo le opportune misure di prevenzione: non a caso il D. Lgs. n. 494 del 1994, art. 2, lett. F, precisa che il documento in questione debba essere redatto in relazione al singolo cantiere interessato".
 
Per quanto riguarda il mancato controllo esercitato dal coordinatore sull'uso dei ponteggi e/o trabattelli è emerso in modo pacifico dall'istruttoria, ha tenuto a precisare la Sez. IV, che nel cantiere non vi era traccia di tali attrezzature e che l'operaio è caduto da una scala a pioli, trovata al momento dell'infortunio, essendo prassi consolidata adoperare tale strumento anziché le idonee attrezzature di sicurezza per i lavori in altezza. Il coordinatore, secondo la suprema Corte avrebbe dovuto, quale responsabile per la sicurezza, vigilare sul corretto uso delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori attraverso una presenza costante sul cantiere che evidentemente è mancata se è vero che il lavoratore infortunato, per compiere l'operazione di indirizzare il braccio della macchina per il riempimento del pilastro in lavorazione del calcestruzzo, stava utilizzando una semplice scala anziché un trabattello. L'impiego di tale attrezzatura lo avrebbe posto al riparo dalla caduta in quanto la stabilità della pedana su cui lavorava gli avrebbe consentito di non perdere l'equilibrio in conseguenza della caduta di calcinacci dal tetto del vecchio edificio in aderenza al quale il pilastro veniva eretto.
Non è stato certo sufficiente, ha così concluso la Sez. IV, prevedere nel piano di sicurezza e coordinamento l'uso di ponteggi e trabattelli se a questa previsione astratta non è seguita la verifica da parte del responsabile della sicurezza dell'uso che in concreto doveva essere fatto, considerato che era una consueta modalità operativa utilizzare per le lavorazioni in altezza la scala dalla quale è caduto l'operaio, anziché i presidi di protezione previsti nel POS e ciò, in definitiva, era oggetto di un preciso obbligo del ricorrente quale coordinatore in fase di esecuzione.
 
 
 
 
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Rispondi Autore: G.Degl'innocenti - likes: 0
30/06/2014 (08:24:31)
Non sono d'accordo su questo:
"attraverso una presenza costante sul cantiere che evidentemente è mancata"
e sulla mancanza del POS da parte del fornitore del cls (se è solo fornitore e non aiuta a manovrare la pompa).
Rispondi Autore: Emanuela Dal Santo - likes: 0
30/06/2014 (09:44:50)
Se la definizione del coordinatore per l'esecuzione quale "responsabile della sicurezza" è della suprema corte e non del commentatore (e non credo che l'ing. Porreca prenda granchi di questa natura), risulta chiaro che si tende a confondere i ruoli e le responsabilità delle figure che operano in cantiere. In nessun punto di nessuna norma è stabilita l'equivalenza CSE=responsabile della sicurezza del cantiere.
Rispondi Autore: MIRKO BETTONI - likes: 0
21/11/2014 (18:02:44)
si evince dal testo che il coordinatore deve visionare costantemente in cantiere.. pultroppo ancora una volta il CSE viene scambiato per il vigile da cantiere e l'operaio che come penso dovrebbe essere dotato di cervello proprio e dovrebbe avere fatto i corsi obbligatori per la sicurezza non viene considerato nelle responsabilità.Vero che il cse deve vigilare sul cantiere ma altrettanto vero non puo' stare in cantiere otto ore al giorno. Confermo che se l'addetto al CLS scende dall'autopompa deve avere il proprio pos.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
23/11/2014 (20:10:19)
Quando un CSE arriva in Cassazione, ha due condanne sulle spalle.
Praticamente è alla canna del gas.

Le carte ce le si gioca soprattutto in primo grado.

Su Olympus Urbino, giurisprudenza penale di riferimento, ci sono un bel po' di sentenze di assoluzione del CSE. Per trovarle basta andare nella pagina citata e digitare "coordinatore" .

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