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Sull’obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

30/01/2012

La Cassazione: il documento di valutazione dei rischi deve essere sempre aggiornato e pertinente alle condizioni di svolgimento delle attività lavorative al fine di garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza sul lavoro. Di G. Porreca.

 
 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
Il  caso preso in esame dalla suprema Corte di Cassazione in questa sentenza riguarda una situazione molto diffusa nell’ambito delle attività lavorative e cioè quella di una azienda che subentra ad un’altra assorbendone l’intera organizzazione. Il datore di lavoro che subentra è tenuto a rivedere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi già elaborato dall’azienda che ha cessata la propria attività anche se l’organizzazione generale e gli ambienti di lavoro sono rimasti sostanzialmente gli stessi e ciò al fine di perseguire l’obiettivo richiesto dalle disposizioni di legge vigenti in materia di garantire nel tempo il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza sul lavoro.


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Il fatto ed il ricorso in Cassazione.
 
Il rappresentante legale di una società è stato condannato dal Tribunale alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e lett. c), ed art. 89, comma 1, per non aver effettuato la valutazione dei rischi presenti in azienda e per non aver redatto il relativo documento di valutazione dei rischi stessi.
 L'imputato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, ex art. 568 c.p.p., comma 5, alla quale ha chiesto l’annullamento della sentenza di condanna, sostenendo che non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato contestato, sia perché lo stesso aveva provveduto a redigere un documento relativo alla sicurezza ed alla salute durante il lavoro, sia perché il programma da adottare per migliorare nel tempo le misure di sicurezza era stato già predisposto dalla sua società che era stata successivamente assorbita dall’altra società della quale era l'attuale rappresentante legale, società quest'ultima che svolgeva la stessa attività produttiva della prima ed esercitava la propria attività nella medesima sede.
 
Le decisioni della suprema Corte di Cassazione.
 
 Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione ed è stato pertanto respinto. Secondo la stessa, infatti, il giudice di merito, mediante un esame analitico puntuale ed esaustivo delle risultanze processuali, aveva accertato che l’imputato, quale rappresentante legale della società, aveva omesso di predisporre il documento di elaborazione dei rischi, ivi compresa la programmazione delle misure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, come richiesto dal D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29, prescrizione questa già prevista dal D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 commi 1 e 2 lett. a) e c), con conseguente sussistenza del relativo reato di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 55, (già previsto dal D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 89 comma 1, vigente all'epoca dei fatti).
Le censure dedotte dall’imputato nel ricorso sono state altresì ritenute dalla Sez. III generiche ed infondate perché in contrasto con quanto accertato dal giudice del merito e comunque errate in diritto poiché “il fatto che il documento relativo alla elaborazione dei rischi fosse stato redatto dalla precedente società poi assorbita non esentava affatto la nuova società (subentrante alla prima) di predisporre il documento di programmazione come richiesto dalla citata normativa (D. Lgs. n. 81 del 2008, artt. 15, 17 e 29)”.
Trattasi”, ha così concluso la suprema Corte, “di obbligo precipuo a carico del datore di lavoro (in relazione al documento inerente alla sicurezza nel lavoro)che deve essere sempre attuale e pertinente alle concrete condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa sussistenti nell'azienda, anche al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza D. Lgs. n. 81 del 2008, art. 15 lett. f)”.
 
 

 

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