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Sull’esonero del PSC per lavori da eseguire in cantiere con immediatezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

28/05/2012

Cassazione: l’esonero dell’obbligo di redigere il PSC per gli interventi urgenti previsto dalle disposizioni di legge nei cantieri edili opera nel caso che i lavori siano non solo avviati ma anche terminati nell’immediatezza. A cura di G.Porreca.

 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
La sentenza si riferisce alla disposizione di legge prevista dal D. Lgs. 14/8/1996 n. 494 vigente all’epoca dei fatti posti all’esame della suprema Corte in base alla quale non è obbligatorio redigere il piano di sicurezza e di coordinamento nei cantieri temporanei o mobili nel caso in cui l’esecuzione immediata dei lavori è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare  urgenti misure di salvataggio.
 
Secondo quanto emerge da questa sentenza della suprema Corte l’esonero dalla elaborazione del PSC si applica allorquando i lavori per “somma urgenza” vanno non solo avviati ma anche completati nell’immediatezza decadendo tale esonero nel caso in cui gli stessi lavori per qualunque motivo vengano sospesi allorquando subentra la necessità di adottare in pieno tutte quelle cautele e tutte quelle garanzie  di sicurezza che le disposizioni di legge richiedono di norma.
 

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Il fatto
Il Tribunale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha condannato il legale rappresentante di una società alla pena di 500,00 euro di ammenda per ciascuna delle contravvenzioni contestate e il dirigente responsabile dell’area tecnica di un Comune alla pena di 300,00 euro di ammenda con pena condizionalmente sospesa e non menzione della condanna. Al legale rappresentante della società erano state contestate diverse contravvenzioni al D.P.R.  n. 164 del 1956, al D.P.R. n. 547 del 1955 e al D. Lgs. n. 626 del 1994 accertate a seguito del ribaltamento di un ponteggio installato in aderenza alla facciata di una scuola media durante alcuni lavori di ristrutturazione mentre al dirigente responsabile dell'area tecnica del Comune era stata contestata la contravvenzione prevista dagli articolo 6 e 5 del  D. Lgs. n. 494 del 1996.
 
Era stato accertato, altresì, che la società della quale l’imputato era responsabile legale aveva provveduto a realizzare il ponteggio destinato a consentire con procedura di “somma urgenza" i lavori che il Comune aveva appaltato ad un’altra società per la messa in sicurezza dell'edificio scolastico dal quale nei giorni precedenti erano caduti calcinacci e altro materiale. Era stato accertato, ancora, che la struttura realizzata era costituita da più ponteggi sovrapposti e protetti da grandi teli di nylon e che nel corso di una giornata di forte vento i ponteggi stessi avevano vinto la resistenza degli ancoraggi e si erano sganciati fino a collassare in strada travolgendo vetture e motorini e ferendo leggermente un pedone in transito. Era stato ancora provato, anche sulla base delle risultanze della consulenza d'ufficio, che, contrariamente al progetto redatto per il ponteggio, il materiale utilizzato risultava di tipo misto, con elementi aventi resistenze diverse e in alcuni casi usurati, che i punti di cerniera erano stati realizzati senza collegamenti, che l'altezza complessiva era maggiore del previsto, superando l'altezza del cornicione con una struttura non dotata di ancoraggi, che l'apposizione dei teloni di facciata non era prevista dal progetto e che infine difettava la cautela della messa a terra.
 
Il ricorso in Cassazione e le motivazioni
Avverso la decisione del Tribunale entrambi gli imputati hanno proposto ricorso tramite i rispettivi legali. Il rappresentante legale della società ha lamentato di non essere stato assolto, "per non avere commesso il fatto", in quanto il ponteggio era stato posizionato per fronteggiare una situazione di assoluta urgenza e quindi consegnato alla ditta appaltatrice, che ne era divenuta unica responsabile, al fine di eseguire immediati interventi che poi non sono stati eseguiti per mesi fino a che una tromba d'aria che ha colpito la città ne ha causato il crollo. Il dirigente tecnico dal canto suo ha lamentata una errata applicazione del D. Lgs. n. 494/1996 in quanto l'articolo 12 comma 6 dello stesso decreto esclude l'obbligo di adottare il piano di sicurezza e coordinamento dei lavori in caso di opere di immediata effettuazione ed ha posto in evidenza altresì che il Tribunale aveva operata una valutazione ex post e non ex ante della situazione di urgenza e non aveva considerato che l'urgenza di intervenire sull'edificio e di avviare le relative procedure sussisteva indipendentemente dall'iter successivo della procedura, condizionata dall'assenza dei fondi necessari per avviare i lavori, fondi che benché richiesti non erano stati erogati. L’imputato ha evidenziato infine che il posizionamento del ponteggio era stata una misura necessaria per evitare la caduta in strada di altre parti del cornicione e di tegole.
 
Le decisioni della suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal responsabile legale della società ritenendo che i motivi di ricorso addotti fossero viziati da assoluta genericità essendosi lo stesso limitato a prospettare una congrua installazione del ponteggio compatibile con la situazione di urgenza e una assenza di responsabilità per quanto accaduto dopo che i ponteggi erano stati consegnati alla ditta appaltatrice e non affrontando invece i punti essenziali della motivazione impugnata né avendo risposto agli specifici profili di colpa che il Tribunale ha ravvisato nei suoi confronti.
 
Per quanto concerne le motivazioni presentate dal dirigente responsabile dell’area tecnica del Comune la suprema Corte di Cassazione le ha ritenute infondate. “La disciplina, richiamata dal ricorrente, che sovrintende le procedure abbreviate e semplificate previste per i casi di ‘somma urgenza’”, ha precisato la Sez. III, “trova fondamento tanto nella necessità di abbreviare, anche ‘ad horas’ l'avvio dei lavori, quanto nella limitatezza temporale degli interventi emergenziali”. “Il ragionamento del Tribunale”, ha quindi proseguito la Corte di Cassazione, “che, valutata la distanza temporale tra l'avvio dell'installazione del ponteggio e il suo crollo, esclude l'esistenza dell'urgenza sarebbe certamente errato se si intendesse dedurne l'assenza di ‘somma urgenza’, ma potrebbe trovare una propria logicità qualora si riferisca alla circostanza che la permanenza in sede di un ponteggio per alcuni mesi esclude il carattere emergenziale e temporaneo della installazione e introduce il tema se sia necessaria l'adozione piena delle cautele e delle garanzie che sarebbero state non necessarie ove, effettuati con urgenza i lavori, i ponteggi fossero stati rapidamente smontati”.
 
La Corte di Cassazione, rilevato l'avvenuto decorso dei termini massimi di prescrizione del reato contestato, ha comunque pronunciata l'estinzione del reato con conseguente annullamento della sentenza emessa nei confronti del dirigente tecnico del Comune senza rinvio alla Corte territoriale.
 
 
 
 
 


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