Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

Sui contenuti minimi del piano operativo di sicurezza nei cantieri edili

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

08/10/2012

Il POS deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività che devono essere svolte nel cantiere, tali da rendere attuabili gli obiettivi del PSC, e non deve costituire una mera riproduzione dello stesso. Di G.Porreca.

 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
E’ stata individuata in questa sentenza dalla Corte di Cassazione la responsabilità del titolare di una impresa per non aver predisposto un piano operativo di sicurezza con contenuti conformi a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008. Il piano operativo di sicurezza, afferma la suprema Corte, costituisce uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività e  deve contenere pertanto disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività che vengono svolte nel cantiere temporaneo o mobile, tali da rendere attuabili gli obiettivi del piano di sicurezza e di coordinamento, e non deve costituire una mera riproduzione di quest'ultimo. Nella circostanza, in particolare, il giudice di merito aveva accertato che il piano operativo di sicurezza si era limitato a fornire solo indicazioni generiche, costituenti mere ripetizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, senza precisare neppure il numero dei lavoratori presenti nel cantiere e senza alcuna indicazione del tipo e del modello delle attrezzature usate.


Pubblicità
La sicurezza nel cantiere edile in DVD
Formazione sui rischi specifici dei lavoratori nei cantieri edili (Art. 37 D.Lgs. 81/08) in DVD

Il fatto e l’iter giudiziario
Il Tribunale ha condannato il responsabile di una impresa edile alla pena di euro 5000 di ammenda e lo ha dichiarato responsabile del reato di cui agli articoli 89, lettera h), articolo 17, comma 1, lettera a) e articolo 55, comma 1, lettera a) del  D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 perché, nella sua qualità di titolare dell'impresa, aveva predisposto un piano operativo di sicurezza con contenuti non conformi a quanto disposto dall'articolo 28 e articolo 92, comma 1, lettera b) e dall'allegato 15 dello stesso Testo Unico, non avendo quello elaborato le caratteristiche di piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, in quanto riportante le indicazioni difformi dallo stesso e tabelle generiche oltre a dati già previsti dal piano di sicurezza e coordinamento.
 
Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso in appello chiedendo di essere assolto in quanto nel piano operativo di sicurezza erano stati inseriti tutti gli elementi previsti dalla legge. Secondo lo stesso del resto anche un testimone ascoltato aveva riferito che nel piano erano presenti elementi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa per cui non si comprendeva come la documentazione potesse essere stata considerata non esaustiva.
 
La Corte di Appello ha convertito l'impugnazione in ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti alla Corte di Cassazione.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha pertanto rigettato. Con riferimento in particolare alla elaborazione del piano operativo di sicurezza la suprema Corte ha precisato che “il piano operativo di sicurezza costituisce uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività e, pertanto, deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività che vengono svolte nel luogo di lavoro, tali da rendere attuabili gli obiettivi del piano di sicurezza e coordinamento, non potendo costituire la mera riproduzione di quest'ultimo”.
 
La Sez. III ha posto altresì in evidenza che il giudice di merito aveva accertato che il piano operativo di sicurezza si era limitato a fornire indicazioni generiche, integranti mere ripetizioni del piano di sicurezza e coordinamento, senza avere neanche  precisato neppure il numero dei lavoratori presenti nel cantiere e senza alcuna indicazione del tipo e del modello delle attrezzature usate, ragione per cui aveva individuata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato.
 
 
 
 
 


Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: enzo raner - likes: 0
08/10/2012 (07:51:39)
Il fatto è che la maggior parte dei PSC non rispondono ai requisiti richiesti dal precedente punto dello stesso allegato XV: ad esempio, avete mai visto il capito procedure complementari e di dettaglio" ?
Putroppo, la maggior parte dei PSC in circolazione sono elenchi di procedure (complementari e di dettaglio) che la ditta appaltatrice dovrebbe seguire e quasi completamente privi di procedure di gestione delle interferenze nelle varie fasi del cantiere in cui si manifestano
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
08/10/2012 (09:47:18)
Infatti, potremmo dire che la prima causa di infortuni nei cantieri è l'overdose di software per la redazione del PSC.
La maggior parte dei PSC che girano a
ncora oggi, dopo 15 anni dal recepimento della direttiva cantieri 92/57/CEE, sono solo degli estratti di database che contengono lelenco di tutte le misure di prevenzione e protezione per i rischi propri dell'impresa.
Neanche a parlarne di scelte progettuali ed organizzative, di misure per eliminare o ridurre al minimo le interferenze, ecc..
Rispondi Autore: stefano farina - likes: 0
08/10/2012 (11:31:29)
Mi riallaccio a quanto detto da Raner e Catanoso: nel lontano 1990 la legge 55 aveva introdotto il famoso "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori".
Erano gli anni dei primi software ed alla fine il piano era una pura stampa di schede generaliste e generiche (si usavano le stampanti ad aghi, la carta era a modulo continuo, si apriva il programma, si spuntavano un numero infinito di lavorazioni, si lanciava la stampa uscendo dall'ufficio e la mattina dopo si trovava il piano completo).
Valore aggiunto alla sicurezza pari a zero (o quasi).
Gli anni sono passati, i software aggiornati (quasi tutti), ma funzionalmente il discorso cambia poco.
Tanto per fare un esempio, proprio di recente ho trovato un software che propone la redazione del P.S.C. e nelle note introduttive e nell'intestazione dei documenti si trova scritto: "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" e le schede sono ancora quelle di allora (cambiano solo i riferimenti normativi).

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!