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Obblighi del direttore dei lavori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Obblighi del direttore dei lavori in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

01/09/2014

Un indirizzo innovativo da parte della Cassazione: l'obbligo di apprestare nei cantieri edili i prescritti mezzi protettivi, anche ai fini delle norme antinfortunistiche, incombe non solo sugli imprenditori ma anche sui direttori di lavoro. Di G.Porreca.

 
Commento a cura di Gerardo Porreca.
 
A leggere questa sentenza della Corte di Cassazione e quelle di recente da essa emanate sullo stesso argomento non appare proprio ben definita la posizione che la stessa Corte assume con riferimento alla individuazione delle responsabilità della figura del direttore dei lavori in materia di salute e di sicurezza del lavoro nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili. Chiarissima è comunque la conclusione alla quale la stessa è pervenuta in questa occasione e cioè che l’obbligo di apprestare nei cantieri temporanei o mobili i mezzi protettivi previsti dalle norme di sicurezza sul lavoro, al fine di evitare gli infortuni, incombe non solo sugli imprenditori ma anche sui direttori dei lavori, funzione ricoperta nel caso particolare in esame da un architetto in un cantiere edile.


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Il fatto
Il responsabile tecnico e direttore di cantiere, delegato alla sicurezza con procura notarile ed il capo cantiere di un’impresa appaltatrice dei lavori per la realizzazione di un'adduttrice fognaria sono stati dichiarati colpevoli del reato di lesioni colpose aggravate a danno di un lavoratore dipendente infortunatosi e sono stati condannati, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alle rispettive pene di giustizia nonché, unitamente al responsabile civile, al risarcimento del danno in favore della parte civile alla quale è stata anche assegnata una provvisionale provvisoriamente esecutiva. L’infortunio era accaduto mentre il lavoratore era intento ad impartire segnalazioni ad un gruista durante la discesa di un carico di tondini allorquando, sporgendosi dal bordo di una vasca privo di parapetto, ha perso l’equilibrio afferrando di conseguenza la fune di acciaio con la mano sinistra che rimaneva incastrata e riportando in tal modo lesioni personali gravi comportanti un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a giorni 40.
 
Al responsabile tecnico e direttore di cantiere è stato contestato di avere omesso di fornire al lavoratore infortunato all'atto dell'assunzione una tempestiva informazione e formazione, con corsi presso il CNA sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa e sui rischi specifici del lavoro da svolgere nonché di avere omesso di fornire al medesimo lavoratore una formazione adeguata sulle modalità di segnalazione, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 493/1996, ed ancora di avere omesso di allestire o di far allestire un regolare parapetto atto a prevenire cadute.  Al capo cantiere  è stato invece contestato di avere omesso di vigilare concretamente in modo da non consentire al lavoratore di posizionarsi sia sul bordo della vasca che vicino alle pulegge della gru.
 
Essendo stata confermata la loro condanna dalla Corte di Appello gli imputati hanno fatto ricorso alla cassazione con atti distinti ma di contenuto sostanzialmente identici. Entrambi hanno lamentata l'erronea applicazione dell’art. 68 del D.P.R. n. 164/1956 dal momento che gli stessi si erano doverosamente preoccupati di dotare il cantiere e gli operai di tutti i mezzi di protezione richiesti ed hanno messo in evidenza, altresì che il comportamento del lavoratore era stato caratterizzato dall'eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute, oltre ad essere stato imprevedibile, avendo lo stesso di propria iniziativa, intrapresa un'attività non richiestagli.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
 
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i ricorsi presentati. Secondo la stessa la sentenza della Corte d’Appello impugnata aveva adeguatamente spiegato come la condotta del lavoratore infortunatosi non potesse qualificarsi abnorme e tale, quindi, da elidere il nesso causale tra la condotta omissiva degl'imputati e l'evento lesivo. “Deve definirsi abnorme”, ha infatti precisato la suprema Corte, “quel comportamento che sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”. E’ chiaro infatti, ha sostenuto la Sez. IV, che il lavoro svolto dalla persona offesa era richiesto e necessario e che la sua posizione a bordo vasca, laddove non era stata predisposta la misura antinfortunistica del parapetto, agevolava l'attività demandatagli di supporto al gruista.
 
Con riferimento, infine, alla mancanza delle protezioni della vasca dalla caduta dall’alto ed alla contestazione circa l’erronea applicazione dell’art. 68 del D.P.R. n. 164/1956, la suprema Corte ha concluso con una espressione che riguarda la figura del direttore dei lavori (figura che per la verità non è stata interessata nel procedimento in esame) affermando che "l'obbligo di apprestare nei cantieri di lavoro i prescritti mezzi protettivi, anche ai fini delle norme antinfortunistiche, incombe non solo sugli imprenditori, ma anche sui direttori di lavoro (nella specie, architetto avente la funzione di direttore dei lavori in un cantiere edile) (Cass. pen. Sez. 6, n. 9778 del 12.4.1976, Rv. 134516; Sez. 3, n. 673 del 6.11.1981 Rv. 151748)”.



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Rispondi Autore: EAS - likes: 0
01/09/2014 (06:55:13)
In questo articolo si fa molta confusione tra il Direttore dei lavori (figura della committenza) e il Direttore tecnico del cantiere (figura dell'appaltatore, sul quale incombono di certo le posizioni di garanzia del dirigente).
Rispondi Autore: TORR - likes: 0
01/09/2014 (07:49:41)
Scusate, ma il CSE non viene nemmeno mensionato?
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
01/09/2014 (08:54:43)
Confusione nell'articolo e confusione della Corte (ed anche confusione degli avvocati dei ricorrenti).
Sembra addirittura che il fatto si sia svolto prima ancora della 494 (precursore della 81/08).
Mah ....
Rispondi Autore: ANDREA MARIA MORO - likes: 0
01/09/2014 (09:12:09)
Si osserva che la sentenza riguarda il direttore di cantiere e non il direttore dei lavori: due soggetti con responsabilità e ruoli completamente diversi!
Il titolo dell'articolo: "obblighi del direttore dei lavori" è fuorviante e non fa che aumentare la confusione e la disinformazione
Rispondi Autore: Stefano Gioacchini - likes: 0
01/09/2014 (09:14:50)
non ho parole! che la corte di cassaziane non conosca la differenza fra direttore dei lavori e direttore di cantiere è proprio grossa. E dire che queste sentenze fanno giurisprudenza!!!
Rispondi Autore: Stefano Gioacchini - likes: 0
01/09/2014 (09:29:38)
c'è pero' da rilevare che il soggetto che è stato condannato ( direttore tecnico)era stato delegato addirittura con procura notarile, quindi è stato condannato probabilmente come delegato del datore di lavoro e non come tecncico.

Rispondi Autore: Danilo Gatti - likes: 0
01/09/2014 (10:32:54)
La sentenza, se non è un errore, è del 1976. Da allora sono cambiate molte cose nell'organizzazione del cantiere.
Rispondi Autore: Massimo Fantoni - likes: 0
01/09/2014 (16:56:56)
Il DLg.81/08 e smi fa riferimento alla figura del Direttore Tecnico di Cantiere e il Capo Cantiere appartenenti all'organigramma della sicurezza dell'impresa. Non vedo il collegamento con il direttore dei lavori che comunque può essere coinvolto in caso di ingerenza in materia di sicurezza cantieri.
Rispondi Autore: stefanopileci - likes: 0
01/09/2014 (17:02:00)
"Un indirizzo innovativo..." è titolato l'articolo, che parla di una sentenza di Cassazione che fa riferimento "ancora" al D.P.R. n. 164/1956. Fatico a comprendere.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
01/09/2014 (18:19:43)
La Cassazione sta "parlando" del "direttore dei lavori per l'appaltatore" comunemente chiamato "direttore tecnico di cantiere" o "direttore di cantiere" e non del "direttore dei lavori per il committente" (ex L. n°1086/1971).

Tanto per ricordare cosa dice la giurisprudenza di riferimento in generale sulla figura del direttore dei lavori per il committente, va evidenziato che essa ha più volte ribadito che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultato; essendo questi chiamato a svolgere la propria attività in situazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, "egli deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto" (Cassazione Civile Sez. II^ n° 16361/2007).

Pertanto, il direttore dei lavori per il committente deve:
• verificare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa in riferimento al capitolato e/o alle regole della tecnica;
• adottare tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera e segnalare all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera.

Il direttore dei lavori non è esente da responsabilità qualora non vigili diligentemente, non impartisca le opportune disposizioni al riguardo e non controlli l’ottemperanza da parte dell’appaltatore, riferendone al committente.
Attenzione, però, a non pensare che la vigilanza del direttore dei lavori per il committente si debba concretizzare in un continuo e puntuale controllo delle attività di cantiere.
L’attività del direttore dei lavori per il committente consiste in un’alta sorveglianza dell’esecuzione delle opere ma che non richiede una presenza continua e giornaliera sul cantiere.

Per quanto riguarda strettamente la sicurezza sul lavoro nei reati d'evento, nel caso in cui il direttore dei lavori per il committente s'ingerisse nell'attività dell'appaltatore, dando direttive che vadano ad incidere sull'autonomia del primo, allora si configurerebbero delle responsabilità a suo carico in caso di provato nesso di causalità efficiente tra la sua condotta e l'evento avvenuto.

Del resto, c'è una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. IV del 15 gennaio 2014, n° 1471, che ha confermato che il direttore dei lavori per il committente "non può essere chiamato a rispondere dell’osservanza delle norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere".
Rispondi Autore: luigi carlini - likes: 0
02/09/2014 (10:46:17)
Sono perfettamente in linea con quanto affermato da Catanoso...... ed in qualità di dirigente ispettore Servizio Prevenzione nella mia zona, mi è già capitato di dover spiegare questo profilo di responsabilità ad un PM per un caso di infortunio sul lavoro in un cantiere edile.... In effetti il direttore dei lavori per il committente è chiamato a rispondere nei soli casi di "ingerenza"....
Rispondi Autore: silvio ventroni - likes: 0
02/09/2014 (14:18:54)
Sono d'accordo Con Catanoso e Carlini che sintetizzano perfettamente il caso in questione ed altre sentenze il quale delineano la responsabilità del direttore dei lavori nei casi di manifesta ingerenza . Sarebbe però interessante capire se in questo cantiere in oggetto era previsto il coordinatore in esecuzione .
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0
03/09/2014 (20:54:21)
Purtroppo l'errore sta nel titolo "Obblighi del direttore dei lavori in materia di salute e sicurezza sul lavoro" e nel commento di Porreca.
A cui si aggiunge che i fatti sono antecedenti addirittura alla 494.
Tutti siamo d'accordo: solo Porreca è di avviso diverso ed un suo accenno sarebbe opportuno per chiarezza.
Rispondi Autore: Gfr Sicurezza - likes: 0
06/09/2014 (15:04:58)
Nell' ultima riga si evince che la mensionata sentenza che cita il Direttore dei Lavori è dell'anno 1976 e 1981...ovvero ante direttiva cantieri ex 494. Pertanto ai tempi con la vigente normativa del periodo il DL poteva essere parte in causa in materia di sicurezza...per questo non si cita un coordinatore nella sentenza.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
09/09/2014 (16:45:06)
Il Direttore dei lavori citato nelle due sentenze del 1976 e del 1981 era soggetto diverso dal direttore lavori per il committente: si trattava sempre di un soggetto d'impresa e cioè del direttore dei lavoro per l'appaltatore e cioè di un soggetto appartenente alla sfera organizzativa e gestionale imprenditoriale.

Il direttore dei lavori per il committente, come detto nei precedenti post, può essere coinvolto, in caso di reato d'evento, solo se invece di limitare la propria attività al controllo della corretta esecuzione del capitolato d'appalto per conto e nell'interesse del committente, sovrintenda in concreto all'attività di cantiere emanando ordini e direttive che incidano sull'autonomia dell'appaltatore. Quindi la responsabilità di un direttore dei lavori per il committente presuppone l'accertata ingerenza di questi nell'organizzazione e gestione operativa del cantiere.

Questo è un principio di validità generale riguardante la necessità di un nesso di causalità efficiente tra un comportamento (attivo o omissivo) ed un evento, per attribuire una responsabilità ad una persona fisica.
Rispondi Autore: DANILO ZULIAN - likes: 0
10/09/2014 (15:45:48)
Penso sia il caso di specificare che il Direttore dei Lavori non ' il Direttore Tecnico di Cantiere, a meno che non abbia anche quell'incarico, altrimenti non se ne esce più.
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
10/09/2014 (15:48:47)
Già detto e ridetto nei post precedenti.

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