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Il luogo di lavoro e la garanzia delle sue condizioni di sicurezza

Il luogo di lavoro e la garanzia delle sue condizioni di sicurezza
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Sentenze commentate

29/02/2016

Si intendono per “luoghi di lavoro” i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro ubicati all’interno di un’azienda/unità produttiva nonché ogni altro luogo di pertinenza delle stesse accessibili al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. Di G.Porreca.

 
E’ importante questa sentenza della Corte di Cassazione in quanto fornisce una interpretazione su quali siano da intendere i “luoghi di lavoro” così come definiti dall’articolo 62 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nello stesso contenute. Si intendono per “ luoghi di lavoro”, ha sostenuto infatti la suprema Corte, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all’interno di un’azienda o di un’unità produttiva della stessa nonché ogni altro luogo di loro pertinenza accessibile al lavoratore nell’ambito della propria attività lavorativa. La Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato che ai fini della individuazione dei soggetti gravati da obblighi prevenzionistici, la identificazione di uno spazio quale luogo di lavoro non può prescindere dalla identificazione del plesso organizzativo al quale lo spazio in questione accede così come si ricava dalla definizione del luogo di lavoro ha dato il legislatore laddove ha previsto un collegamento di ordine spaziale indicando "l'interno dell'azienda" o almeno pertinenziale tra l'azienda stessa oppure una sua unità produttiva e il luogo di lavoro.
 


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Il caso, l’iter giudiziario e il ricorso in Cassazione
L’amministratore delegato di una società proprietaria di una Galleria commerciale ha ricorso, a mezzo dei difensori, avverso una sentenza della Corte di Appello con la quale la stessa, confermando quella pronunciata dal Tribunale, lo ha condannato alla pena ritenuta equa, giudicandolo responsabile dell'infortunio occorso a una lavoratrice dipendente di un negozio di parrucchiera situato nella Galleria stessa e delle conseguenti lesioni personali dalla medesima patite. La lavoratrice, secondo una ricostruzione incontroversa dell’accaduto, nel transitare nell'ingresso dell'edificio che ospitava la Galleria, scivolava sul pavimento parzialmente coperto da tappeti mobili e bagnato per l'acqua caduta dall'ombrello chiuso di una cliente che l’aveva preceduta. Ad avviso della Corte di Appello l'infortunio si era determinato a causa del mancato apprestamento di una adeguata copertura del pavimento dell'ingresso della Galleria e che, essendo questo da reputarsi 'ambiente di lavoro', competeva quindi all'imputato, in qualità di proprietaria dell'edificio, che non aveva mai delegato ad altri le funzioni in materia di antinfortunistica, di provvedere a porre in sicurezza il pavimento dell'ingresso.
 
Con il ricorso in Cassazione l’imputato ha addotto in particolare un vizio motivazionale e una violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante dell'aver commesso il fatto con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni non essendo esso il datore di lavoro dell'infortunata che era invece dipendente dell’esercente del negozio di parrucchiere. L’imputato ha messo in evidenza, altresì, che non sussistendo alcun rapporto di appalto tra la società proprietaria della Galleria e l’esercente dell’attività di parrucchiere, che aveva preso in locazione alcuni locali all'interno delle Galleria stessa, non andava applicato neanche l'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 e non incombevano quindi su di esso i doveri in materia di coordinamento che la norma pone in capo al datore di lavoro committente. L’imputato ha sostenuto ancora che, non sussistendo conseguentemente l'aggravante dell'aver commesso il fatto con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni, il reato era procedibile a querela, nella fattispecie non proposta, aggiungendo che il luogo dell'infortunio non poteva essere definito 'ambiente di lavoro', ai sensi e per gli effetti degli artt. 63 e 64 del D. Lgs. n. 81/2008.
 
Le decisioni della Corte di Cassazione
E' del tutto incontroverso, ha sostenuto la suprema Corte di Cassazione, che l'imputato era amministratore delegato della società proprietaria dei locali che costituivano il centro commerciale e che gli stessi erano concessi in locazione alle diverse imprese che avevano deciso di operare nello stesso così come incontroverso era che l’infortunata non fosse alle dipendenze della società che amministrava la Galleria.
 
Con riferimento alla figura del datore di lavoro, ha precisato la Sez. IV,  già la nozione normativa di cui all’art. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, incardinandosi sulla titolarità di poteri decisionali e di spesa e sulla connessa responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha evidenziata la necessità di limitare lo sguardo ricognitivo al perimetro di una determinata organizzazione imprenditoriale della quale va ricostruita la catena gestionale. Detto altrimenti, ha precisato la suprema Corte, nell'accertamento della esistenza di una concreta posizione di garanzia, premessa dell'attribuzione di uno specifico evento concreto, non interessa un qualsiasi soggetto datore di lavoro, ma colui che ne reca le attribuzioni in riferimento alla determinata organizzazione imprenditoriale nel cui ambito presta la propria attività il lavoratore infortunatosi.
 
A mente dell'art. 62 d.lgs. n. 81/2008”, ha quindi sostenuto la Sez. IV, “si intendono per ‘luoghi di lavoro’ i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro". La Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto opportuno rimarcare che “ai fini della individuazione dei soggetti gravati da obblighi prevenzionistici, la identificazione di uno spazio quale luogo di lavoro non può prescindere dalla identificazione del plesso organizzativo al quale lo spazio in questione accede”e ciò si ricava proprio dalla definizione che il legislatore ha voluto dare di un luogo di lavoro, laddove ha previsto un collegamento di ordine spaziale ("all'interno dell'azienda") o almeno pertinenziale tra l'azienda o l'unità produttiva e il luogo di lavoro stesso, e lo implica la logica stessa della normativa prevenzionistica che attribuisce obblighi di sicurezza a colui che é titolare di poteri organizzativi e decisionali che trovano nei luoghi di lavoro l'ambito spaziale e funzionale di estrinsecazione.
 
La suprema Corte ha quindi puntualizzato che ”proprio ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di 'luogo di lavoro’ a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro” e che  in particolare “può trattarsi anche di un luogo nel quale i lavoratori si trovino esclusivamente a dover transitare, se tuttavia il transito é necessario per provvedere alle incombenze loro affidate”. La Corte di Cassazione ha ricordato che già in passato la stessa ha avuto modo di esprimersi in tal senso in una precedente sentenza (Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011, Tessari e altro) allorquando, in occasione di infortunio verificatosi su una strada pubblica ed aperta al pubblico transito, esterna ad un cantiere, ha formulato il principio per il quale nella nozione di " luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra non soltanto il cantiere, ma anche ogni altro luogo in cui i lavoratori siano necessariamente costretti a recarsi per provvedere ad incombenze inerenti all'attività che si svolge nel cantiere stesso.
 
Per contro, e qui la suprema Corte ha individuata una grave lacuna motivazionale nella sentenza impugnata,”non può parlarsi di luogo di lavoro (da preferirsi in questo caso alla locuzione utilizzata dalla Corte di Appello di 'ambiente di lavoro') solo sul presupposto che un qualsiasi soggetto, che é anche prestatore d'opera in favore di taluno, vi si trovi a transitare. Va ribadita la stretta correlazione che esiste tra la nozione di 'luogo di lavoro' e la specifica organizzazione imprenditoriale alla quale questo accede in funzione servente; correlazione che deriva dalla necessità che si tratti di ambito spazio-funzionale sul quale possano e debbano estendersi i poteri decisionali del vertice della compagine”. Può quindi, ha sostenuto la Sez. IV, essere formulato il seguente principio di diritto: "in materia di responsabilità per violazioni delle norme antinfortunistiche, il datore di lavoro obbligato al rispetto delle prescrizioni dettate dal Titolo II del d.lgs. n. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro va identificato in colui che riveste tale ruolo nell'organizzazione imprenditoriale alla quale accede il luogo di lavoro medesimo".
 
Alla luce di tale puntualizzazione risulta chiaro, secondo la Corte di Cassazione, che l'attribuzione al ricorrente di una posizione di garanzia tra quelle definite dalla normativa prevenzionistica, e segnatamente quella di datore di lavoro, avrebbe richiesto la preliminare qualificazione dell'area di ingresso del centro commerciale come luogo di lavoro della società proprietaria. In caso contrario un eventuale obbligo di assicurarsi della non pericolosità dell'area si sarebbero potuti far discendere unicamente dalla proprietà degli spazi con esclusione, quindi, della violazione di obblighi datoriali e procedibilità a querela del reato. La suprema Corte ha quindi voluta fare una puntualizzazione in merito alla possibilità che anche una persona estranea all'organigramma dell'impresa, come era la lavoratrice infortunata rispetto alla società proprietaria della Galleria, potesse beneficiare della tutela apprestata dalla normativa prevenzionistica non essendo la qualità di persona estranea all’ambito imprenditoriale di per sé incompatibile con  l’esistenza di un dovere di sicurezza da parte del datore di lavoro.
 
Per le suindicate motivazioni, quindi, la Corte di Cassazione ha annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello perché accertasse se l'ingresso dell'edificio ove era avvenuto il sinistro in danno della lavoratrice fosse stato, al tempo, luogo destinato ad ospitare posti di lavoro ovvero luogo accessibile nell'ambito del loro lavoro ai lavoratori dipendenti della società proprietaria della Galleria commerciale e, in caso positivo, verificare se sussistessero le condizioni perché la tutela che l'imputato, nella sua qualità, avrebbe dovuto apprestare a vantaggio dei propri dipendenti, dovesse ritenersi estesa anche alla lavoratrice infortunata.
 
Gerardo Porreca
 



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Rispondi Autore: SR - likes: 0
02/03/2016 (12:26:11)
Qualcuno alla fine può aiutarmi a tradurre il linguaggio incomprensibile degli "ermellini"?

Se quello è l'abituale ingresso dei lavoratori al negozio di parrucchiera è pacifico che la lavoratrice ci doveva passare.
Quindi l'AD della Galleria sarà ritenuto responsabile oppure no ?
Rispondi Autore: stefania carniel - likes: 0
03/03/2016 (11:53:32)
Chiedo: la cabina di guida di un locomotore, un pullman, la cabina di un aereo...non rientrano nella definizione di "luogo di lavoro" ex DLeg.vo 81.....quindi, come vanno considerati e da quale normativa ssl vengono tutelati i soggetti che vi svolgono la loro attività lavorativa ?
grazie
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
07/03/2016 (22:18:44)
Veramente leggendo la sentenza nel testo integrale risulta che l'infortunata era la PROPRIETARIA del negozio di parrucchiera, non una lavoratrice: "Fatto
1. S.G.M. ricorre, a mezzo dei difensori, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Milano, confermando quella pronunciata dal Tribunale di Como, lo ha condannato alla pena ritenuta equa, giudicandolo responsabile dell'infortunio occorso a S.M.N. e delle conseguenti lesioni personali dalla medesima patite.
La ricostruzione dell'accaduto é incontroversa. La S.M.N., alle dipendenze della C. s.r.l., proprietaria di un negozio di parrucchiera sito nelle 'Gallerie Commerciali BE.', in Como, il 16.12.2008, nel transitare nell'ingresso dell'edificio, scivolava sul pavimento parzialmente coperto da tappeti mobili e bagnato per l'acqua caduta dall'ombrello chiuso di una cliente che la precedeva."
Rispondi Autore: avv, Rolando Dubini - likes: 0
10/03/2016 (11:07:16)
Scusate, un mio refuso, in effetti l'infortunata era dipendente della PROPRIETARIA del negozio di parrucchiera, quel che è importante sottolineare che il suo datore di lavoro non è quello delle Gallerie ma è il PROPRIETARIO DEL NEGOZIO. questo perchè le sentenze di condanna calacano la mano sul concetto di PROPRIETARIO come equivalente alla figura del datore di lavoro, cosa che la sentenza, come giustamente commenta anche Porreca, smentisce.

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